In conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l’esenzione dal versamento dell’acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESENTI
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 177 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
NON È DOVUTO L’ACCONTO IMU PER I SEGUENTI IMMOBILI:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili accatastati nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
NON È DOVUTA LA SECONDA RATA A SALDO IMU 2020 oltre che ai sopra citati immobili anche per i seguenti:
- immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:
- Il contribuente deve essere proprietario dell’unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
- il proprietariodell’immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell’attività svolta;
REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis):
Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all’esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg).
Ai sensi dell’art. 8 del decreto “Ristori quater” D.L. 30/11/2020, n. 157 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg) l’esenzione dal saldo IMU 2020 viene estesa anche ai casi in cui il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l’esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).
COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)
- indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.
Documenti di riferimento:
ATECO beneficiari del provvedimento
CATEGORIA D/3 CINEMA TEATRI E SALE CONCERTI
Si ricorda inoltre che secondo quanto disposto dal decreto Agosto, potranno usufruire dell’esenzione al pagamento delle rata IMU anche per i prossimi anni 2021 e 2022, tutti i proprietari che siano anche gestori dell’attività, degli immobili relativi alla categoria catastale D/3, ovvero quelli relativi al cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli.