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Circolari e Scadenze

Agosto 4, 2022 by Redazione

CHIUSURA PER FERIE UFFICIO PAGHE 16-24 AGOSTO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA RISPETTARE

Si comunica che l’ufficio Paghe resterà chiuso dal 16 agosto al 24 agosto 2022, e riaprirà giovedì 25 agosto 2022, pertanto contattateci entro il 10 agosto se avete programmato assunzioni in tale periodo in modo che possiamo procedere alle comunicazioni obbligatorie.

Se durante il nostro periodo di chiusura un vostro lavoratore subisce un INFORTUNIO o se avete necessità di ASSUMERE o di CESSARE un rapporto di lavoro, sono previsti degli OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE da rispettare, che vi indichiamo brevemente di seguito.

SOLO PER URGENZE, l’ufficio paghe è reperibile nei giorni lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 agosto ed è possibile:

  • contattare la sig.ra Grazia via mail a: mariagrazia.moratti@confcommerciogorizia.it
  • contattare la sede al nr. 0481 58 28 11

 

DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro che accade durante il periodo di chiusura per ferie dei nostri uffici, l’impresa dovrà provvedere ad inviare via PEC la denuncia all’INAIL seguendo le seguenti istruzioni per non incorrere in sanzioni.

L’impresa deve inviare alla sede Inail la denuncia in infortunio via PEC o via raccomandata entro 2 giorni dall’emissione del certificato medico dal quale si evince che l’evento è avvenuto durante l’attività lavorativa o in itinere, anziché in via telematica.

La denuncia deve essere inviata per gli infortuni:

  • di un proprio lavoratore dipendente, tirocinante, collaboratore familiare, socio o cococo
  • di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, anche se in itinere (ovvero durante il percorso casa/lavoro e anche con mezzo di trasporto privato).

MODULISTICA DA UTILIZZARE

È necessario compilare il modulo denominato “4 BIS RA” di denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni sul lavoro, anche di un solo giorno, escluso quello dell’evento, con i dati relativi alla ditta e al lavoratore, i fatti che hanno provocato l’infortunio, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato, e firmare il modulo.

INVIO DEL MODULO

Scansionare il modulo firmato e inviarlo via PEC entro 2 giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore all’indirizzo gorizia@postacert.inail.it per i residenti in provincia di Gorizia (udine@postacert.inail.it per i residenti in provincia di Udine).

Copia del modulo dovrà essere inviata via mail all’Ufficio Paghe per l’invio dei dati mancanti alla riapertura dei nostri uffici.

SANZIONI

In caso di mancato invio della denuncia di infortunio entro i termini indicati è prevista una sanzione amministrativa tra 548,00 € a 4.932,00.

ALLEGATI:

  • Modello “4_bis_reader” di denuncia di infortunio ai fini assicurativi
  • Istruzioni per la compilazione

 

ASSUNZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE

A differenza degli scorsi anni, non è più possibile inviare il modello UniUrg via fax, ma il titolare/Legale rappresentante deve compilare un modulo on line e l’accesso è consentito a che ha attivato il proprio SPID.

Il giorno precedente l’assunzione, entro le ore 24:00, l’impresa deve:

  1. entrare nella pagina https://couniurg.lavoro.gov.it (o ricercare “CO UNIURG”)
  2. entrare con lo SPID
  3. cliccare su “Compila UniURG”,
  4. cliccare sul banner blu “Invia una nuova comunicazione UniURG”
  5. compilare il modulo con i dati aziendali (codice fiscale e ragione sociale), i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale del lavoratore, la data di inizio del rapporto, e infine come motivo di urgenza indicare “chiusura ferie ufficio paghe Ascom Gorizia” e indicare la propria mail
  6. salvare il modulo online (con il salvataggio si assolve all’obbligo di comunicazione preventiva), scaricare la ricevuta e inviarla contestualmente via mail all’Ufficio Paghe in quanto è comunque previsto l’obbligo di invio di ulteriori dati richiesti. Solo con l’osservanza di tale procedura è possibile evitare l’applicazione della maxisanzione contro il lavoro sommerso.

Sul portale è scaricabile il Manuale Utente con le istruzioni per la compilazione.

 

CESSAZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE

La comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, non per il termine del contratto a tempo determinato, deve essere normalmente inoltrata in via telematica entro 5 giorni, ma nel caso di chiusura per ferie dell’ufficio paghe si può compilare e inviare il modello UNILAV via fax al numero verde 848.800.131; successivamente sarà cura dell’ufficio paghe inviare la comunicazione telematica facendo riferimento al precedente fax.

Pertanto, in caso di dimissioni telematiche del lavoratore, di dimissioni convalidate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ad esempio per i genitori con figli fino a 3 anni) o di licenziamento si potrà compilare il modello UNILAV con la sezione Datore di lavoro, sezione Lavoratore, indicando la data di cessazione e la motivazione tra:

  • dimissioni
  • dimissioni in periodo di prova
  • licenziamento

ALLEGATI:

Modello UNILAV

 

L’occasione è gradita per augurare a tutti buone ferie.

Il Responsabile dell’Area Paghe C.d.L. Ketty Downey

Filed Under: Circolari e Scadenze, Tutte le categorie

Marzo 28, 2022 by Redazione

Contributi Imprese ARTIGIANE: da giovedì 31 marzo, domande solo ONLINE

  • Incentivi a favore delle imprese iscritte all’Albo ARTIGIANI e insediate in FVG
  • Contributi a fondo perduto fino al 50% e per una spesa ammissibile MASSIMA pari ad e 75mila – concessi ai sensi del DPReg. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres. ATTENZIONE – intensità e spesa massima ammissibile variano a seconda del canale scelto!
  • Domande solo online, dal 31.3.22
  • Le spese ammissibili sono quelle già sostenute, dal 1.1.2021 e fino alla data di presentazione della domanda

 

A partire dalle ore 10:00 del 31 marzo 2022 e fino alle ore 16:00 del 30 novembre 2022 le imprese artigiane possono presentare al CATA Artigianato FVG DOMANDA di contributo, unitamente alla RENDICONTAZIONE delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i seguenti canali contributivi:

 

  1. Start-up artigiane (art. 42 bis L.r. 12/2002)
  2. Miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54 L.r. 12/2002)
  3. Commercio elettronico (art. 57 L.r. 12/2002)
  4. Ammodernamento tecnologico (art. 55 bis L.r. 12/2002)
  5. Consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale (art. 56, c. 1, lett. a) L.r. 12/2002)
  6. Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale (art. 56, c. 1, lett. c) L.r. 12/2002
  7. Imprese artigiane di piccolissime dimensioni per spese correlate a operazioni bancarie: garanzie, oneri, consulenza (art. 60 bis L.r. 12/2002)

 

Le domande dovranno essere presentate a CATA Artigianato FVG, esclusivamente per via telematica tramite il sistema dedicato (NON ancora disponibile), accedendo con identità digitale del richiedente.

I fac-simile della documentazione sono invece già consultabili:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/news/095.html

 

Filed Under: Circolari e Scadenze, Contributi e finanziamenti, In evidenza, Mondo Confcommercio Gorizia, Opportunità e Vantaggi

Dicembre 31, 2021 by Redazione

Estensione Super Green Pass e “nuove” quarantene

Con decreto legge 229/2021 il Governo ha introdotto nuove misure urgenti per fare fronte alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e quarantene.

Con Circolare del Ministero della Salute si chiariscono ulteriormente le modalità di applicazione delle norme sulle “nuove quarantene”.

In estrema sintesi:

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2021, il Super Green Pass sarà esteso anche alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose – attualmente vietate ex art. 6 DL 221/2021 fino al 31.1.2022;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di somministrazione e ristorazione all’aperto (fino al 10 gennaio super green pass richiesto solo per il consumo all’interno, sia al tavolo che al chiuso. Dal 10.1 super green pass obbligatorio anche per il consumo all’esterno);
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • sale giochi, sale bingo e casinò
  • per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUARANTENE

La modifica alle misure di sorveglianza sanitaria entra invece in vigore da OGGI 31.12.2021, e i nuovi dettagli sono stati chiariti anche con circolare del Ministero della Salute di cui si consiglia lettura integrale (chiarisce tra l’altro la definizione di CONTATTO STRETTO / AD ALTO RISCHIO).

