- OBBLIGO GREEN PASS BASE per l’accesso alle attività commerciali e servizi DAL 1 FEBBRAIO E ATTIVITA’ ESENTATE
- COSA SI PUO’ COMPRARE NEI SUPERMERCATI E ALTRE ATTIVITA’ ESENTATE?
- CAMBIA QUALCOSA PER L’ASPORTO NEI PUBBLICI ESERCIZI?
- SI RICORDA CON L’OCCASIONE L’OBBLIGO DI PREDISPORRE DELEGA FORMALE AL PERSONALE EVENTUALMENTE ADDETTO AI CONTROLLI
- OBBLIGO DI GREEN PASS: ATTIVITA’ ESENTATE
E’ stato pubblicato il DPCM che decreta le esigenze essenziali e primarie della persona per cui nell’ambito dei servizi e delle attivita’ che si svolgono al chiuso NON e’ richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:
- a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
- b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, anche veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura
- c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali;
- d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché’ per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione (attenzione alla procedura stabilita, che deve essere oggetto di un protocollo scritto e condiviso dai delegati al controllo).
L’allegato al DPCM chiarisce poi che le esigenze alimentari e di prima necessità al primo punto interessano le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio, dove NON è richiesto Green Pass per l’accesso:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- COSA SI PUO’ COMPRARE NEI SUPERMERCATI E ALTRE ATTIVITA’ ESENTATE?
NOTA BENE con FAQ pubblicata nella sezione dedicata del proprio sito il Governo chiarisce poi che il provvedimento NON limita l’accesso all’acquisto delle merceologie indicate nell’allegato che individua le attività esentate dall’obbligo di Green Pass!!!
In base a questa interpretazione, nei negozi in cui si entra legittimamente senza Green Pass si può quindi acquistare tutta la merce in vendita (a titolo di esempio, tecnologie e libri, vendute anche in attività specializzate dove vige l’obbligo di Green Pass…).
La riportiamo integralmente:
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?
Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inutile dire che questo chiarimento ha scatenato forti reazioni per la disparità di trattamento che si porta dietro, e le Federazioni sono tutt’ora impegnate a sollecitare il Governo a prendere più equa posizione, su cui sarà eventualmente nostra cura immediatamente aggiornarVi. Ma per il momento l’indirizzo è chiarissimo.
- CAMBIA QUALCOSA PER L’ASPORTO NEI PUBBLICI ESERCIZI?
In base a parere espresso dall’area legale FIPE, dal 1° febbraio l’accesso alle attività di somministrazione per il SOLO ritiro dell’asporto SARA’ SEMPRE CONSENTITO anche senza Green Pass Base, e fermo restando che per ogni tipologia di consumo è invece richiesto il Super Green Pass.
- PERSONALE EVENTUALMENTE ADDETTO AI CONTROLLI
Si ricorda con l’occasione che qualora i controlli vengano effettuati da soggetti diversi dal titolare a cui è in capo l’obbligo di verifica, sarà necessario predisporre delega SCRITTA, di cui si allega modello. Questo adempimento è quasi sempre oggetto di verifica degli organi di controllo ed è un aspetto sanzionabile! In allegato si propone modello di delega personalizzabile.
Riferimenti normativi completi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 – Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/24/22A00555/sg
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 art. 3 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg