NOTA BENE – Per gli imprenditori associati Confcommercio Gorizia mette a disposizione un kit di documentazione utile al rispetto dei nuovi obblighi. Per informazioni: T. 0481582811
Con decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021, e finalmente pubblicato questa notte, si introducono nuove misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, prevedendo in particolare l’estensione dell’OBBLIGO di certificazione verde Covid-19.
Dovranno necessariamente seguire chiarimenti operativi (in particolare, per esempio, sulle modalità di puntuale comunicazione della nuova disciplina ai lavoratori, o sulla sospensione e il rientro in servizio di lavoratori privi di certificazione), ma con la presente si sintetizzano intanto le principali implicazioni afferenti all’ambito di lavoro privato (art. 3):
- L’obbligo di certificazione è esteso a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato al fine dell’ACCESSO AI LUOGHI in cui tale attività è svolta
- Tale obbligo sarà in vigore dal 15.10 al 31.12.2021
- L’obbligo di verifica è in capo al datore di lavoro
Ricordiamo che il lavoratore che non intende vaccinarsi potrà in alternativa effettuare un tampone (con validità attualmente fissata in 48 ore); al fine del rilascio della certificazione verde (green pass) è possibile effettuare anche tamponi antigenici rapidi per SARS-CoV-2. Il costo del tampone resta a carico del dipendente.
Più nel dettaglio:
Obbligo di green pass
A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa anche nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo.
Lavoratori privi di certificazione
SE IL LAVORATORE COMUNICA di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 non potrà accedere al luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il provvedimento è comunicato immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
NOTA BENE – Sulle implicazioni formali ed organizzative di questo punto dovranno necessariamente seguire delucidazioni e più puntuali indicazioni sia per il datore di lavoro che per i consulenti. Preghiamo pertanto di considerare questa prima nota solo indicativa e non esaustiva!
Controlli
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Anche sulle modalità formali di questo adempimento seguirà puntuale assistenza agli associati (es: bozze di protocollo aziendale completo di incarichi).
Sanzioni
La mancata applicazione dell’obbligo di controllo, se accertata, implica sanzione a carico del datore di lavoro. L’accertamento di accesso di lavoratori privi di certificazione (per esempio in occasione di controllo a campione, che diano come esito la verifica di una mancato possesso di certificazione da parte di lavoratori che NON hanno comunicato preventivamente la propria condizione) implica invece sanzione amministrativa a carico del lavoratore (comma 1 articolo 4 del decreto-legge n. 19 / 2020) da 600 a 1.500 euro.
Dovranno seguire indispensabili approfondimenti. Ma per evidenti necessità organizzative è bene tenere conto che l’entrata in vigore di queste misure è CONFERMATA a partire dal 15 ottobre prossimo.
E’ possibile comunicare la nuova misura ai lavoratori utilizzando la cartellonistica allegata:
Rif. normativi:
Per chi desiderasse consultare il provvedimento in versione integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg