E’ stato firmato questa mattina il nuovo DPCM, recante purtroppo misure ulteriormente restrittive come strategia di contenimento della diffusione da COVID-19.
Misure che si integrano (ove non in contrasto) con quelle precedentemente adottate e saranno in vigore già DOMANI lunedì 26 ottobre, e fino al 24 novembre 2020.
Rimandando come sempre alla lettura del documento completo, e alle prossime ore per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, di seguito mettiamo in evidenza le misure di più diretto interesse per i nostri settori economici di riferimento:
Limitare gli spostamenti (art. 1 comma 4)
A tutti i cittadini (persone fisiche) è fortemente raccomandato di limitare gli spostamenti se non per ragioni di salute, lavoro o necessità, o per usufruire di servizi non sospesi. Anche se si tratta di una raccomandazione, non di un divieto assoluto.
Cartello capienza massima obbligatorio per tutte le attività (art. 1 comma 5)
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
Sulle modalità di calcolo della capienza massima:
Attività commerciali diverse dal pubblico esercizio:
- In assenza di self service: limitare l’ingresso al numero di clienti che possono essere serviti contemporaneamente, purchè nel rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro.
- Per locali con metratura INFERIORE ai 40 mq è in ogni caso indicato di limitare l’accesso ad 1 cliente alla volta (in base all’Allegato 11 al DPCM “Misure per gli Esercizi Commerciali”) oltre a 2 operatori.
- In attesa di ulteriori chiarimenti per locali di dimensioni maggiori potrebbe essere adottata la seguente strategia di calcolo
- capienza aumentata di 1 persona ogni 4 metri quadrati eccedenti i 40 mq di cui al punto precedente;
- oppure capienza calcolata in base al posizionamento di marcature a terra (adesivi) che garantiscano in ogni momento (attenzione a disciplinare ingressi e uscite) il distanziamento interpersonale durante la permanenza nel locale.
Pubblici esercizi con posti a sedere:
La capienza massima è uguale al numero di posti a sedere (nel rispetto del distanziamento minimo di un metro da garantire tra seduta e seduta salvo il caso di persone conviventi).
Pubblici esercizi senza posti a sedere:
Il calcolo della capienza massima va effettuato considerando che ciascun singolo avventore deve mantenere una distanza interpersonale di un metro da tutti gli altri. Per esempio: consumo al banco consentito se garantisce il rispetto della distanza di un metro dall’operatore, oltre che lateralmente dagli altri avventori; possibile ipotizzare una seconda fila di avventori, purchè posizionati ad una distanza di un metro dalla prima fila di clienti e sempre fermo restando la distanza anche laterale di un metro tra cliente e cliente. Anche in questo caso l’utilizzo di marcatori a terra potrebbe mettere al riparo da contestazioni.
Ricordiamo che redigere un registro SCRITTO delle soluzioni generalmente adottate nella vostra attività è l’unico modo per dimostrare l’adozione di un protocollo che dimostri l’applicazione delle misure di contenimento mettendovi al riparo da contestazioni o sanzioni.
E RICORDIAMO CON L’OCCASIONE CHE PER LA REDAZIONE DI QUESTI REGISTRI/PROTOCOLLI GARANTIAMO ASSISTENZA GRATUITA (TELEFONICA o PREVIO APPUNTAMENTO) A TUTTI GLI ASSOCIATI).
Attività sospese (art. 1 comma 6)
- f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite ove garantito il rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò;
- m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi (con la sola eccezione di fiere nazionali ed internazionali ove possa garantirsi il rispetto delle misure anti contagio).
Scuola
Per gli effetti che potrà portare all’organizzazione delle famiglie con figli, si evidenzia anche che
- r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, (…) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Commercio al dettaglio
- dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (NOTA BENE OBBLIGO CARTELLO CAPIENZA MASSIMA DI CUI SOPRA).
Pubblici Esercizi
- ee) a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi (una famiglia composta da padre madre e tre figli conviventi può dunque in deroga occupare lo stesso tavolo se conviventi: ATTENZIONE, non si parla più di congiunti ma proprio di CONVIVENTI. Fermo restando che questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, del cliente, non del gestore); dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla Persona
- gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite
Attività professionali
- ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- i) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Cassa Integrazione
Ricordiamo con l’occasione che il numero delle settimane di Cassa Integrazione o FIS a disposizione delle aziende sono in base ai vari decreti che si sono succeduti 9+9.
Resta sempre valida la regola per cui anche un solo dipendente in cassa integrazione in una settimana “conta” per il “consumo della settimana”. Vi consigliamo di fare sempre prioritario riferimento al Vostro consulente per la indispensabile programmazione delle prossime settimane, ma considerateci come sempre a disposizione per ogni dubbio o confronto utile.
Decreto e Allegati di cui alla presente nota sono consultabile anche in Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg