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Circolari e Scadenze

Dicembre 7, 2020 by Redazione

FVG IN ZONA GIALLA – il quadro di tutte le misure in vigore

QUADRO DELLE MISURE ANTI COVID IN VIGORE SUL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. DPCM dd 3.12.2020 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio:

  • Conferma la definizione di 3 scenari di rischio (giallo, arancione, rosso)
  • Introduce divieti agli spostamenti, nel periodo tra il 21.12 e il 6.1.21 con particolari prescrizioni per le giornate del 25-26 e 31 dicembre e 1° gennaio
  • Negli alberghi con ristorante consente la somministrazione esclusivamente in camera dopo le ore 18.00 nella giornata del 31 dicembre

Consulta il DPCM d.d. 3.12.20

2. ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE dd 5.12.20 in vigore da DOMANI domenica 6.12.20:

  • Il FVG rientra in ZONA GIALLA
  • I pubblici esercizi possono riaprire per la somministrazione nel locale dalle 5.00 alle 18.00
  • È nuovamente consentito lo spostamento tra Comuni

Consulta l’Ordinanza d.d. 5.12.20

3. ORDINANZA n. 45 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA in vigore da DOMANI domenica 6.12.20 fino al 15.1.21

  • L’ordinanza NON E’ ANCORA PUBBLICATA, ma nella conferenza stampa di oggi ore 11.30 il Presidente Fedriga ne ha ufficializzato i contenuti, che prevedono tra l’altro:
  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11
  • OBBLIGO DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE CAPIENZA ALL’INTERNO DEI LOCALI
  • Nuovo criterio di calcolo della CAPIENZA NEI NEGOZI: 1 persona ogni 20 MQ (per superfici sotto i 20 mq accesso consentito ad 1 SOLO CLIENTE)
  • Accesso nei negozi di generi alimentari consentito sempre ad 1 sola persona per nucleo familiare
  • SANZIONI per il mancato rispetto delle CAPIENZE

Consulta l’Ordinanza FVG n. 45 d.d. 5.12.20

Fermo restando tutte le altre misure previste dal DPCM e di seguito sintetizzate.

 

DPCM 3.12.2020 Le nuove norme saranno in vigore dal 4 Dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021

L’Italia resta divisa in 3 zone: le misure sono differenziate in base a 3 scenari

  1. ZONE GIALLE con misure standard valide in tutto il territorio nazionale
  2. ZONE ARANCIONI caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard;
  3. ZONE ROSSE caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto con misure ulteriori ancor più restrittive.

Le restrizioni e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi, e la collocazione delle regioni nei tre scenari sono decisi con Ordinanza del Ministero della Salute e dipenderanno dal coefficiente di rischio calcolato.

CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI DATA ODIERNA IL FVG RITORNA IN ZONA GIALLA

 

AREA GIALLA: MISURE NAZIONALI RAFFORZATE PER LE FESTIVITÀ

SPOSTAMENTI:

  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
  • Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome.
  • Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

SECONDE CASE

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
  • Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

BAR E RISTORANTI

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
  • Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020,la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
  • oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio organizzare gli ingressi in modo dilazionato e impedire alla clientela di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

APERTURA IMPIANTI SCI DAL 7 GENNAIO

Dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo se si adottano apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal CTS.

MUSEI, CINEMA E TEATRI, PISCINE E PALESTRE

  • Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
  • Restano chiuse piscine e palestre, teatri e cinema.

 CONGRESSI ED EVENTI

  • Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

SPORT: CONSENTITI SOLO EVENTI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO

  • Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di “alto livello”.
  • Sono infatti consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

  • Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennai al rientro dovranno rispettare la quarantena
  • Quarantena prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo

SCUOLA: DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75%

  • Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza;
  • Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa;
  • Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico

CHIUSURA STRADE E PIAZZE CONTRO ASSEMBRAMENTI

Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.

CONCORSI

Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

MASSIMO SMART WORKING E SCAGLIONAMENTO ORARI

  • Le pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo almeno il 50 % del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
  • Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario e di quello impegnato in attività essenziali.
  • È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

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Dicembre 1, 2020 by Redazione

Detrazioni per carichi di famiglia per non residenti in Italia

Ecco l’ultima circolare del nostro consulente del lavoro relativa alla disciplina e alle modalità di richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei lavoratori fiscalmente non residenti in Italia (ad esempio: dipendenti residenti in Slovenia che lavorano in Italia).

Nella circolare trovate anche la modulistica da utilizzare con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il dipendente fiscalmente non residente in Italia deve presentare al datore di  lavoro.

CIRCOLARE

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Novembre 15, 2020 by Redazione

FVG in vigore da DOMENICA 15.11.20 le misure da ZONA ARANCIONE

ORDINANZA 13.11.2020 del Ministero della Salute

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06292) (GU Serie Generale n.284 del 14-11-2020)

 

E’ stata pubblicata l’Ordinanza che aggiorna i provvedimenti adottati con DPCM dd 3.11.2020, art. 2 portando in zona ARANCIONE anche la Regione Friuli Venezia Giulia (ed Emilia Romagna e Marche)

Il provvedimento entra in vigore domani, 15.11.2020 e resterà valido per 14 giorni, fino al 29.11.20 (a meno che l’evolversi della situazione non porti all’adozione di provvedimenti più restrittivi).

 

Ricordiamo che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 del DPCM dd 3.11.20, le nuove misure in vigore nella nostra regione prevedono:

  • vietati gli spostamenti tra regioni e tra comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità: è necessaria l’autocertificazione)
  • consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui
  • bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • consentito l’asporto fino alle 22
  • sempre consentite le consegne a domicilio
  • vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
  • Si raccomanda di limitare gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità
  • scuole superiori chiuse, solo didattica a distanza (escluse attività di laboratorio)
  • centri commerciali chiusi nei festivi e nei prefestivi (esclusi negozi alimentari, farmacie ed edicole al loro interno)
  • mostre, musei, cinema, teatri, sale scommesse, bingo, piscine e palestre chiusi
  • sospese le prove pubbliche in presenza a parte i concorsi di abilitazione di medici, sanitari e Protezione civile
  • chiuse le università: attività didattica a distanza salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori

NOTA BENE

In conferenza stampa il Presidente Fedriga ha appena annunciato di voler revocare l’ordinanza regionale n. 41 dd 12.11.20: seguiranno comunicazioni in merito.

 

 

Riferimenti normativi:

Art. 2 DPCM dd 3.11.20 che individua le misure per le zone arancione (scenario di tipo 3, alto rischio) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg

Autodichiarazione:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

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Novembre 11, 2020 by Redazione

Nuovo contributo fondo perduto RISTORO Regione FVG: Beneficiari e modalità di richiesta

La Giunta Regionale FVG ha approvato ieri il nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche che hanno subito limitazioni a causa dell’emergenza Covid-19.  

 

Beneficiari:

Attività economiche dei settori ricettivo, turistico, dello spettacolo e dello sport sono le principali beneficiarie.

 

Ammontare dei contributi:

Da un minimo di € 650 ad un massimo di € 4.800 in base all’ATECO dell’attività prevalente.

 

Modalità di richiesta:

Imprese che hanno già beneficiato del primo contributo ristoro della Regione FVG

l’impresa non dovrà presentare nessuna nuova domanda ma riceverà l’accredito automatico del contributo regionale direttamente con bonifico sul proprio conto corrente.

 

I nuovi beneficiari (ATECO non previsti nel Ristoro della scorsa primavera, o che in occasione del vecchio bando non avessero presentato la domanda)

Presentazione domanda in via telematica dal 18 al 26 novembre, sul portale regionale, con accesso tramite SPID, CNS o CRS o tramite PROCURA al consulente. Necessaria una marca da bollo da 16 euro acquistata prima della presentazione della domanda.

 

Seguirà comunicazione sulle modalità di affidare alla scrivente l’invio della domanda.

 

Di seguito il dettaglio dei beneficiari suddivisi per importo di contributo a fondo perduto e relativo codice ATECO (ATTENZIONE: l’Allegato ELENCO BENEFICIARI è ancora in discussione, potrebbe subire qualche integrazione):

 

Contributo di 650 euro

79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;

93.19.92 – Attività delle guide alpine.

 

Contributo di 700 euro

49.32.10 – Trasporto con taxi;

49.32.20 – Trasporto mediante noleggi;

49.39.09 – Altre attività di trasporto (comprende i bus turistici).

 

Contributo di 900 euro

55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, b&b, residence;

55.20.52 – Attività di alloggio connesse aziende agricole;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie;

91.01.00 – Gestione biblioteche, mediateche e service;

91.02.00 – Gestione musei;

91.03.00 – Gestioni luoghi storici e attrazione simili.

 

Contributo di 1.200 euro

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi danza.

Contributo di 1.200 euro anche alle società sportive senza codice Ateco affiliate a Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), Federazione Italiana Scherma (FIS).

 

Contributo di 1.500 euro

55.20.20 – Ostelli della gioventù;

55.20.30 – Rifugi di montagna;

55.20.40 – Colonie marine e montane;

55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate camper e roulotte;

55.90.20 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi annessi tipo alberghiero;

56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;

56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

56.10.42 – Ristorazione ambulante;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

56.30.00 – Bar e altri esercizi simili;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi;

79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio;

82.30.00 – Organizzazione di convegni;

90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture per manifestazione e spettacoli;

90.02.02 – Attività nel campo della regia;

90.02.09 – Altre attività di supporto;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sport;

93.11.90 – Gestione di altri impianti;

93.12.00 – Attività di club sportivi;

93.13.00 – Gestione di palestre;

93.19.10 – Enti e organizzazioni sportivi;

93.19.99 – Altre attività sportive;

96.04.10 – Servizi di centri per il benessere;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie;

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona;

77.39.94 – Noleggio strutture/attrezzature per manifestazione e spettacoli, impianti luce ed audio, palchi, stand;

94.99.20/94.99.90 – Organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e hobby ed altre organizzazioni associative;

59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

59.12.00 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e divertimento;

10.52.00 – produzione di gelato;

52.21.90 – altre attività connesse ai trasporti terrestri;

56.29.20 – catering continuativo su base contrattuale;

77.11.00 – noleggio di autovetture e di veicoli leggeri.

 

Contributo di 1.800 euro

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;

56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

 

Contributo di 4.800 euro

79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio;

79.12.00 – Attività dei tour operator;

55.10.00 – Alberghi;

93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

96.04.20 – Stabilimenti termali.

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Ottobre 29, 2020 by Redazione

e-Commerce nel settore Moda: le regole del gioco

Anche in relazione all’incremento di attività di e-commerce nel settore moda in questo ultimo anno a causa della pandemia da Covid-19, segnaliamo che la Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con Federazione Moda Italia e Netcomm, ha messo a disposizione degli Operatori della moda delle linee guida (raccolte nella pubblicazione “L’e-commerce della Moda tra buone prassi e obblighi di legge”, di cui si consiglia un’attenta lettura),  per consentire di affrontare in modo corretto la vendita online dei prodotti del fashion e garantire ai consumatori un acquisto consapevole anche sul web

Nel volume si affrontano le buone prassi e gli obblighi di legge con particolare attenzione alle regole per chi vende online prodotti tessili, calzature, pelletteria, accessori moda, occhiali da sole, bigiotteria.

Tra i temi oggetto di approfondimento: la sicurezza generale dei prodotti, le clausole tipo per il Recesso e le Garanzie (forma sintetica e in forma estesa), le responsabilità per danni da prodotti difettosi, i tempi e le modalità di rimborso, le condizioni per il cambio dei beni, il cartellino identificativo del prodotto, le esclusioni, la normativa sulla privacy, la tutela della proprietà intellettuale nelle vendite online di moda.

La pubblicazione contiene infine un’utilissima Check-list dei passaggi necessari per affrontare preparati la vendita online.

Scarica la Brochure 

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Ottobre 28, 2020 by Redazione

COVID – Caso positivo o sospetto in Azienda – Cosa si fa?

Purtroppo l’epidemia corre, e negli ultimi giorni abbiamo ricevuto richieste di chiarimento sul comportamento da tenere in caso di confermato o sospetto soggetto positivo in azienda.

Alleghiamo pertanto alla presente nota n. 2 documenti:

 

  1. Un vademecum di sintesi delle regole e delle prassi più idonee che riguardano il rapporto con i lavoratori e l’interazione con le Autorità competenti per il contenimento del contagio da Coronavirus. E’ realizzato da FIPE (federazione pubblici esercizi) ma valida per tutti i settori di riferimento. Tiene conto dei numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo ad una disciplina specifica del rapporto di lavoro finalizzata alla salvaguardia dai rischi di contagio da Covid-19: riassume la normativa vigente e le azioni che le imprese devono mettere in campo per gestire la situazione.
  2. Un documento ASUGI datato ottobre 2020 (quindi aggiornato rispetto alla circolare del Ministero della Salute dd. 12.10.20 con le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena) con pratiche risposte a tutte le Domande Frequenti di loro competenza sulla gestione di sintomi, casi e contatti stretti con soggetti positivi. Include numeri e mail utili a cui fare riferimento.

 

Con l’occasione riportiamo nuovamente di seguito la definizione di “Contatto Stretto” da tenere presente nella scelta dei comportamenti da adottare:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

 

Vi ricordiamo che il nostro riferimento per l’area Sicurezza del Lavoro a cui fare riferimento per Vostri quesiti specifici è la collega Ilaria Canola, 0481582811 ilaria.canola@confcommerciogorizia.it

 

 

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Ottobre 25, 2020 by Redazione

Nuovo DPCM 24.10.20 – Le misure in vigore da DOMANI lunedì 26 ottobre

E’ stato firmato questa mattina il nuovo DPCM, recante purtroppo misure ulteriormente restrittive come strategia di contenimento della diffusione da COVID-19.

Misure che si integrano (ove non in contrasto) con quelle precedentemente adottate e saranno in vigore già DOMANI lunedì 26 ottobre, e fino al 24 novembre 2020.

Rimandando come sempre alla lettura del documento completo, e alle prossime ore per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, di seguito mettiamo in evidenza le misure di più diretto interesse per i nostri settori economici di riferimento:

 

Limitare gli spostamenti (art. 1 comma 4)

A tutti i cittadini (persone fisiche) è fortemente raccomandato di limitare gli spostamenti se non per ragioni di salute, lavoro o necessità, o per usufruire di servizi non sospesi. Anche se si tratta di una raccomandazione, non di un divieto assoluto.

 

Cartello capienza massima obbligatorio per tutte le attività (art. 1 comma 5)

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Sulle modalità di calcolo della capienza massima:

Attività commerciali diverse dal pubblico esercizio:

  • In assenza di self service: limitare l’ingresso al numero di clienti che possono essere serviti contemporaneamente, purchè nel rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro.
  • Per locali con metratura INFERIORE ai 40 mq è in ogni caso indicato di limitare l’accesso ad 1 cliente alla volta (in base all’Allegato 11 al DPCM “Misure per gli Esercizi Commerciali”) oltre a 2 operatori.
  • In attesa di ulteriori chiarimenti per locali di dimensioni maggiori potrebbe essere adottata la seguente strategia di calcolo
    • capienza aumentata di 1 persona ogni 4 metri quadrati eccedenti i 40 mq di cui al punto precedente;
    • oppure capienza calcolata in base al posizionamento di marcature a terra (adesivi) che garantiscano in ogni momento (attenzione a disciplinare ingressi e uscite) il distanziamento interpersonale durante la permanenza nel locale.

Pubblici esercizi con posti a sedere:

La capienza massima è uguale al numero di posti a sedere (nel rispetto del distanziamento minimo di un metro da garantire tra seduta e seduta salvo il caso di persone conviventi).

Pubblici esercizi senza posti a sedere:

Il calcolo della capienza massima va effettuato considerando che ciascun singolo avventore deve mantenere una distanza interpersonale di un metro da tutti gli altri. Per esempio: consumo al banco consentito se garantisce il rispetto della distanza di un metro dall’operatore, oltre che lateralmente dagli altri avventori; possibile ipotizzare una seconda fila di avventori, purchè posizionati ad una distanza di un metro dalla prima fila di clienti e sempre fermo restando la distanza anche laterale di un metro tra cliente e cliente. Anche in questo caso l’utilizzo di marcatori a terra potrebbe mettere al riparo da contestazioni.

 

Ricordiamo che redigere un registro SCRITTO delle soluzioni generalmente adottate nella vostra attività è l’unico modo per dimostrare l’adozione di un protocollo che dimostri l’applicazione delle misure di contenimento mettendovi al riparo da contestazioni o sanzioni.

E RICORDIAMO CON L’OCCASIONE CHE PER LA REDAZIONE DI QUESTI REGISTRI/PROTOCOLLI GARANTIAMO ASSISTENZA GRATUITA (TELEFONICA o PREVIO APPUNTAMENTO) A TUTTI GLI ASSOCIATI).

 

Attività sospese (art. 1 comma 6)

  1. f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite ove garantito il rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
  2. l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò;
  3. m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  4. n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi (con la sola eccezione di fiere nazionali ed internazionali ove possa garantirsi il rispetto delle misure anti contagio).

 

Scuola

Per gli effetti che potrà portare all’organizzazione delle famiglie con figli, si evidenzia anche che

  1. r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

 

Commercio al dettaglio

  1. dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (NOTA BENE OBBLIGO CARTELLO CAPIENZA MASSIMA DI CUI SOPRA).

 

Pubblici Esercizi

  1. ee) a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi (una famiglia composta da padre madre e tre figli conviventi può dunque in deroga occupare lo stesso tavolo se conviventi: ATTENZIONE, non si parla più di congiunti ma proprio di CONVIVENTI. Fermo restando che questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, del cliente, non del gestore); dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  1. ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Servizi alla Persona

  1. gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite

 

Attività professionali

  1. ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
  2. a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  3. i) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  4. c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento;
  5. d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Cassa Integrazione

Ricordiamo con l’occasione che il numero delle settimane di Cassa Integrazione o FIS a disposizione delle aziende sono in base ai vari decreti che si sono succeduti 9+9.

Resta sempre valida la regola per cui anche un solo dipendente in cassa integrazione in una settimana “conta” per il “consumo della settimana”. Vi consigliamo di fare sempre prioritario riferimento al Vostro consulente per la indispensabile programmazione delle prossime settimane, ma considerateci come sempre a disposizione per ogni dubbio o confronto utile.

 

Decreto e Allegati di cui alla presente nota sono consultabile anche in Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg

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Ottobre 20, 2020 by Redazione

CUOIO, PELLE E PELLICCIA: Accolte le richieste di FEDERMODA

Cuoio, pelle e pelliccia: accolte nel decreto legislativo n. 68 del 9 giugno 2020 le richieste di Federazione Moda Italia

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 contenente “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018″, che ha accolto tutte le istanze avanzate da Federazione Moda Italia – Confcommercio.

Il decreto Legisativo, che ha abrogato la legge n. 1.112 del 16 dicembre 1966 – vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori) che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 20.000 euro.

commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Il presente decreto entra in vigore  il 24 ottobre 2020 e cioè 120 (centoventi) giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Altra richiesta di Federazione Moda Italia, che è stata accolta, riguarda la possibilità di smaltire le scorte.

Ex art. 11 del presente provvedimento: “I materiali ed i manufatti di cui all’articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell’esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”. Sarà possibile la vendita di prodotti in magazzino fino all’esaurimento delle scorte entro e non oltre il 23 ottobre 2022.

