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Emergenza COVID-19

Maggio 5, 2022 by Redazione

NIENTE MASCHERINA, NIENTE GREEN PASS – Dal 1° maggio decade l’obbligo

In base all’Ordinanza del Ministero della Salute d.d. 28.04.2022 a partire da DOMENICA 1° MAGGIO:

  • decade l’obbligo di mascherina per i clienti (che resta invece per ora in vigore per i lavoratori)
  • decade l’obbligo di green pass per i clienti, anche al chiuso, in tutte le attività produttive
  • decade l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro
  • permane l’obbligo di mascherine FFP2 sui trasporti, nelle strutture sanitarie, per partecipare a spettacoli ed eventi al chiuso

 

MASCHERINE: DECADE L’OBBLIGO, ANCHE SE RESTA LA RACCOMANDAZIONE

La nuova Ordinanza del Ministro della Salute pone fine all’obbligo per i clienti di utilizzo delle mascherine in tutte le attività commerciali, di servizio, nei pubblici esercizi e strutture ricettive.

Obbligo decaduto, anche se l’Ordinanza continua a raccomandarne l’utilizzo nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

 

PER EVENTI E SPETTACOLI MASCHERINA FFP2 FINO AL 15.6.22

Esteso invece fino al 15 giugno l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, dunque anche nel caso in cui tali eventi si svolgano nell’ambito di un esercizio di ristorazione o struttura ricettiva.

 

MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO: RESTIAMO IN ATTESA

L’Ordinanza continua a prevedere espressamente l’obbligo di utilizzare la mascherina solo per alcune categorie del comparto sanitario.

MA ATTENZIONE: non sono ancora stati modificati i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro tra parti sociali e Governo che ad oggi prevedono ANCORA l’OBBLIGO di utilizzo di mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie.

Protocolli che saranno probabilmente aggiornati nel corso di una riunione convocata per il prossimo 4 maggio. Seguiranno nostri immediati aggiornamenti.

 

NIENTE PIU’ GREEN PASS

Basta controlli! Cessa infatti l’efficacia delle disposizioni che ancora prescrivevano l’obbligo del green pass per l’accesso ad alcune attività, che non sono state prorogate.

Niente più green pass neanche per l’accesso nei luoghi di lavoro.

 

LINEE GUIDA

Restano invece in vigore le linee guida, generali e specifiche per le diverse attività, consultabili qui, scheda per scheda:

https://www.confcommercio.it/-/linee-guida-riapertura-attivita-economiche-produttive

ATTENZIONE!! L’obbligo di mascherina per i Clienti permane dunque ove espressamente previsto dalle Linee Guida!

Es: Parrucchieri, Estetisti, Tatuatori, …

 

INFORMAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CLIENTELA (CARTELLI)

  1. Misure generali (frequente igiene della mani, distanziamento raccomandato, divieto di accesso a luoghi pubblici in presenza di sintomi influenzali)
  2. Capienza massima ove prescritta dalle Linee Guida

NOTA BENE – Nei pubblici esercizi RESTA in vigore la capienza massima così definita:

  • Esercizi con posti a sedere: capienza massima complessiva uguale al numero di posti a sedere
  • Esercizi senza posti a sedere: capienza massima tale da garantire in ogni momento il rispetto del distanziamento interpersonale tra i presenti di almeno 1 metro

 

AGGIORNAMENTO D.D. 04.05.2022:

  • Mascherine obbligatorie nei luoghi di LAVORO fino al 30 giugno
  • L’obbligo NON riguarda in modo generalizzato i clienti

A seguito della riunione tenutasi in data 4.5.22 tra il Governo e le Parti Sociali, è stato deciso di tenere in vigore fino al 30 giugno il Protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di LAVORO.

Protocollo che prevede, tra l’altro, l’uso OBBLIGATORIO delle mascherine da parte dei lavoratori in tutti i casi di condivisione dei luoghi di lavoro, al chiuso o all’aperto.

Quindi, titolari e dipendenti di TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ dovranno continuare ad indossare la mascherina fino al 30 giugno 2022.

Fermo restando che l’obbligo NON riguarda i clienti, se non nei casi particolareggiati già indicati nella nostra precedente comunicazione.

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Marzo 28, 2022 by Redazione

Superamento misure di contrasto COVID- 19: Le NOVITA’ in vigore DOPO il 1 aprile 2022

  • Pubblicato il nuovo Decreto Covid: 31.03.2022 fine dell’emergenza
  • Da venerdì 1° aprile novità per l’uso del green pass: LIBERO ACCESSO per ristorazione all’aperto, attività ricettive, negozi, servizi alla persona
  • CARTELLONISTICA AGGIORNATA per le ATTIVITA’ ANCORA SOGGETTE A GREEN PASS:
  • Scarica il Cartello IN ITALIANO
  • Scarica il Cartello IN INGLESE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 – approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì 17 marzo – che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in vista di un graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, introduce diverse modifiche anche in materia di utilizzo del c.d. green pass.

Tra le principali novità, dal 1 al 30 aprile 2022:

 

NIENTE PIU’ GREEN PASS:

  • per l’accesso ai servizi di RISTORAZIONE ALL’APERTO
  • per l’accesso ad ALBERGHI E AD ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
  • per l’accesso ad ATTIVITA’ COMMERCIALI e pubblici uffici
  • per l’accesso ai SERVIZI ALLA PERSONA

 

GREEN PASS BASE (certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  TEST):

  • per l’accesso ai servizi di ristorazione svolti AL CHIUSO al banco o al tavolo (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, in cui NON è più richiesto green pass);
  • per la partecipazione a corsi di formazione pubblici e privati
  • per l’accesso a spettacoli ed eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono all’APERTO
  • per l’accesso a mezzi di trasporto

 

Resta il SUPER GREEN PASS per:

  • convegni e congressi;
  • FESTE AL CHIUSO di qualsiasi natura, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati (per le feste all’aperto non sarà necessario esibire né il green pass rafforzato, né quello base);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno più applicabili i limiti di capienza attualmente vigenti);
  • spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso
  • centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce,

 

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: 

  • dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass BASE;
  • fino al 30 giugno 2022 sono prorogati i termini: per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio; per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

 

MASCHERINE, fino al 30 aprile 2022:

  • RESTA L’OBBLIGO DI MASCHERINA AL CHIUSO, di qualsiasi tipologia, in tutti i luoghi diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi e in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo.
  • OBBLIGO FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; mezzi di trasporto pubblico.

 

LE LINEE GUIDA CON LE MISURE DA APPLICARE NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE RESTANO PER IL MOMENTO IN VIGORE (capienza pubblici esercizi inclusa, a titolo d’esempio) E SARANNO OGGETTO DI PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE D’INTESA CON LA CONFERENZA STATO REGIONEI!

 

Con l’invito a considerare come sempre le nostre sintesi indicative e non esaustive, rinviamo alla lettura completa del documento per eventuali approfondimenti:  DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

 

CARTELLONISTICA AGGIORNATA per le ATTIVITA’ ANCORA SOGGETTE A GREEN PASS:

  • Scarica il Cartello
  • Consulta le linee guida
  • Contattaci per chiarimenti e Linee Guida personalizzate settore per settore: T. 0481582811

 

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Febbraio 1, 2022 by Redazione

IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO il nuovo obbligo di Green Pass BASE per l’accesso alle attività commerciali e servizi. ATTIVITA’ ESENTATE.

  1. OBBLIGO GREEN PASS BASE per l’accesso alle attività commerciali e servizi DAL 1 FEBBRAIO E ATTIVITA’ ESENTATE
  2. COSA SI PUO’ COMPRARE NEI SUPERMERCATI E ALTRE ATTIVITA’ ESENTATE?
  3. CAMBIA QUALCOSA PER L’ASPORTO NEI PUBBLICI ESERCIZI?
  4. SI RICORDA CON L’OCCASIONE L’OBBLIGO DI PREDISPORRE DELEGA FORMALE AL PERSONALE EVENTUALMENTE ADDETTO AI CONTROLLI

 

  1. OBBLIGO DI GREEN PASS: ATTIVITA’ ESENTATE

E’ stato pubblicato il DPCM che decreta le esigenze essenziali e primarie della persona per cui nell’ambito dei servizi e delle attivita’ che si svolgono al chiuso NON e’ richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  1. a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, anche veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura
  3. c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali;
  4. d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché’ per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione (attenzione alla procedura stabilita, che deve essere oggetto di un protocollo scritto e condiviso dai delegati al controllo).

L’allegato al DPCM chiarisce poi che le esigenze alimentari e di prima necessità al primo punto interessano le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio, dove NON è richiesto Green Pass per l’accesso:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari   e   bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

 

  1. COSA SI PUO’ COMPRARE NEI SUPERMERCATI E ALTRE ATTIVITA’ ESENTATE?

NOTA BENE con FAQ pubblicata nella sezione dedicata del proprio sito il Governo chiarisce poi che il provvedimento NON limita l’accesso all’acquisto delle merceologie indicate nell’allegato che individua le attività esentate dall’obbligo di Green Pass!!!

In base a questa interpretazione, nei negozi in cui si entra legittimamente senza Green Pass si può quindi acquistare tutta la merce in vendita (a titolo di esempio, tecnologie e libri, vendute anche in attività specializzate dove vige l’obbligo di Green Pass…).

La riportiamo integralmente:

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? 

Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inutile dire che questo chiarimento ha scatenato forti reazioni per la disparità di trattamento che si porta dietro, e le Federazioni sono tutt’ora impegnate a sollecitare il Governo a prendere più equa posizione, su cui sarà eventualmente nostra cura immediatamente aggiornarVi. Ma per il momento l’indirizzo è chiarissimo.

 

  1. CAMBIA QUALCOSA PER L’ASPORTO NEI PUBBLICI ESERCIZI?

In base a parere espresso dall’area legale FIPE, dal 1° febbraio l’accesso alle attività di somministrazione per il SOLO ritiro dell’asporto SARA’ SEMPRE CONSENTITO anche senza Green Pass Base, e fermo restando che per ogni tipologia di consumo è invece richiesto il Super Green Pass.

 

  1. PERSONALE EVENTUALMENTE ADDETTO AI CONTROLLI

Si ricorda con l’occasione che qualora i controlli vengano effettuati da soggetti diversi dal titolare a cui è in capo l’obbligo di verifica, sarà necessario predisporre delega SCRITTA, di cui si allega modello. Questo adempimento è quasi sempre oggetto di verifica degli organi di controllo ed è un aspetto sanzionabile! In allegato si propone modello di delega personalizzabile.

 

Riferimenti normativi completi:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 – Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/24/22A00555/sg

 

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 art. 3 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Gennaio 20, 2022 by Redazione

Attività commerciali con accesso anche senza green pass dal 1° di febbraio. FVG in ARACIONE.

  1. Firmato il Dpcm che contiene l’ elenco delle attività in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza green pass (richiesto invece per tutte le altre tipologie di negozi).
  2. FVG IN ARANCIONE: cosa cambia da lunedì 24.1.2022

ACCESSO AI NEGOZI CON O SENZA GREEN PASS

Come noto dal 1° febbraio 2022 e fino al 31.3.2022 salvo proroga dello stato di emergenza, si potrà entrare nella maggior parte dei negozi soltanto esibendo un green pass (DL 1/2022). Basta anche quello base, che oltre che in caso di vaccino o guarigione, si ottiene con tampone antigienico (quello della farmacia, valido 48 ore) oppure molecolare (quello da laboratorio di analisi, valido 72 ore).

E’ stato da poche ore firmato il Dpcm che contiene l’ elenco delle attività in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza green pass base.

In attesa di consultare il testo pubblicato, si anticipa l’elenco delle attività esentate:

Generi alimentari e supermercati

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
  • In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato. Ma in questi negozi si potranno comprare soltanto i prodotti essenziali. Ad esempio, nei supermercati chi non ha il green pass base potrà comprare soltanto il cibo e non altri prodotti.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Animali

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Farmacie, prodotti sanitari, ottici

  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Combustibili

  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Banche, Poste, uffici

Sarà obbligatorio esibire il green pass anche in banche, Poste e uffici aperti al pubblico, a meno che non ci sia un’urgenza. Ad esempio una denuncia da presentare, oppure un’operazione indifferibile.

I controlli

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

ATTENZIONE PERO’ che la scelta di effettuare controlli a campione e non puntuali a tutti quelli che entrano DEVE essere attentamente protocollata (con una procedura scritta). Se riterrete opportuno adottare questa modalità restiamo a disposizione per consulenza specifica sulle procedure che vi mettano in sicurezza in caso di controlli

Il cliente che si rifiuta di esibire il green passa a richiesta, NON può accedere al locale.

Con l’occasione si rammenta che le altre misure che restano in vigore per le attività commerciali sono le seguenti:

  • CAPIENZA MASSIMA – Gli ingressi restano contingentati (art. 11, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, la cui applicabilità è stata recentemente prorogata fino al termine dello stato di emergenza), prevede: “È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
  • OBBLIGO DI INFORMAZIONE – Inoltre, le linee guida aggiornate di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, riportano, nella scheda su “commercio al dettaglio”, la seguente prescrizione: “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi”. Le altre misure sono relative all’obbligo di indossare la mascherina, obbligo di igienizzare le mani, obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

FVG IN ZONA ARANCIONE: cosa cambia.

E’ stato intanto confermato il passaggio della Regione FVG in zona arancione a partire da lunedì 24.1.22. Con la zona arancione non cambia nulla per chi è in possesso di SUPER GREEN PASS.

Mentre è obbligatorio essere in possesso di ALMENO UN GREEN PASS BASE (anche tampone) per uscire dal comune di residenza, se non per comprovati e validi motivi di lavoro, necessità e salute. Potranno uscire dai confini comunali anche tutti coloro che abitano in comuni con meno di 5 mila abitanti nell’arco di 30 chilometri per usufruire di servizi che non sono disponibili nel proprio.

SENZA SUPER GREEN PASS però:

  • divieto di accesso ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi
  • divieto di partecipazione a corsi di formazione in presenza

Si segnala con l’occasione che è stata aggiornata in base a tutte le misure attualmente in vigore la Tabella delle Attività Consentite nelle varie zone di rischio, con e senza certificazioni!

Potete consultarla al seguente indirizzo:

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Gennaio 11, 2022 by Redazione

DECRETO BEFANA: Nuove misure su OBBLIGO VACCINALE, ACCESSO CON GREEN PASS, SCUOLA

  • OBBLIGO VACCINALE OVER 50
  • SERVIZI, SERVIZI ALLA PERSONA E NEGOZI ACCESSO SOLO CON GREEN PASS
  • NOVITA’ PER LA SCUOLA

E’ stato pubblicato ieri sera, ed entra in vigore OGGI 8.1.2022 il DL n. 1 del 7.1.2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

OBBLIGO VACCINALE FINO AL 15.06.2022 (artt. 1-2)

Già previsto per i lavoratori di alcuni settori, si applica a TUTTI I CITTADINI italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il 50° anno di età (ad esclusione dei soli soggetti esentati con certificazione medica).

NOTA BENE – Con riferimento all’obbligo di Green Pass già in vigore per L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO, i lavoratori ora soggetti per età all’obbligo di vaccinazione saranno evidentemente tenuti al possesso di SUPER Green pass, e la verifica di un tanto è in capo al datore di lavoro. La verifica DOVRA’ pertanto A PARTIRE DAL 15.2.2022 per questi soggetti avvenire selezionando l’opzione VERIFICA RAFFORZATA nella app Verifica-C19!

Per i soggetti all’obbligo di vaccinazione che non esibiranno un Super Green Pass valido si applicano in estrema sintesi le seguenti misure:

  • Sospensione dello stipendio ma conservazione del posto di lavoro
  • L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro
  • Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

L’OBBLIGO vaccinale è inoltre esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

 

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 in uno dei seguenti casi: 

a) soggetti che alla data del 1.2.2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1.2.2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; 

c) soggetti che a decorrere dal 1.2.2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni (SEI mesi)

 

 

ESTENSIONE GREEN PASS BASE ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E ALLA PERSONA (art. 3)

Fino al 31 marzo 2022 obbligatorio esibire / richiedere Green Pass BASE - quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione - per accedere anche ai seguenti servizi e attività:

DAL 20.01.2022

servizi alla persona (parrucchiere, estetista, …) 

DAL 1.2.2022:

pubblici uffici

servizi postali, bancari e finanziari

attività commerciali AL CHIUSO, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 

NOTA BENE – con successivo DPCM verranno individuate le attivita’ escluse dall’obbligo

 

 

SCUOLA: DAD E QUARANTENE (artt. 4-5)

Scuole elementari: con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in DAD per 10 giorni. 

Scuole superiori e medie: con un solo caso la didattica in presenza prosegue con obbligo di mascherina Ffp2, con due casi, i vaccinati da meno di 120 gg proseguono in auto-sorveglianza con Ffp2, ma i non vaccinati passano in DAD; con tre casi DAD per tutta la classe, per 10 giorni;

Test rapidi gratis, per l’attività di tracciamento dei contagi sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto sorveglianza

 

Per consultare il documento integralmente:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Dicembre 31, 2021 by Redazione

Estensione Super Green Pass e “nuove” quarantene

Con decreto legge 229/2021 il Governo ha introdotto nuove misure urgenti per fare fronte alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e quarantene.

Con Circolare del Ministero della Salute si chiariscono ulteriormente le modalità di applicazione delle norme sulle “nuove quarantene”.

In estrema sintesi:

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2021, il Super Green Pass sarà esteso anche alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose – attualmente vietate ex art. 6 DL 221/2021 fino al 31.1.2022;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di somministrazione e ristorazione all’aperto (fino al 10 gennaio super green pass richiesto solo per il consumo all’interno, sia al tavolo che al chiuso. Dal 10.1 super green pass obbligatorio anche per il consumo all’esterno);
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • sale giochi, sale bingo e casinò
  • per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUARANTENE

La modifica alle misure di sorveglianza sanitaria entra invece in vigore da OGGI 31.12.2021, e i nuovi dettagli sono stati chiariti anche con circolare del Ministero della Salute di cui si consiglia lettura integrale (chiarisce tra l’altro la definizione di CONTATTO STRETTO / AD ALTO RISCHIO).

Da oggi dunque, se hai avuto un contatto stretto con un positivo e sei:

  • vaccinato con booster (o doppia dose o guarigione da meno di 4 mesi): nessuna quarantena ma 5 giorni di auto-sorveglianza dove è possibile uscire, andare al lavoro etc. con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2;
  • SOLO in caso di comparsa di sintomi per questi soggetti è previsto un tampone, alla comparsa dei sintomi e al quinto giorno dalla data di contatto stretto se i sintomi perdurano, sempre senza obbligo di isolamento in caso di tampone negativo;
  • vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi (anche se green pass valido!): 5 giorni di isolamento fiduciario al termine dei quali si potrà uscire con un tampone finale negativ
  • Non vaccinato, o vaccinato con 1 dose, o 2 dosi ma da meno di 14 gg: nessuna novità, sempre previsti 10 giorni di isolamento fiduciario, con tampone antigenico o molecolare finale negativo.

Come sempre si rimanda alla lettura completa del provvedimento per ulteriore approfondimenrto:

  • DL 229/2021 dd 30.12.2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
  • Circolare del Ministero della Salute d.d. 30.12.2021: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null

Davvero ora non ci resta che augurarci un 2022 più sereno possibile, nelle piccole cose che più contano.

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Dicembre 24, 2021 by Redazione

D.L. Festività 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: nuove misure in vigore dal 25 dicembre!

D.L. Festività 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa sera!

Nuove misure in vigore da domani

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.221 dd 24.12.21 approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, che contiene le nuove misure volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Tra le novità:

  • Proroga dello stati di emergenza al 31.3.2021;
  • l’obbligo del SUPER green pass sarà applicato anche alla ristorazione per il consumo al banco al chiuso, fino alla cessazione dello stato d’emergenza;
  • il medesimo obbligo di cui sopra sarà esteso anche ad altre attività, tra cui le sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati, e saranno vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso, tra l’altro, in sale da concerto, in locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) vi sarà l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e sarà vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso
  • prescritto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (anche in zona bianca)
  • durata del green pass ridotta da 9 a 6 mesi, periodo minimo per la somministrazione della terza dose portato a 4 mesi (in luogo degli attuali 5 mesi).

Il provvedimento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, e quindi SABATO 25 DICEMBRE 2021.

Riservandoci di approfondire nei prossimi giorni, Vi invitiamo a consultare il provvedimento completo al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

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Dicembre 10, 2021 by Redazione

Attività consentite con e senza Green Pass fino al 15 gennaio – Chiarimenti.

  • GREEN PASS e SUPER GREEN PASS: quali sono le attività consentire e con quali certificazioni
  • come funziona la app VerificaC19, per il verificatore e per l’utente

A seguito delle varie richieste pervenute oggi rispetto all’introduzione del SUPER GREEN PASS, per quanto riguarda le misure da adottare nelle imprese (cosa devo fare nella mia attività) e non solo (cosa posso fare come cittadino in zona gialla?) , ed in particolare nel periodo che va da oggi al prossimo 15 gennaio, inviamo questa nota a tutti gli associati:

  1. Il Governo ha pubblicato ieri una TABELLA molto chiara delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e  con green pass “rafforzato” (il super green pass) per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022, con dettaglio delle diverse previsioni nel caso in cui la regione in cui si svolge l’attività sia in zona bianca, gialla o arancione.
  2. La app di verifica del QR code è stata aggiornata: il verificatore ha ora la possibilità di scegliere se verificare il requisito di green pass base o super.
  3. L’utente non deve scaricare un nuovo QR code: la app è adesso in grado di leggere quelli “vecchi” anche per verificare la compatibilità con i nuovi requisiti SUPER green pass

Tra le attività disciplinate in tabella:

servizi alla persona, attività commerciali, centri commerciali, ber e ristoranti, feste, strutture ricettive, attività ed eventi sportivi, attività ed eventi culturali, sale giochi, sale da ballo ed eventi di ballo, centri benessere, centri termali.

Ricordiamo con l’occasione che restano in vigore limiti relativi a

  • CAPIENZA MASSIMA (attività commerciali e di somministrazione – con CARTELLO obbligatorio)
  • distanziamento  e utilizzo della maschierina all’interno
  • igienizzazione delle mani e degli ambienti.

In zona gialla, e quindi attualmente anche in Friuli Venezia Giulia, vige inoltre l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’esterno.

 

Consulta Tabella attività Consentite

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Dicembre 6, 2021 by Redazione

Linee Guida Aggiornate al 2.12.2021

Nuovo aggiornamento per le regole da seguire per le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, con cui sono state recepite le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 2 dicembre (cfr. “Regioni.it” n. 4196).

Tali linee guida “aggiornano e sostituiscono il documento recante Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottato con ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all’art. 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Confcommercio ha conseguentemente aggiornato l’ottimo lavoro di sintesi delle Schede Tematiche organizzate per categoria:

  • RISTORAZIONE E CERIMONIE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE (stabilimenti balneari e spiagge)
  • ATTIVITÀ RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
  • IMPIANTI DI RISALITA
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, estetisti e tatuatori)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • CONVEGNI E CONGRESSI
  • SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
  • SAGRE E FIERE LOCALI
  • CORSI DI FORMAZIONE
  • SALE DA BALLO E DISCOTECHE 

Vai all’articolo:

https://www.confcommercio.it/-/linee-guida-riapertura-attivita-economiche-produttive

 

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Novembre 30, 2021 by Redazione

FVG in zona GIALLA – Nuove regole c.d. “Super” Green pass in vigore da lunedì 29 novembre

  • Lunedì 29 novembre FVG in zona GIALLA
  • Sempre da lunedì 29.11 entrano in vigore per la zona gialla (quindi anche in FVG) le nuove disposizioni “Super Green Pass”
  • Dal 6.12 al 15.1 la disciplina “Super Green Pass” si applica anche in zona bianca
  • SUPER Green Pass = certificato di guarigione e avvenuta vaccinazione

È stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale il DL n. 172/2021 cd. “Super Green Pass”, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri. In mattinata è stata inoltre pubblicata l’Ordinanza n. del Ministero della Salute che determina, a partire da lunedì 29 novembre, il passaggio della Regione FVG in zona gialla.

Ne deriva che le nuove misure introdotte dal decreto entrano per il FVG in vigore nella stessa giornata di lunedì 29 novembre:

  • zona gialla, ma minori restrizioni per vaccinati e guariti: nessuna limitazione per chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è sottoposto a vaccinazione entro i 12 mesi precedenti, nell’accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti
  • in attesa dell’aggiornamento informatico che, a livello nazionale, porterà al rilascio del “super Green Pass” digitale con relativo QR code, sarà necessario esibire il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione in versione cartacea completa.
  • per tutti, sempre a partire da lunedì, sarà invece obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.
  • “vecchio” green pass esteso ad alcune attività, tra cui la ristorazione interna agli alberghi per soli alloggiati e le mense (o ristoranti che svolgono servizio mensa in convenzione)
  • Prefetture tenute per norma a rafforzare i controlli
  • “vecchio” green pass (anche con tampone) sempre valido per l’accesso ai luoghi di lavoro

Entrando maggiormente nel dettaglio, tra le novità di maggiore interesse per il settore dei pubblici esercizi (i più immediatamente colpiti dalle novità) ma anche sale giochi e sale da ballo, si segnalano:

  • Green pass rafforzato solo per il consumo al tavolo al chiuso, con esclusione delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, per i quali continuerà ad applicarsi il green pass ordinario
  • Il green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti (per certificazione medica) dalla campagna vaccinale
  • Nessun limite orario né di massimo di persone per tavolo (come già previsto per la zona bianca)
  • Disciplina applicabile anche per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose

 

Per approfondire: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 172/2021, c.d. “super green pass”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera n. 282/2021, il Decreto Legge n. 172/2021, c.d. “super green pass”, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, in vigore a partire da oggi 27 novembre 2021.

Per una lettura completa del provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/home

Di seguito si sintetizzano le misure di maggiore interesse per i nostri settori di riferimento:

Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi Covid-19

La norma, intervenendo in modifica dell’art. 9, del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d’ora in avanti “Riaperture”), prevede che:

  • le certificazioni verdi relative all’avvenuta vaccinazione siano rilasciate anche a seguito della somministrazione della c.d. “dose di richiamo”;
  • anche le certificazioni rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione intervenuta dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, saranno rilasciate anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo;
  • la validità della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione sia portata a 9 mesi (non più 12) dal completamento del ciclo vaccinale primario e, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data da tale somministrazione;
  • la certificazione relativa alla somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2 sia rilasciata “nei termini stabiliti con circolare del Ministero della Salute”;
  • sia portata a 9 mesi (non più 12) anche la validità del green pass rilasciato a coloro che abbiano contratto il virus SARS-CoV2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal prossimo 15 dicembre. Restano, invece, invariati i termini di validità delle ulteriori tipologie di certificazioni verdi.

Nei luoghi di lavoro, continua ad applicarsi la precedente disciplina: è sufficiente il “vecchio” green pass, si può quindi accedere ai luoghi di lavoro anche con tampone negativo.

Art. 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

La disposizione, applicabile a partire dal prossimo 6 dicembre, prevede ulteriori attività e servizi – rispetto a quelli già previste dalla normativa vigente – per il cui accesso o la cui fruizione è necessario essere muniti di una valida certificazione verde.

In particolare, la norma modifica l’art. 9-bis, comma 1, lett. a) del “Riaperture”, prevedendo ora esplicitamente la necessità del green pass per il consumo al tavolo al chiuso anche per i clienti alloggiati negli alberghi o altre strutture ricettive.

 

Art. 5 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

In quest’articolo risiede, la novità più importante. Già a partire da lunedì 29 novembre, laddove le Regioni dovessero esser collocate in zona gialla o arancione, le limitazioni e le restrizioni previste dalla normativa vigente nei confronti, tra l’altro, delle imprese (tra cui quelle del settore rappresentato) non troveranno applicazione e dovranno osservarsi unicamente le prescrizioni concernenti la zona bianca; tuttavia, ai predetti servizi e attività potranno accedere, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, solo i soggetti in possesso del c.d. “green pass rafforzato”. In altri termini, non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)) bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

L’impatto più esteso di questa introduzione si riflette nell’immediato sui pubblici esercizi: le attività di ristorazione che si troveranno in zona gialla o arancione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, fermo restando tuttavia che al consumo al tavolo al chiuso potranno accedere – oltre ai minori di 12 anni e io soggetti esonerati dalla vaccinazione – solo chi sia in possesso del green pass c.d. rafforzato.

Tale condizione non si applica a coloro che vogliano accedere alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, dunque, salva diversa indicazione delle autorità competenti, devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all’interno dei locali del proprio esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio.

Inoltre, il comma 2 della disposizione in oggetto precisa che fino al 5 dicembre sarà consentito effettuare le attività di verifica circa il possesso delle predette certificazioni verdi in formato cartaceo.

Art. 6 – Disposizione transitorie

La norma prevede che a partire dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del “super green pass” trovi applicazione anche in zona bianca.

Art. 7 – Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il provvedimento dispone un esplicito rafforzamento delle attività di controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza, in ordine al rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. In particolare, il Prefetto territorialmente competente:

  • entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (vale a dire il prossimo 2 dicembre) sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovrà adottare uno specifico piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • dovrà inoltre trasmettere settimanalmente al Ministro dell’Interno una relazione sui controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.

 

Restiamo come sempre nelle prossime ore a disposizione per chiarimenti o specifiche necessità di confronto che emergeranno in applicazione dei nuovi provvedimenti.

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Novembre 11, 2021 by Redazione

Ristori COVID – Contributo a fondo perduto per start up Decreto Sostegni

  • Per titolari di reddito d’impresa con partita IVA aperta nel 2018 ma attività effettivamente iniziata nel corso del 2019
  • Importo massimo 1.000 euro, domande ENTRO il 9.12.2021
  • Rif. normativi: Decreto MEF 10 settembre 2021 e Provvedimento AdE n. 305784/2021 – Contributo a fondo perduto start up ex art. 1-ter del “Sostegni”

Con Provvedimento n. 305784/2021 (allegato 1) dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto per le c.d. “start up”, ex art. 1-ter del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, così come previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. del MEF del 10 settembre 2021 (allegato 2).

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che, pur avendo attivato la partita IVA nel corso del 2018, dal registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio risulti che abbiano effettivamente iniziato l’attività nel 2019 e che:

  • non essendo in possesso del requisito concernente la perdita di fatturato, non abbiano potuto accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del medesimo Decreto “Sostegni;
  • siano in possesso degli altri requisiti e condizioni previste per l’accesso al contributo di cui all’art. 1 suddetto.

Per la misura sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2021 e qualora le istanze accolte superino la dotazione finanziaria disponibile, l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà ridotto proporzionalmente.

Le istanze di accesso al contributo dovranno essere trasmesse – anche per il tramite di un soggetto intermediario – esclusivamente mediante la procedura web presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ENTRO il prossimo 9 dicembre.

I contributi saranno erogati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda (intestato al codice fiscale del soggetto richiedente), o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, riconosciuti nella loro totalità come crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24.

Per le modalità di predisposizione della stessa e il calcolo dei contributi si rinvia alla lettura del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate accessibile al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3946063/Istanza_start+up_istr.pdf/93dbd7a8-3027-c317-fada-1f1f0a8ad722

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Ottobre 28, 2021 by Redazione

Aggiornamento riconoscimento certificazioni extraeuropee ai fini del “green pass”

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021, stabilisce che, dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il green pass):

  • le certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano;
  • sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di avvenuta guarigione/vaccinazione (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, per effetto dell’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021,  per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino, è prevista una temporanea esenzione dall’applicazione delle norme che richiedono il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, nonché, inter alia, ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9 bis del “Riaperture”.

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Settembre 27, 2021 by Redazione

OBBLIGO di certificazione verde Covid-19 ai fini dell’ACCESSO ai LUOGHI di lavoro. DL n. 127 21.9.21

NOTA BENE – Per gli imprenditori associati Confcommercio Gorizia mette a disposizione un kit di documentazione utile al rispetto dei nuovi obblighi. Per informazioni: T. 0481582811

Con decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021, e finalmente pubblicato questa notte, si introducono nuove misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, prevedendo in particolare l’estensione dell’OBBLIGO di certificazione verde Covid-19.

Dovranno necessariamente seguire chiarimenti operativi (in particolare, per esempio, sulle modalità di puntuale comunicazione della nuova disciplina ai lavoratori, o sulla sospensione e il rientro in servizio di lavoratori privi di certificazione), ma con la presente si sintetizzano intanto le principali implicazioni afferenti all’ambito di lavoro privato (art. 3):

  • L’obbligo di certificazione è esteso a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato al fine dell’ACCESSO AI LUOGHI in cui tale attività è svolta
  • Tale obbligo sarà in vigore dal 15.10 al 31.12.2021
  • L’obbligo di verifica è in capo al datore di lavoro

Ricordiamo che il lavoratore che non intende vaccinarsi potrà in alternativa effettuare un tampone (con validità attualmente fissata in 48 ore); al fine del rilascio della certificazione verde (green pass) è possibile effettuare anche tamponi antigenici rapidi per SARS-CoV-2. Il costo del tampone resta a carico del dipendente.

Più nel dettaglio:

Obbligo di green pass

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa anche nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo.

Lavoratori privi di certificazione

SE IL LAVORATORE COMUNICA di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 non potrà accedere al luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il provvedimento è comunicato immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

NOTA BENE – Sulle implicazioni formali ed organizzative di questo punto dovranno necessariamente seguire delucidazioni e più puntuali indicazioni sia per il datore di lavoro che per i consulenti. Preghiamo pertanto di considerare questa prima nota solo indicativa e non esaustiva!

Controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Anche sulle modalità formali di questo adempimento seguirà puntuale assistenza agli associati (es: bozze di protocollo aziendale completo di incarichi).

Sanzioni

La mancata applicazione dell’obbligo di controllo, se accertata, implica sanzione a carico del datore di lavoro. L’accertamento di accesso di lavoratori privi di certificazione (per esempio in occasione di controllo a campione, che diano come esito la verifica di una mancato possesso di certificazione da parte di lavoratori che NON hanno comunicato preventivamente la propria condizione) implica invece sanzione amministrativa a carico del lavoratore (comma 1 articolo 4 del decreto-legge n. 19 / 2020) da 600 a 1.500 euro.

Dovranno seguire indispensabili approfondimenti. Ma per evidenti necessità organizzative è bene tenere conto che l’entrata in vigore di queste misure è CONFERMATA a partire dal 15 ottobre prossimo.

E’ possibile comunicare la nuova misura ai lavoratori utilizzando la cartellonistica allegata:

GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO

Rif. normativi:

Per chi desiderasse consultare il provvedimento in versione integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

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Agosto 13, 2021 by Redazione

Obbligo di verifica GREEN PASS e altri chiarimenti

Alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno d.d. 10.8.2021, si predispone il presente chiarimento sugli ambiti di obbligatorietà e verifica del GREEN PASS:

  1. NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE CON GREEN PASS VALIDO
  2. NUOVO MODELLO DI DELEGA AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
  3. OBBLIGO di GREEN PASS per i clienti che partecipano a spettacoli di MUSICA DAL VIVO
1. NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE CON GREEN PASS VALIDO
Come preannunciato dal Ministro Lamorgese è stato chiarito con circolare dd 10.8.2021 del Ministero dell’Interno l’ambito di obbligo di verifica dell’identità di clienti con certificazione Green Pass:
  • il gestore NON è tenuto a verificare ANCHE l’identità di un cliente, ma SOLO la validità del Green Pass, ad eccezione dei casi in cui emerga una palese incongruenza. Riportiamo in questo caso in modo integrale quanto chiarito con la circolare:  “(…) la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“. 
  • l’accertamento dell’identità deve essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, il cliente è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento
  • saranno intensificati i controlli a campione da parte delle forze dell’ordine o steward addetti alla vigilanza (muniti di c.d. patentino, e iscritti nell’elenco tenuto dalle Prefetture)
  • NOTA BENE – In caso di mancata corrispondenza tra identità del cliente e intestazione del Green Pass a seguito dei controlli, la sanzione sarà ovviamente a carico del solo cliente!