Da oggi dunque, se hai avuto un contatto stretto con un positivo e sei:

  • vaccinato con booster (o doppia dose o guarigione da meno di 4 mesi): nessuna quarantena ma 5 giorni di auto-sorveglianza dove è possibile uscire, andare al lavoro etc. con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2;
  • SOLO in caso di comparsa di sintomi per questi soggetti è previsto un tampone, alla comparsa dei sintomi e al quinto giorno dalla data di contatto stretto se i sintomi perdurano, sempre senza obbligo di isolamento in caso di tampone negativo;
  • vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi (anche se green pass valido!): 5 giorni di isolamento fiduciario al termine dei quali si potrà uscire con un tampone finale negativ
  • Non vaccinato, o vaccinato con 1 dose, o 2 dosi ma da meno di 14 gg: nessuna novità, sempre previsti 10 giorni di isolamento fiduciario, con tampone antigenico o molecolare finale negativo.

Come sempre si rimanda alla lettura completa del provvedimento per ulteriore approfondimenrto:

  • DL 229/2021 dd 30.12.2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
  • Circolare del Ministero della Salute d.d. 30.12.2021: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null

Davvero ora non ci resta che augurarci un 2022 più sereno possibile, nelle piccole cose che più contano.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Dicembre 24, 2021 by Redazione

D.L. Festività 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: nuove misure in vigore dal 25 dicembre!

D.L. Festività 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa sera!

Nuove misure in vigore da domani

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.221 dd 24.12.21 approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, che contiene le nuove misure volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Tra le novità:

  • Proroga dello stati di emergenza al 31.3.2021;
  • l’obbligo del SUPER green pass sarà applicato anche alla ristorazione per il consumo al banco al chiuso, fino alla cessazione dello stato d’emergenza;
  • il medesimo obbligo di cui sopra sarà esteso anche ad altre attività, tra cui le sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati, e saranno vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso, tra l’altro, in sale da concerto, in locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) vi sarà l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e sarà vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso
  • prescritto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (anche in zona bianca)
  • durata del green pass ridotta da 9 a 6 mesi, periodo minimo per la somministrazione della terza dose portato a 4 mesi (in luogo degli attuali 5 mesi).

Il provvedimento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, e quindi SABATO 25 DICEMBRE 2021.

Riservandoci di approfondire nei prossimi giorni, Vi invitiamo a consultare il provvedimento completo al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

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Dicembre 6, 2021 by Redazione

Linee Guida Aggiornate al 2.12.2021

Nuovo aggiornamento per le regole da seguire per le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, con cui sono state recepite le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 2 dicembre (cfr. “Regioni.it” n. 4196).

Tali linee guida “aggiornano e sostituiscono il documento recante Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottato con ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all’art. 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Confcommercio ha conseguentemente aggiornato l’ottimo lavoro di sintesi delle Schede Tematiche organizzate per categoria:

  • RISTORAZIONE E CERIMONIE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE (stabilimenti balneari e spiagge)
  • ATTIVITÀ RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
  • IMPIANTI DI RISALITA
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, estetisti e tatuatori)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • CONVEGNI E CONGRESSI
  • SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
  • SAGRE E FIERE LOCALI
  • CORSI DI FORMAZIONE
  • SALE DA BALLO E DISCOTECHE 

Vai all’articolo:

https://www.confcommercio.it/-/linee-guida-riapertura-attivita-economiche-produttive

 

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Settembre 27, 2021 by Redazione

OBBLIGO di certificazione verde Covid-19 ai fini dell’ACCESSO ai LUOGHI di lavoro. DL n. 127 21.9.21

NOTA BENE – Per gli imprenditori associati Confcommercio Gorizia mette a disposizione un kit di documentazione utile al rispetto dei nuovi obblighi. Per informazioni: T. 0481582811

Con decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021, e finalmente pubblicato questa notte, si introducono nuove misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, prevedendo in particolare l’estensione dell’OBBLIGO di certificazione verde Covid-19.

Dovranno necessariamente seguire chiarimenti operativi (in particolare, per esempio, sulle modalità di puntuale comunicazione della nuova disciplina ai lavoratori, o sulla sospensione e il rientro in servizio di lavoratori privi di certificazione), ma con la presente si sintetizzano intanto le principali implicazioni afferenti all’ambito di lavoro privato (art. 3):

  • L’obbligo di certificazione è esteso a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato al fine dell’ACCESSO AI LUOGHI in cui tale attività è svolta
  • Tale obbligo sarà in vigore dal 15.10 al 31.12.2021
  • L’obbligo di verifica è in capo al datore di lavoro

Ricordiamo che il lavoratore che non intende vaccinarsi potrà in alternativa effettuare un tampone (con validità attualmente fissata in 48 ore); al fine del rilascio della certificazione verde (green pass) è possibile effettuare anche tamponi antigenici rapidi per SARS-CoV-2. Il costo del tampone resta a carico del dipendente.

Più nel dettaglio:

Obbligo di green pass

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa anche nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo.

Lavoratori privi di certificazione

SE IL LAVORATORE COMUNICA di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 non potrà accedere al luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il provvedimento è comunicato immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

NOTA BENE – Sulle implicazioni formali ed organizzative di questo punto dovranno necessariamente seguire delucidazioni e più puntuali indicazioni sia per il datore di lavoro che per i consulenti. Preghiamo pertanto di considerare questa prima nota solo indicativa e non esaustiva!

Controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Anche sulle modalità formali di questo adempimento seguirà puntuale assistenza agli associati (es: bozze di protocollo aziendale completo di incarichi).

Sanzioni

La mancata applicazione dell’obbligo di controllo, se accertata, implica sanzione a carico del datore di lavoro. L’accertamento di accesso di lavoratori privi di certificazione (per esempio in occasione di controllo a campione, che diano come esito la verifica di una mancato possesso di certificazione da parte di lavoratori che NON hanno comunicato preventivamente la propria condizione) implica invece sanzione amministrativa a carico del lavoratore (comma 1 articolo 4 del decreto-legge n. 19 / 2020) da 600 a 1.500 euro.

Dovranno seguire indispensabili approfondimenti. Ma per evidenti necessità organizzative è bene tenere conto che l’entrata in vigore di queste misure è CONFERMATA a partire dal 15 ottobre prossimo.

E’ possibile comunicare la nuova misura ai lavoratori utilizzando la cartellonistica allegata:

GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO

Rif. normativi:

Per chi desiderasse consultare il provvedimento in versione integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

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Agosto 13, 2021 by Redazione

Obbligo di verifica GREEN PASS e altri chiarimenti

Alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno d.d. 10.8.2021, si predispone il presente chiarimento sugli ambiti di obbligatorietà e verifica del GREEN PASS:

  1. NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE CON GREEN PASS VALIDO
  2. NUOVO MODELLO DI DELEGA AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
  3. OBBLIGO di GREEN PASS per i clienti che partecipano a spettacoli di MUSICA DAL VIVO
1. NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE CON GREEN PASS VALIDO
Come preannunciato dal Ministro Lamorgese è stato chiarito con circolare dd 10.8.2021 del Ministero dell’Interno l’ambito di obbligo di verifica dell’identità di clienti con certificazione Green Pass:
  • il gestore NON è tenuto a verificare ANCHE l’identità di un cliente, ma SOLO la validità del Green Pass, ad eccezione dei casi in cui emerga una palese incongruenza. Riportiamo in questo caso in modo integrale quanto chiarito con la circolare:  “(…) la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“. 
  • l’accertamento dell’identità deve essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, il cliente è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento
  • saranno intensificati i controlli a campione da parte delle forze dell’ordine o steward addetti alla vigilanza (muniti di c.d. patentino, e iscritti nell’elenco tenuto dalle Prefetture)
  • NOTA BENE – In caso di mancata corrispondenza tra identità del cliente e intestazione del Green Pass a seguito dei controlli, la sanzione sarà ovviamente a carico del solo cliente!

Scarica la circolare completa

2. NUOVO MODELLO DI DELEGA AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
Alla luce delle novità introdotte con la circolare e di alcuni chiarimenti abbiamo predisposto una versione aggiornata e semplificata del modello di delega che si consiglia vivamente di utilizzare in sostituzione alla precedente. Ricordiamo che si tratta di un documento che potrà essere oggetto di eventuale verifica da parte delle forze dell’ordine. La sua obbligatorietà è richiamata anche nella nuova circolare. Per richiedere la traccia di delega potete contattarci allo 0481582811.
3. OBBLIGO di GREEN PASS per i clienti che partecipano a spettacoli di MUSICA DAL VIVO
Da venerdì 6 agosto è dunque necessario il possesso da parte del cliente del c.d. “green pass” per accedere ad una serie di servizi. E tra questi anche gli SPETTACOLI aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Si ricorda con l’occasione che resta sempre PROIBITA L’ATTIVITA’ DI BALLO.

In data 12.8.21 la Prefettura di Gorizia chiarisce che:

il PURO TRATTENIMENTO (accompagnamento, allietamento, sottofondo musicale, in forma assolutamente complementare all’attività prevalente di somministrazione o ristorazione dunque) con musica dal vivo NON fa scattare l’obbligo di Green Pass per i partecipanti / clienti / avventori all’esterno. 

Indispensabile però con l’occasione ricordare che un trattenimento viene INVECE considerato “spettacolo” (anche con obbligo di Green Pass dunque) quando ricorra ANCHE UNO SOLO dei seguenti requisiti:

  • la partecipazione di artisti di fama;
  • pubblicizzazione dell’attività musicale offerta;
  • complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni tecniche a servizio dell’intrattenimento musicale;
  • il pagamento di un biglietto d’ingresso;
  • la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica (IN NESSUN CASO AL MOMENTO CONSENTITA)
  • l’aumento dei prezzi delle consumazioni;
  • trasformazione della configurazione interna del locale;
  • rilevante numero di persone che accedono al locale;

Con queste rassicurazioni (scritte), comunichiamo pertanto che il puro TRATTENIMENTO anche in presenza di musica dal vivo NON FA SCATTARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS ANCHE ALL’ESTERNO.

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Agosto 9, 2021 by Redazione

Modalità operative per assunzioni o cessazioni urgenti durante il periodo di chiusura per ferie del servizio paghe

Si invita le aziende clienti del Servizio Paghe Ascom Servizi Gorizia a prendere visione della circolare relativa alleistruzioni da seguire in caso di assunzioni e cessazioni urgenti durante il periodo di chiusura per ferie dell’ufficio (da lunedi 16 agosto a venerdì 20 agosto  2021, gli uffici riapriranno lunedi 23 agosto 2021).
Circolare assunzioni e cessazioni 

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Agosto 9, 2021 by Redazione

 Istruzioni operative da osservare in caso di infortunio sul lavoro. 

Si comunica che l’ufficio  Paghe sarà chiuso al pubblico  da lunedi 16 agosto  a venerdì 20 agosto compreso , gli uffici riapriranno lunedi 23 agosto 2021.
Si invita quindi le aziende clienti ad osservare le seguenti istruzioni operative in caso di infortunio sul lavoro nel periodo indicato.  Si ricorda che in caso di omessa denuncia d’infortunio all’Inail entro i termini previsti, il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.096,00 a euro 4.932,00 per gli infortuni di durata superiore ai 3 gg, per gli infortuni di durata superiore ad un giorno ( e fino a tre giorni) il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 548,00 a euro 1.972,80.
Leggi la Circolare Completa

Filed Under: Circolari e Scadenze, In evidenza, Mondo Confcommercio Gorizia, Tutte le categorie

Agosto 6, 2021 by Redazione

GREEN PASS – NUOVI OBBLIGHI

Gentilissimi,

in considerazione del fatto che le nuove misure in materia di obbligo di Green Pass in vigore da domani venerdì 6 agosto riguardano tutti noi, come cittadini e clienti, riteniamo utile rimandare a questo approfondimento (una raccolta di chiarimenti del governo e del nostro ufficio legale) tutti gli associati Confcommercio Gorizia, e non solo le categorie colpite da obblighi di verifica:

https://www.confcommercio.it/-/faq-green-pass

GREEN PASS – CHIARIMENTI PER RISTORAZIONE E RICETTIVO

Ma con particolare riferimento al nuovo obbligo per i clienti che desiderano accedere ad alcuni servizi, si inviano di seguito alcuni chiarimenti rivolti ai titolari e gestori delle attività più direttamente coinvolte:

OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI POSSESSO DEL GREEN PASS TRAMITE L’APP “VERIFICA C19”.

Ricordiamo che la nuova misura ha esteso l’obbligo ai seguenti servizi:

·        di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso: la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi;

·        NOTA BENE – è stata appena confermata dal Governo anche l’ESENZIONE DELL’OBBLIGO PER L’ACCESSO A BAR E RISTORANTI AL CHIUSO DI STRUTTURE RICETTIVE PER I CLIENTI CHE VI ALLOGGIANO!!!! – Visualizza le FAQ per le strutture ricettive

·        spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;

·        musei altri luoghi di cultura e mostre;

·        piscine, centri natatori, palestre, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive) limitatamente alle attività al chiuso;

·        centri termali, parchi tematici e di divertimento;

·        sagre e fiere, convegni e congressi;

·        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

·        rimane inoltre valida la disposizione che impone il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Sono esclusi dal controllo sul possesso delle certificazioni verdi i minori con età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

CHI VERIFICA IL GREEN PASS, DEVE ANCHE RICHIEDERE AL CLIENTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’?

L’art. 13 del DPCM del 17 giugno u.s., oltre a individuare i soggetti deputati alla verifica di tali certificazioni, precisa che “l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1, dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità” (comma 4).

Dunque la norma sembra finalizzata a conferire in capo al titolare dell’esercizio una facoltà (quella di chiedere l’esibizione del documento) che altrimenti non avrebbe e non invece a prescrivere l’obbligo di tale attività di controllo!

E’ dunque ragionevole ritenere tale ulteriore verifica come un’azione meramente eventuale che potrebbe essere svolta “a campione” laddove il verificatore lo ritenga opportuno e che può essere omessa tutte le volte in cui il verificatore sia certo dell’identità del cliente. 

Attenzione: nel caso l’autorità di controllo accerti una diffusa mancata corrispondenza tra i “green pass” e l’identità dei soggetti che stanno consumando al tavolo all’interno dei locali, non si può tuttavia escludere una sanzione a carico dello stesso! Quindi il controllo a campione è NECESSARIO!!!

L’ACCESSO ALL’AREA AL CHIUSO DI UN RISTORANTE è SEMPRE CONSENTITA ANCHE SENZA GREEN PASS?

Si. Il cliente deve esibire il Green Pass SOLO per il consumo al tavolo. E’ quindi sempre possibile, per agevolare il servizio, far entrare e accomodare il cliente, e verificare il green pass solo prima di raccogliere l’ordine. E’ inoltre sempre possibile accedere all’interno del locale per ordinare, pagare, o utilizzare la toilette.

GREEN PASS RILASCIATI DA STATI TERZI (extra UE)

Il Ministero della Salute, con la circolare del 30 luglio 2021, ha inoltre fornito chiarimenti sulla equiparazione delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi.

Con l’app VerificaC19 è infatti possibile verificare solo le certificazioni italiane e degli stati dell’Unione Europea, conformi ai regolamenti europei.

Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi, per il loro utilizzo sul territorio nazionale, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 

•        dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

•        dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 

•        data/e di somministrazione del vaccino;

•        dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. 

La validità̀ dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale).

I vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech);  Spikevax (Moderna);  Vaxzevria (AstraZeneca);  Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

•        dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

•        informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); 

•        dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. 

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione). 

