- Saldi, vendite promozionali, e-commerce: novità nel Codice del consumo
- Recepita la direttiva europea “Omnibus”, che apporta rilevanti modifiche al Codice del Consumo in materia di saldi, vendite promozionali ed e-commerce.
- Ecco le principali novità.
La direttiva c.d. “Omnibus”, è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023.
Si tenga presente che le disposizioni che riguardano in particolare il settore della distribuzione commerciale della MODA, nella parte che regolamenta gli ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO e che vanno ad impattare sulle politiche di sconto e promozionali, black friday, saldi, ecc., tanto online quanto offline nei punti vendita fisici e negli outlet,
si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 1° LUGLIO 2023
MODIFICHE ALLE POLITICHE DI SCONTO
Tra le novità più rilevanti per gli operatori del Settore Moda c’è la nuova regolamentazione delle politiche di sconto in tutte le vendite straordinarie come saldi, promozioni, liquidazioni etc. sia nei punti vendita fisici che nei canali on line.
In caso di sconto ogni venditore dovrà indicare il doppio prezzo: quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti (e non il prezzo originale della merce, se diverso).
L’articolo 17-bis, completamente rinnovato, stabilisce infatti che ogni annuncio di riduzione del prezzo da parte di un venditore deve indicare il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti e avere questo come punto di riferimento per il calcolo della percentuale di sconto.
Quindi, in base alle nuove regole della direttiva europea, ogni volta che si vuole effettuare uno sconto – sia esso per saldi, black friday o vendita promozionale – il venditore deve evidenziare il prezzo più basso cui il prodotto è stato esposto negli ultimi 30 giorni come prezzo di partenza dell’offerta.
Questo in pratica fa sì che non si possa alzare il prezzo di base per rendere più invitante lo sconto, con l’obbiettivo di porre un freno alle spesso incontrollate politiche di sconto.
Tutto questo va a coordinarsi con la disciplina dei saldi, delle vendite sottocosto, dei “prezzi di lancio” e delle vendite straordinarie.
Le informazioni sullo sconto vanno inserite singolarmente su ciascun prodotto.
Per esempio:
- ho messo in vendita ad aprile un prodotto stagionale ad € 120
- dal 1 al 10 giugno ho proposto a tutti i clienti una vendita promozionale che prevedeva per lo stesso capo/prodotto un prezzo ribassato ad € 100
- il 6 luglio lo stesso capo va in saldo del 20%: il prezzo finale in saldo sarà € 80, NON € 96, e il cartellino riporterà prezzo iniziale € 96 – 20% à prezzo finale € 80,00
Non solo per gli sconti ‘da-a’
La direttiva Omnibus si applica ad ogni tipo di promozione, non solo per gli sconti da-a. Sono quindi compresi anche gli sconti in percentuale. Anche in questo caso va inserito il prezzo più basso.
Per fare un esempio: un prodotto ha un prezzo di 100 euro, il rivenditore decide di alzarlo a 120 euro e dopo 15 giorni applica una scontistica del 20%. Il prezzo finale non può essere 96 euro, ma 80 euro. Questo perché il 20% di sconto deve essere applicato sulla cifra di 100 euro, ovvero il prezzo minore che l’articolo ha raggiunto negli ultimi 30 giorni.
…LE ECCEZIONI
Il nuovo obbligo non viene applicato in caso di prodotti soggetti a deperibilità o prossimi alla data di scadenza, nel caso di prezzi di lancio e alle vendite sottocosto.
INASPRIMENTO SANZIONI
Per quanto riguarda le violazioni relative all’annuncio di riduzione del prezzo (sconti) la sanzione amministrativa pecuniaria che sarà applicata va da 516 € a 3.098 €. Eventuali azioni ingannevoli intraprese durante vendite promozionali potrebbero comunque essere assoggettate alla normativa in materia di pratiche commerciali sleali
In tali casi la direttiva ha previsto il raddoppio delle sanzioni massime (che passano da 5 milioni a 10 milioni) e l’incremento delle sanzioni minime (da 5mila a 50.000€) irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Tra le pratiche sleali viene tra l’altro inserita anche l’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza e uso di lavoro minorile.
NUOVA DISCIPLINA DELL’E-COMMERCE
Fortemente voluta da Federmoda Italia – Confcommercio, nel rispetto del principio “stesso mercato, stesse regole”, il nuovo Codice del consumo introduce per la prima volta definizioni e regolamenti su “mercato on line”, “contenuto digitale”, “ricerca online” e “recensioni di consumatori”.
Tra le molte innovazioni: il gestore dell’e-commerce dovrà garantire che le recensioni inviate dai consumatori su un prodotto o un servizio provengano da soggetti che hanno effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto o quel servizio. Non rendere trasparente tale comunicazione sarà pratica ingannevole e sleale.
Altro obbligo di trasparenza riguarda l’ordine delle risposte a una ricerca on line di un prodotto. In sintesi dovranno essere indicate chiaramente quali offerte siano il frutto di un accordo a pagamento tra inserzionista e gestore del sito.
Recensioni online
Dal momento che le recensioni e le opinioni scritte in rete possono influenzare ed orientare l’acquisto online di un prodotto, il nuovo Codice del Consumo considera come «pratica commerciale ingannevole», ex art. 23 del D. Lgs. 205/2006, la casistica in cui un professionista fornisca l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti senza indicare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Vengono incluse tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:
- la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio); l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.
RECESSO VENDITE A DOMICILIO
Prolungato poi sino a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati dal consumatore nel contesto di visite del professionista a domicilio del consumatore, non richieste da quest’ultimo.
Pratiche commerciali scorrette
Le pratiche commerciali scorrette possono consistere, ad esempio, nell’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza. Oppure, nel coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.
In questi casi, vengono rafforzate le sanzioni con:
- il raddoppio delle sanzioni massime (che passano da 5 milioni a 10 milioni di euro)
- l’incremento delle sanzioni minime (che vengono decuplicate da 5.000 a 50.000 euro).
Consulta le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
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