Scarica la circolare completa

2. NUOVO MODELLO DI DELEGA AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
Alla luce delle novità introdotte con la circolare e di alcuni chiarimenti abbiamo predisposto una versione aggiornata e semplificata del modello di delega che si consiglia vivamente di utilizzare in sostituzione alla precedente. Ricordiamo che si tratta di un documento che potrà essere oggetto di eventuale verifica da parte delle forze dell’ordine. La sua obbligatorietà è richiamata anche nella nuova circolare. Per richiedere la traccia di delega potete contattarci allo 0481582811.
3. OBBLIGO di GREEN PASS per i clienti che partecipano a spettacoli di MUSICA DAL VIVO
Da venerdì 6 agosto è dunque necessario il possesso da parte del cliente del c.d. “green pass” per accedere ad una serie di servizi. E tra questi anche gli SPETTACOLI aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Si ricorda con l’occasione che resta sempre PROIBITA L’ATTIVITA’ DI BALLO.

In data 12.8.21 la Prefettura di Gorizia chiarisce che:

il PURO TRATTENIMENTO (accompagnamento, allietamento, sottofondo musicale, in forma assolutamente complementare all’attività prevalente di somministrazione o ristorazione dunque) con musica dal vivo NON fa scattare l’obbligo di Green Pass per i partecipanti / clienti / avventori all’esterno. 

Indispensabile però con l’occasione ricordare che un trattenimento viene INVECE considerato “spettacolo” (anche con obbligo di Green Pass dunque) quando ricorra ANCHE UNO SOLO dei seguenti requisiti:

  • la partecipazione di artisti di fama;
  • pubblicizzazione dell’attività musicale offerta;
  • complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni tecniche a servizio dell’intrattenimento musicale;
  • il pagamento di un biglietto d’ingresso;
  • la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica (IN NESSUN CASO AL MOMENTO CONSENTITA)
  • l’aumento dei prezzi delle consumazioni;
  • trasformazione della configurazione interna del locale;
  • rilevante numero di persone che accedono al locale;

Con queste rassicurazioni (scritte), comunichiamo pertanto che il puro TRATTENIMENTO anche in presenza di musica dal vivo NON FA SCATTARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS ANCHE ALL’ESTERNO.

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Agosto 9, 2021 by Redazione

Certificazione verde COVID-19 (green pass) – CARTELLI e altra documentazione utile per le STRUTTURE RICETTIVE

Come noto l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, ha individuato una serie di servizi e attività ai quali possono accedere solo i clienti muniti della Certificazione verde COVID-19, e tra questi alcune di specifico interesse per il settore ricettivo, e nel dettaglio

·         servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

·         piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

·         centri termali

COMUNICARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS AL CLIENTE

L’obbligo di possesso e verifica del GREEN PASS va per tanto comunicato esplicitamente alla clientela. A questo scopo inviamo primi CARTELLI UTILI per segnalare le aree aziendali in cui l’accesso è consentito solo alle persone munite di “Green Pass”, realizzati da Federalberghi in due lingue (italiano e inglese) ed in due formati (A4 orizzontale e A4 verticale).

VERIFICA DEL GREEN PASS E PRIVACY

Si allega inoltre un modello che può essere utilizzato per delegare ad un terzo incaricato le funzioni di verificatore. Se è vero infatti che si tratta di un obbligo di legge, e la complessa normativa privacy vi è dunque in qualche modo “subordinata”, l’obbligo ricade in capo al solo titolare, e il personale deve pertanto essere espressamente delegato per non ricadere nel campo di applicazione delle norme sul trattamento dei dati.

CHIARIMENTI IN ARRIVO

Ci riserviamo tuttavia di fornire ulteriori aggiornamenti in merito ai riflessi che la disposizione comporta sui servizi di ristorazione destinati alle persone alloggiate nelle strutture ricettive (oggetto di una richiesta di chiarimenti inviata da Federalberghi al Governo, sui cui l’ufficio legislativo Confcommercio si esprime per ora in questi termini, che riportiamo integralmente:

E’ evidente che nel caso in cui il ristorante della struttura ricettiva effettui il servizio di ristorazione nei riguardi di clienti che non siano ivi alloggiati, lo stesso si troverà a svolgere un’attività assimilabile a quella delle altre attività dei servizi di ristorazione di cui all’art. 4 del D.L. 52/2021 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. a), i clienti possono accedere solo se muniti di una certificazione verde COVID-19 (per il consumo al tavolo, al chiuso). Dal tenore del citato art. 9-bis, tuttavia, non è chiaro se la medesima disciplina debba applicarsi anche nel caso in cui il servizio di ristorazione sia prestato nei confronti dei soli ospiti della struttura. Si tratta di un aspetto riguardo al quale è necessario attendere un chiarimento ufficiale, già sollecitato anche da Federalberghi, e che è stato oggetto di alcune prime aperture da parte di rappresentanti del Governo.

Cartelli ITA GB

Modulo Delega controllo Gree Pass

 

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