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Ottobre 19, 2020 by Redazione

DPCM dd 18.10.20 – Le nuove misure in vigore da OGGI lunedì 19 ottobre

Gentilissimi,

è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM firmato ieri sera 18.10.2020.

Le nuove misure sono in vigore da OGGI, lunedì 19 ottobre, e resteranno efficaci fino al 13 novembre 2020.

Rimandiamo in allegato alla lettura del documento completo, e nelle prossime ore a necessari chiarimenti.

Ma anticipiamo di seguito per comodità di lettura le principali novità per i nostri settori di interesse, EVIDENZIANDO CHE I NUOVI PROVVEDIMENTI VANNO LETTI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI INTRODOTTO LO SCORSO 13 OTTOBRE:

Rischio assembramenti nei centri urbani

L’art. 1 c. 1 lett. a prevede che possa essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si  possono  creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita’ di  accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle abitazioni private

Sale Giochi (art. 1 comma 3)

Le attivita’ di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello  svolgimento  delle suddette attivita’ con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi.

Bar Ristoranti e attività similari

L’art. 1 comma 8 modifica le misure precedentemente adottate come segue:

  • Le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle  ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo  di  sei  persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;
  • resta sempre consentita (senza limitazione di orario) la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di confezionamento che di trasporto;·
  • resta consentita fino alle 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze.

Tali attivita’ restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e individuato le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi.   Continuano a essere  consentite le  attivita’ delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale, che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di cui al periodo precedente.

E’ fatto  obbligo  per  gli  esercenti  di esporre all’ingresso del locale un cartello  che  riporti  il  numero massimo di persone ammesse contemporaneamente  nel  locale  medesimo. Ricordiamo che tale capienza è determinata dal numero di posti a sedere massimo compatibile con la distanza interpersonale (frontale e laterale) di almeno 1 metro.   

In allegato si invia nuova cartellonistica obbligatoria per i pubblici esercizi.

Restano comunque aperti senza limite di orario gli esercizi di  somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e  rifornimento  carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro.

Linee Guida in vigore

Ricordiamo che per tutte le attività le Linee Guida attualmente in vigore sono quelle adottate in data 8.10.2020, pg 32 dell’Allegato 9 al DPCM dd 13.10.20: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf

Vietate sagre e fiere di comunità

Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza.

Nuove limitazioni per le attività sportive

L’art. 1 comma 1 e 2 introducono novità per lo svolgimento di attività sportiva ed in particolare il divieto di praticare sport di contatto a livello dilettantistico e giovanile, oltre che amatoriale.

Didattica

Il comma 6 e 7 disciplinano lo svolgimento delle attività didattiche, in particolare introducendo la previsione di incrementare nelle scuole di secondo grado la didattica a distanza e introdurre misure come la modifica degli orari per ridurre assembramenti e compresenze. E adotta in sostituzione dell’Allegato 8 al DPCM dd 13.10.20, il nuovo Allegato A “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19“ a cui rimandiamo direttamente: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg

In ogni situazione, in luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, ma anche presso abitazioni private in presenza di persone non conviventi, si ribadiscono le misure base di contenimento del contagio:

  • UTILIZZO DELLE MASCHERINE
  • DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE
  • IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI

Resta questo il mantra per contribuire al contenimento del contagio.

Restiamo a disposizione per necessari approfondimenti nelle prossime ore.

E Vi preghiamo intanto come sempre di segnalarci dubbi e quesiti a cui cercheremo di dare riscontro, anche coinvolgendo i nostri Uffici nazionali e gli organi preposti, a beneficio di una più completa informazione per tutti.

Un cordiale saluto.

Leggi il testo integrale del DPCM dd 18.10.20

Scarica la Cartellonistica Aggiornata per i Pubblici Esercizi

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Settembre 23, 2020 by Redazione

Cassa integrazione COVID: contributi a beneficio dei vostri dipendenti

ATTENZIONE:

se la Vostra impresa con sede o unità locale sede di lavoro in FVG è iscritta all’ENTE BILATERALE del Commercio o del Turismo, e senza nessun costo aggiuntivo per voi, i vostri dipendenti a tempo indeterminato e determinato che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno fatto complessivamente ALMENO 100 ore di cassa integrazione o FIS, possono richiedere fino a € 300 (lordi) di contributo. 

 
Scadenza per la presentazione della domanda: 31.10.2020
Graduatorie in ordine cronologico di ricevimento delle domande.
Per informazioni 
segreteriaebitergo@gmail.com
Modello di domanda Turismo
Modello di domanda Commercio 
Allegati obbligatori :
  • Busta paga di marzo, aprile, maggio 2020
  • Ultimi 3 cedolini paga
  • Copia di un documento di identità del richiedente 
Le imprese associate Confcommercio Gorizia possono divulgare questa nota ai dipendenti, che possono fare diretto riferimento ai recapiti indicati per informazione e assistenza.