SANZIONI

Oltre alle sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52 “Riaperture”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87 (da 400 a 1000 euro applicabili sia al cliente che al gestore), è stata introdotta una specifica sanzione accessoria – chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse dell’obbligo di verifica del green pass.

GREEN PASS – SCUOLA E TRASPORTI DL dd 6.8.2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, ed è entrato in vigore in data odierna, il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.

  1. Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università (art. 1)
    L’articolo prevede che tutte le attività educative e scolastiche, a partire dai servizi educativi dell’infanzia, fino alle scuole secondarie di secondo grado, nell’anno scolastico 2021/2022 saranno svolte in presenza. Analoga previsione riguarda le Università, con riferimento alle quali si specifica però che le attività didattiche e curriculari in presenza avranno carattere prioritario.
    Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, si conferma l’obbligo di adottare le seguenti misure:
  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con il loro utilizzo e per lo svolgimento delle attività sportive. Il decreto prevede, tuttavia, che i protocolli e le linee guida – che sono attualmente in via di revisione in vista del prossimo anno scolastico – possano derogare a tale obbligo, nei casi in cui tutti i bambini e/o gli studenti presenti in aula abbiano completato il ciclo vaccinale o siano in possesso del certificato di guarigione in corso di validità;
  • il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro;
  • il divieto di accesso ai locali degli istituti ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomatologia respiratoria.
    Si conferma, inoltre, l’obbligo del rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti nei casi di accertata o sospetta positività all’infezione da SARS-CoV-2.
    Il ritorno alla didattica a distanza potrà avvenire, su disposizione di Sindaci e Presidenti di regione o province autonome, esclusivamente su territori rientranti in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione de virus. Tali provvedimenti non precluderanno, tuttavia, la possibilità di svolgimento di attività in presenza per consentire l’utilizzo dei laboratori o per tutelare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
    Il comma 6 dell’articolo in esame inserisce nel corpo del D.l. 52/2021 (“Riaperture”) il nuovo art.9 ter – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario – ai sensi del quale, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti delle Università, dovranno essere in possesso della certificazione verde Covid 19. Il mancato rispetto della disposizione è considerato, per quanto attiene il personale della scuola e delle università, assenza ingiustificata e comporterà la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, a partire dal quinto giorno di assenza, fatto salvo per i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione, dalla campagna vaccinale.
    Il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 9 bis dovrà essere verificato, secondo le modalità stabilite con DPCM, dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle Università.
    Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio è confermata, anche per questa fattispecie, l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge n.19/2020.
    Le disposizioni dell’art. 9-bis, laddove compatibili, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle istituzioni di alta formazione collegate alle università
  1. Impiego del green pass nei mezzi di trasporto (art. 2)
    A partire dal prossimo 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi del nuovo art. 9-quater, inserito nel corpo del D.L. n.52 del 2021 (cd “Riaperture”), soltanto alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 sarà consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
     aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
     navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina;
     treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e ad Alta velocità;
     autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti;
     autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
    L’obbligo di possesso del green pass non si applica ai passeggeri esclusi per età dalla campagna vaccinale e a quelli esenti dalla stessa, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.
    I vettori, e i loro delegati, saranno tenuti a verificare il rispetto di tali obblighi e le verifiche delle certificazioni verdi dovrà avvenire secondo le indicazioni del DPCM 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 10 del richiamato D.L. 52/2021.
    La violazione delle disposizioni indicate sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2020 n.35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro) ed i relativi proventi saranno ripartiti tra Stato Regioni ed Enti Locali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis del D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito nella legge 14 luglio 2020 n.74.
  2. Modifiche al decreto legge n.33 del 2020 (art. 3)
    L’articolo 3, con una modifica all’articolo 1, comma 16-bis del decreto legge n.33 del 2020, prevede che il Ministro della salute, nel procedimento per l’individuazione, sulla base dei dati monitorati dalla cabina di regia, delle regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano specifiche misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale, senta solo “ove ritenuto necessario” il Comitato tecnico scientifico.
  3. Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico (art. 4)
    Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi all’aperto sarà possibile prevedere – con le linee guida adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.L. n.52/2021 – cd “Riaperture”) – modalità alternative al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro per l’assegnazione dei posti.
    Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi al chiuso, in zona bianca, dal 7 agosto (data di entrata in vigore del presente decreto) il limite di capienza consentita è innalzato al 35 per cento di quella massima autorizzata.
    Si dispone, infine, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all’art. 5, comma 1 del citato D.L. Riaperture, in zona bianca, che, dalla medesima data del 7 agosto, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
  4. Disposizioni di coordinamento (art. 5)
    L’articolo 5, con finalità di coordinamento, interviene sull’articolo 9, comma 10-bis del più volte richiamato decreto Riaperture, in cui sono tassativamente indicati i fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, estendendone l’ambito applicativo anche alle nuove fattispecie introdotte dal presente decreto: impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e universitario (art. 9-ter) e nei mezzi di trasporto (art. 9-quater).
  5. Disposizioni per i residenti della Repubblica di San Marino (art. 6)
    Nelle more dell’adozione di una circolare del Ministero della salute che definisca modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in possesso di un certificato di vaccinazione anti Sars-Cov-2, non si applicano le disposizioni in materia di green pass (di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto riaperture, come modificato, da ultimo, dal presente decreto).
  6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio (art. 7)
    In considerazione del recente attacco informatico ai sistemi della Regione Lazio, il provvedimento dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
    La Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei suddetti procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
    Inoltre, in caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazo e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui sopra, sono sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza della Pubblica amministrazione.

