Gentilissimi,
è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM firmato ieri sera 18.10.2020.
Le nuove misure sono in vigore da OGGI, lunedì 19 ottobre, e resteranno efficaci fino al 13 novembre 2020.
Rimandiamo in allegato alla lettura del documento completo, e nelle prossime ore a necessari chiarimenti.
Ma anticipiamo di seguito per comodità di lettura le principali novità per i nostri settori di interesse, EVIDENZIANDO CHE I NUOVI PROVVEDIMENTI VANNO LETTI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI INTRODOTTO LO SCORSO 13 OTTOBRE:
Rischio assembramenti nei centri urbani
L’art. 1 c. 1 lett. a prevede che possa essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
Sale Giochi (art. 1 comma 3)
Le attivita’ di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Bar Ristoranti e attività similari
L’art. 1 comma 8 modifica le misure precedentemente adottate come segue:
- Le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;
- resta sempre consentita (senza limitazione di orario) la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto;·
- resta consentita fino alle 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Tali attivita’ restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e individuato le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Ricordiamo che tale capienza è determinata dal numero di posti a sedere massimo compatibile con la distanza interpersonale (frontale e laterale) di almeno 1 metro.
In allegato si invia nuova cartellonistica obbligatoria per i pubblici esercizi.
Restano comunque aperti senza limite di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Linee Guida in vigore
Ricordiamo che per tutte le attività le Linee Guida attualmente in vigore sono quelle adottate in data 8.10.2020, pg 32 dell’Allegato 9 al DPCM dd 13.10.20: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf
Vietate sagre e fiere di comunità
Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
Nuove limitazioni per le attività sportive
L’art. 1 comma 1 e 2 introducono novità per lo svolgimento di attività sportiva ed in particolare il divieto di praticare sport di contatto a livello dilettantistico e giovanile, oltre che amatoriale.
Didattica
Il comma 6 e 7 disciplinano lo svolgimento delle attività didattiche, in particolare introducendo la previsione di incrementare nelle scuole di secondo grado la didattica a distanza e introdurre misure come la modifica degli orari per ridurre assembramenti e compresenze. E adotta in sostituzione dell’Allegato 8 al DPCM dd 13.10.20, il nuovo Allegato A “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19“ a cui rimandiamo direttamente: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
In ogni situazione, in luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, ma anche presso abitazioni private in presenza di persone non conviventi, si ribadiscono le misure base di contenimento del contagio:
- UTILIZZO DELLE MASCHERINE
- DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE
- IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI
Resta questo il mantra per contribuire al contenimento del contagio.
Restiamo a disposizione per necessari approfondimenti nelle prossime ore.
E Vi preghiamo intanto come sempre di segnalarci dubbi e quesiti a cui cercheremo di dare riscontro, anche coinvolgendo i nostri Uffici nazionali e gli organi preposti, a beneficio di una più completa informazione per tutti.
Un cordiale saluto.
Leggi il testo integrale del DPCM dd 18.10.20
Scarica la Cartellonistica Aggiornata per i Pubblici Esercizi