Alleghiamo di seguito la circolare del nostro Consulente del Lavoro riguardante l’obbligo di comunicazione da effettuarsi entro il 31 gennaio p.v. da parte delle aziende che hanno utilizzato nel corso dell’anno 2020 lavoratori in somministrazione. La comunicazione deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale obbligo è a carico di tutte le aziende indipendentemente dal numero di dipendenti occupati e deve essere inviata solo da coloro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020.
In particolare, il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 per le imprese che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi. Conformemente alla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 36 del 22/11/2012, per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi).
I dati obbligatoriamente richiesti sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’invio potrà avvenire tramite:
- raccomandata a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
La norma prevede una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.