Il FVG rientra in ZONA GIALLA lunedì 1 febbraio (NON DOMENICA 31 come erroneamente comunicato da alcuni media)
Con l’entrata in vigore della zona gialla:
- I pubblici esercizi possono riaprire per la somministrazione nel locale dalle 5.00 alle 18.00
- È nuovamente consentito lo spostamento tra Comuni
Ricordiamo che per effetto del DPCM dd 14.1.2021 restano in vigore fino al prossimo 5 marzo altre misure tra le quali:
- Vietati gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00, salvo per motivi di comprovata necessità
- Vietati gli spostamenti tra regioni, salvo per motivi di comprovata necessità
- Sempre vietato l’asporto dopo le ore 18.00 per le attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e anche attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
- Nelle altre attività asporto consentito fino alle 22
- consegna a domicilio senza limitazioni di orario per tutte le tipologie di attività
- Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
- Centri commerciali chiusi nelle giornate festive e prefestive
Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM in vigore e riassunto nella nostra comunicazione in inoltro, da lunedì 1° febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano anche le misure previste dall’Ordinanza regionale appena pubblicata, che prevede tra l’altro:
- NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11, sia all’interno che all’esterno del locale
- È SEMPRE vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
- È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili (…); nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro
(ATTENZIONE – AL TAVOLO LA MASCHERINA VA SEMPRE INDOSSATA ad eccezione che per il tempo strettamente necessario alla consumazione). Resta sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.