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Agosto 19, 2020 by Redazione

Agosto: nuove misure di sostegno e prescrizioni per il contenimento del contagio da COVID – 19

Ordinanza cd “Antimovida”

L’ordinanza del Ministro della Salute dd 16.8.2020 dispone – con effetti da oggi 17 agosto 2020 e sino alla adozione di un successivo DPCM e, comunque, non oltre il 7 settembre 2020 – le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) obbligo dalle ore 18.00 alle 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto (cioè: negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico – bar ecc.;  negli spazi pubblici – piazze, slarghi, vie, lungomari – ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale);
b) sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Le Regioni non possono derogare a tali prescrizioni.

SANZIONI: La violazione delle misure sopra indicate è punita – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 – con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività (da 5 a 30 giorni). In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Leggi l’Ordinanza

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI SIAE:
Gli Uffici territoriali SIAE non potranno rilasciare permessi per attività di ballo a partire dal 17 agosto e sino al 7 settembre 2020 (o altro termine che dovesse essere individuato in seguito all’evoluzione della situazione e della relativa normativa).

I permessi per trattenimenti musicali senza ballo potranno essere rilasciati previa compilazione e sottoscrizione, da parte del richiedente, della dichiarazione di ottemperanza alle vigenti prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto, dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, nonché a quelle eventualmente previste da ordinanze regionali e delle province autonome, con conseguente assunzione di ogni responsabilità.

La SIAE informa inoltre che il Ministero della Salute ha stabilito che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’ordinanza del 16 agosto 2020 le feste private (matrimoni, battesimi, cresime, etc.)

I permessi per feste private potranno essere richiesti attraverso il portale feste private ovvero presso gli sportelli della filiale SIAE competente per territorio, sempre previa compilazione e sottoscrizione, da parte del richiedente, della dichiarazione di ottemperanza alle vigenti prescrizioni, con conseguente assunzione di ogni responsabilità.

SIAE evidenzia che il rilascio del permesso “non costituisce deroga alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto, dell’Ordinanza citata del Ministro della Salute, nonché delle eventuali ordinanze regionali e delle province autonome” e che “la possibilità di concedere permessi per il ballo in Feste Private è esclusivamente una conseguenza del chiarimento reso dal Ministero della Salute”. SIAE raccomanda pertanto agli organizzatori la stretta osservanza delle regole indicate dalle predette fonti normative.

Gli organizzatori che abbiano già richiesto e ottenuto un permesso SIAE per attività di ballo (diverso dal Permesso per Feste Private) per eventi in programma dal 17 agosto al 7 settembre potranno richiedere o di modificare il genere della manifestazione da effettuare (ad esempio, concertino, ovvero mero ascolto di musica dal vivo o registrata, in luogo del ballo) o il rimborso di quanto versato in acconto. La richiesta di modifica del genere della manifestazione dovrà pervenire all’ufficio competente per territorio via e-mail, almeno dodici ore prima dell’orario programmato dell’evento.

Leggi la nota SIAE

Ordinanza dd 12.8.2020 del Ministro della Salute: modifica la disciplina degli ingressi in Italia

Il Ministro della Salute ha firmato, ieri, una nuova ordinanza che ha innovato la disciplina degli ingressi in Italia da Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Colombia.
Con validità a partire da, finl 13.8.20 o all’adozione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 7 settembre p.v., la nuova Ordinanza del 12 agosto ha previsto che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le indicazioni del DPCM 7 agosto u.s., nonché l’obbligo di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, si applicano le seguenti alternative misure di prevenzione:
a) Obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco, o ai soggetti competenti per i controlli, l’attestazione di essersi sottoposte nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, risultato negativo;
b) Obbligo di sottoporsi a un test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento di arrivo sul territorio nazionale (porto, aeroporto, luogo di confine), ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso, presso l’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, restando nel frattempo in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Resta l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi Covid-19 e di sottoporsi, in attesa delle relative decisioni, ad isolamento.
Si segnala che per questa nuova disciplina di prevenzione l’ordinanza non prevede deroghe, neanche per il personale viaggiante o l’equipaggio dei mezzi di trasporto, che sono tenuti, pertanto, a rispettarla.
L’ordinanza, inoltre ha aggiunto la Colombia, nella lista dei Paesi più “a rischio Covid-19” indicati nell’Elenco F dell’allegato 20 al DPCM 7 agosto u.s., per i quali vige il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale (salvo specifiche deroghe) in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti. Si rammenta, infine, che ai sensi del richiamato DPCM, gli spostamenti verso i Paesi indicati nell’ Elenco F, tra i quali è ricompresa, oggi, anche la Colombia, possono avvenire, salvo alcune limitate eccezioni, esclusivamente per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Leggi l’Ordinanza.

 

DECRETO AGOSTO

Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15 agosto.

Tra le misure di maggiore interesse:

  • Proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali.
  • Sgravi contributivi per incentivare l’occupazione (anche per le assunzioni a tempo determinato limitatamente al settore del turismo)
  • Nuove previsioni di moratoria fiscale e contributiva (rateizzazione del 50 per cento fino a 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2021) – si applicano alle sole sospensioni di tasse e contributi già disposte per il periodo marzo-maggio.
  • Per contribuenti soggetti agli ISA e autonomi in regime forfettario – che abbiano registrato una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 – prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dei redditi e dell’IRAP.
  • Per il turismo, viene sospesa anche la seconda rata IMU, ma dalla sospensione restano esclusi pubblici esercizi (ristorazione e bar), porti turistici, agenzie di viaggio e tour operator. ù
  • Per i pubblici esercizi, TOSAP e COSAP sono sospese sino a fine anno. ì
  • Proroga della moratoria di mutui e prestiti dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
  • Contributi per la filiera della ristorazione e il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici delle città d’arte con risorse MIPAF (in attesa di decreto attuativo per verificarne modalità e intensità)
  • Estensione al mese di giugno (ed al mese di luglio per le attività turistico ricettive solo stagionali) del tax credit per le locazioni commerciali ed i contratti d’affitto d’azienda

Vai al Decreto Completo

 

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Si ricorda che il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza.

 

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Agosto 1, 2020 by Redazione

In FVG Ordinanze anti COVID in vigore fino al 31 AGOSTO

La Regione FVG ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd 31.7.20)

Per quanto riguarda le attività produttive:

  • confermata la validità delle linee guida approvate il 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
  • confermato l’obbligo di utilizzare mascherine o altre protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Il metro (chiarisce l’Ordinanza) si intende misurato come distanza che intercorre tra bocca a bocca dei soggetti interessati.

Si rimanda al seguente indirizzo per una lettura completa dell’ordinanza restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_22_PC_FVG_dd_31_07_2020.pdf

MASCHERINA SEMPRE OBBLIGATORIA IN LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO SIGNIFICA CHE….

A seguito di vivaci sollecitazioni di imprese associate, in particolare del settore pubblici esercizi, si mette a disposizione in allegato cartellonistica utile a richiamare l’attenzione dei clienti a rispettare l’obbligo di INDOSSARE LA MASCHERINA, come nei negozi e negli uffici, ANCHE ALL’INTERNO DI BAR E RISTORANTI, SEMPRE!!!! Con la SOLA ESCLUSIONE di quando si è seduti al proprio tavolo o per consumare.

AVVISO OBBLIGO MASCHERINA

Visto che siamo tutti anche clienti, riteniamo utile condividere e impegnarci a contribuire con il nostro comportamento a ricordare a tutti che indossare la mascherina (oltre che OBBLIGATORIO) è un segno di RISPETTO nei confronti della comunità. In primis degli operatori che sono obbligati ad indossarla ad ogni occasione di interazione con la clientela.

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Luglio 24, 2020 by Redazione

Saldi Estivi 2020: il Decalogo Federmoda

Attenzione per il cliente, sicurezza, professionalità, sorrisi (anche sotto la mascherina…) e convenienza: soprattutto nel circuito dei negozi di vicinato, sono queste le nuove parole chiave dello shopping dell’estate 2020. E anche se alcune promozioni hanno già fatto capolino tra gli scaffali, l’avvio dei saldi potrebbe muovere un numero di acquirenti importante.

 

Con senso di responsabilità, e sempre all’insegna dell’impegno a tenere bassi i livelli del contagio, Federmoda Confcommercio promuove allora già da qualche giorno un vero e proprio decalogo di comportamenti commerciali e non solo da rispettare, anche in occasione dei saldi:

 

#1 – Distanziamento sociale

Va mantenuta la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata ed all’interno del negozio.

#2 – Disinfezione delle mani

Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione degli acquirenti.

#3 – Mascherine

I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti stessi.

#4 – Cambi

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

#5 – Prova dei capi

Non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini.

#6 – Pagamenti

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favorite modalità di pagamento elettroniche.

#7 – Prodotti in vendita

I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

#8 – Indicazione del prezzo

Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

#9 – Riparazioni

Qualora il prodotto acquistato in saldo debba prevedere modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. L’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente.

#10 – Permanenza nei negozi in tempi di Covid-19

Sostare all’interno dei locali solo per il tempo necessario all’acquisto di beni ed evitare abbracci e strette di mano.

 

Filed Under: Circolari e Scadenze, Mondo Confcommercio Gorizia

Giugno 30, 2020 by Redazione

Emergenza COVID-19: in vigore da domani e fino al 31.7.2020 la nuova Ordinanza FVG

Ordinanza contingibile e urgente n. 20 /PC – Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

  • restano in vigore le linee guida per le attività economiche e sociali
  • resta l’obbligo di utilizzo di mascherina (o altra protezione) nelle modalità attuali
  • tornano riviste e quotidiani in consultazione nei bar e non solo, le saune, gli sport di contatto, …
  • l’ordinanza ha validità fino al 31 luglio

 

La Regione FVG ha da poco pubblicato l‘Ordinanza Contingibile e Urgente n.20 /P.

Continua a confermare come misura essenziale di prevenzione del contagio del virus il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

Per questa ragione resta obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.
 
Proprio per garantire distanziamento e scongurare assembramenti, prevede la possibile interdizione temporanea di aree destinate alla balneazione, di competenza regionale o comunale.
 
Conferma il recepimento delle linee guida approvate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le attività economiche e sociali, e ne recepisce le integrazioni dd 25 giugno 2020 per la ripresa degli sport di contatto.
 
Per la prima volta dalla data della prima ordinanza regionale in materia di COVID, si norma un periodo di addirittura 4 settimane, decretandone il valore da domani 1 luglio e fino al 31 luglio 2020, prezioso segnale di lenta ripresa di una graduale normalità e soprattutto di una necessaria programmazione di medio periodo. 
 
Anche per queste ragioni resta indispensabile, tornando al punto 1, mantenere le misure di prevenzione essenziali:
una corretta e costante igiene delle mani e degli ambienti, il distanziamento sociale, l’obbligo di protezione delle vie respiratorie, ed incoraggiare la clientela a farlo, anche con l’utilizzo di adeguata cartellonistica!
(Se non ne foste ancora in possesso, richiedete ad integrazione la cartellonistica specifica per il vostro settore di attività)
 
Altri segni di graduale ritorno alla normalità:

Torna consentita la formazione dei lavoratori in presenza.

E’ nuovamente possibile a partire da domani, negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi mettere a disposizione dei clienti quotidiani e riviste e i giochi di carte, ma nel rispetto rigoroso delle misure igieniche e di distanziamento continuamente richiamate.

Rimandiamo alla lettura del documento completo per ulteriori dettagli:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/hp-new/in-evidenza/ultime/1160.html

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Giugno 14, 2020 by Redazione

Covid-19: la nuova ordinanza FVG in vigore dal 15.6.2020

Con l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 pubblicata venerdì, la Regione FVG ha recepito le Linee Guida aggiornate in data 11.6.2020 dalla Conferenza delle Regioni e parte integrante del DPCM dell’ 11 giugno 2020;

Prevede in particolare che dal 15 giugno sia consentito, ad integrazione delle attività già autorizzate con ordinanza n. 16/PC del 3 giugno scorso, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:

a) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot;
b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
c) fiere e congressi;

e a partire dal 19 giugno 2020 anche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Restano confermate tutte le disposizioni già previste in base all’Ordinanza n. 16 del 3.06.2020.

Le disposizioni dell’Ordinanza n.16 dello scorso 3 giugno, e di questa nuova Ordinanza, resteranno in vigore fino al 30 giugno 2020 (a differenza dunque del DPCM che ha validità fino al 14.7.2020).

La nuova versione delle  “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno u.s.:
1. aggiorna ed integra le prescrizioni per i settori già previsti (le modifiche introdotte sono presenti in quasi tutte le schiede, si rimanda quindi alla lettura delle singole schede di settore)

  • ristorazione (dove è stato inserito anche un paragrafo sulle cerimonie) a pg 4
  • attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) a pg 6
  • attività ricettive (che oltre alle indicazioni generali, prevede regole specifiche per strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù e locazioni brevi) a pg 7
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) a pg 11
  • commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) da pg 13
  • uffici aperti al pubblico a pg 15
  • piscine a pg 16
  • palestre a pg 18
  • manutenzione del verde a pg 19
  • musei, archivi e biblioteche a pg 20
  • attività fisica all’aperto a pg 21
  • noleggio veicoli e altre attrezzature a pg 22
  • informatori scientifici del farmaco a pg 24
  • aree giochi per bambini a pg 25
  • circoli culturali e ricreativi a pg 27
  • formazione professionale a pg 29
  • cinema e spettacoli dal vivo a pg 31
  • parchi tematici e di divertimento a pg 34
  • sagre e fiere locali a pg 36
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza a pg 37
  • strutture termali e centri benessere a pg 40
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche a pg 44

2. inserisce alcune schede relative a nuovi settori:

  • congressi e grandi eventi fieristici a pg 45
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a pg 47
  • discoteche a pg 48.

In allegato inviamo per vostra completa consultazione:

  • Ordinanza n. 17/P dd 12.6.2020 della Regione FVG
  • “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” dd 11.6.2020

Sarà nostra cura nei prossimi giorni predisporre i protocolli aziendali aggiornati, riservati agli associati Confcommercio Gorizia. Info: 0481582811.

Segnaliamo inoltre che è disponibile sul nostro sito una sintesi del DPCM dd 11.06.2020 per gli aspetti maggiormente rilevanti per i nostri settori di riferimento:
https://confcommerciogorizia.it/2020/06/12/emergenza-covid-19-fase-3-dpcm-11-giugno-2020-con-efficacia-dal-15-giugno-2020-al-14-luglio-2020/

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