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Giugno 12, 2020 by Redazione

Emergenza COVID-19: FASE 3 – DPCM 11 giugno 2020, con efficacia dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i nostri settori di riferimento.

 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, per quanto di interesse, le seguenti misure:

– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante e pertanto i datori di lavoro non potranno consentire l’ingresso nel luogo di lavoro (lett. a);

– sono consentite, dal 12 giugno, le manifestazioni sportive di carattere nazionale (es. serie A di calcio) a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico, come pure le sessioni di allenamento degli atleti. A decorrere dal 25 giugno sarà consentito anche lo svolgimento degli sport di contatto secondo le linee guida regionali (lett. e, f, g);

– sono consentite le attività dei comprensori sciistici (lett. h), le attività di sale giochi, scommesse e bingo (lett. l), le attività dei centri benessere, centri termali, centri culturali e sociali (lett. z), prima sospese, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

– sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali (lett. m);

– restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso fino e, sino al 14 luglio, le fiere e i congressi. Tuttavia si consente alle regioni di stabilire una diversa data di ripresa delle attività e un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi (lett. m) – SU QUESTO PUNTO SI E’ ESPRESSA LA REGIONE FVG CON ORDINANZA N. 17/P dd 12.6.2020;

– resta sospesa l’attività convegnistica e congressuale nei casi in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (lett. v);

– viene confermata l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura secondo le disposizioni già previsti nel DPCM 17 maggio u.s.(lett. p)-

– restano sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (lett. q);

– viene confermata la possibilità di svolgere in presenza i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole (come già previsto dal DPCM 17 maggio a partire dal 20 maggio) e si introduce la possibilità di svolgere in presenza per i corsi per l’accesso alla professione di autotrasporto merci e viaggiatori, nonché quelli sul buon funzionamento del tachigrafo, effettuati dai soggetti autorizzati secondo le specifiche linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; potranno svolgersi in presenza anche gli esami di qualifica professionale, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (lett. q);

– vengono confermate le precedenti misure per gli esercizi commerciali al dettaglio (lett. dd) e per le attività dei servizi di ristorazione dove non è più indicato il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (lett. ee);

– vengono confermate le attività relative ai servizi alla persona a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio;

– si continuano a garantire attività dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (lett. hh);

– i Presidenti delle Regioni continuano a poter disporre la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori (lett. ii);

– per le attività professionali al pari dei precedenti DPCM, si raccomanda sempre il massimo utilizzo dello smart working per le attività ad esso compatibili; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti contrattuali; l’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; l’incentivazione, infine, delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali qualora sia necessario sospendere le attività lavorative (lett. ll);

– restano conferte le regole per gli stabilimenti balneari (let. mm) e per le strutture ricettive (let. nn) già previste nel DPCM 17 maggio u.s..

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Sull’intero territorio nazionale – come già previsto dal DPCM 17 maggio u.s. – tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva. Si rammenta infatti che l’articolo 29-bis introdotto nella legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” (Cfr. decreto 8 aprile 2020, n. 23), prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli sopra richiamati nonchè negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma prevede infine che, nell’ipotesi non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevino comunque le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (Art. 3)

Confermate, rispetto a quanto disposto dal DPCM 17 maggio u.s, le misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull’intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda le misure di informazione si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’art. 3, comma 1, lettera m) ai sensi del quale i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione si evidenzia l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Si fa inoltre presente (comma 4) che l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Deve essere infine evidenziato che le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono inoltre aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo confort.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)

L’articolo in commento conferma le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale dal DPCM 17 maggio u.s. (sul punto si rimanda alla circolare prot.3296 ), con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’Estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.

Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)

Vengono sostanzialmente confermate le disposizioni dettate dal DPCM 17 maggio u.s. in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia (sul punto si rimanda alla circolare prot.3296 ), prevedendo anche in questo caso, la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste.

Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)

Si conferma quanto già previsto, a riguardo, dal DPCM 17 maggio u.s. (cfr circolare prot.3296) estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell’articolo (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Disposizioni in materia di navi da crociera (art. 7)

L’articolo riprende sostanzialmente le disposizioni del DPCM 17 Maggio u.s. e del Decreto interministeriale n. 207 del 17 maggio 2020 in materia di navi da crociera (oggetto delle circolari prot 3296 e prot 3302), confermando, in particolare, la sospensione dei servizi e la possibilità per le navi battenti bandiera estera di entrare nei porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8)

Al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).

In relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

Nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (All. 9)

Si segnalano, tra gli allegati al DPCM in commento, le nuove “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno u.s. (allegato 9).

Su questo punto si rimanda alla nostra nota d.d 14.6.2020.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

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