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Luglio 27, 2021 by Redazione

Nuove Misure urgenti COVID-19 – PROROGA stato di emergenza e nuovi ambiti di obbligatorietà del GREEN PASS

  • PROROGA STATO DI EMERGENZA al 31.12.21
  • NUOVI AMBITI PER GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 6 AGOSTO
  • INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS (CON APP VerificaC19)
  • NUOVI CRITERI PER DEFINIZIONE COLORE PER LE REGIONI

Gentilissimi,

come noto il Consiglio dei Ministri dd 22.7.21 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha stabilito nuove modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Il provvedimento è stato pubblicato ier sera, e in attesa di approfondimenti attuativi che seguiranno, si anticipa con la presente una sintesi delle nuove misure previste.

NOTA BENE – In considerazione del fatto che le misure decorrono dal 6 agosto, abbiamo tutto il tempo di acquisire dettagli ulteriori sulle modalità operative che dovranno essere adottate.

CAMPAGNA VACCINALE

E’ evidente che il nuovo provvedimento mira in primis a consentire alla popolazione di provvedere tempestivamente alla prenotazione della prima dose vaccinale.

Ricordiamo pertanto con l’occasione che in Friuli Venezia Giulia la prenotazione del vaccino può avvenire

  • tramite portale dedicato: https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/informativa
  • Presso gli sportelli CUP delle Aziende sanitarie
  • Nelle farmacie abilitate
  • Tramite il Call Center Regionale allo 0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00

SINTESI DELLE NUOVE MISURE

GREEN PASS

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per accedere alle seguenti attività a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso (all’aperto e al banco cosumo comunque consentito anche senza green pass)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai minori di 12 anni (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Restano per il momento esclusi dall’applicazione del Decreto gli ambiti lavoro – scuola –  trasporti, che saranno specificatamente disciplinati nelle prossime settimane. A titolo esemplificativo, con le misure attualmente in vigore un operatore del settore ristorazione non in possesso di Green Pass può prestare comunque servizio, anche in luogo chiuso.

Produrremo nei prossimi giorni adeguata cartellonistica.Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il processo di verifica prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Per saperne di più e scaricare la app di verifica: https://www.dgc.gov.it/web/app.html

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce con il Ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

ZONE A COLORI

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. I due parametri principali saranno infatti:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

Una Regione passa in zona gialla se:

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Come di consueto rimandiamo alla lettura del provvedimento integrale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

Ci riserviamo di tornare a voi nei prossimi giorni con ulteriori chiarimenti.

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Maggio 30, 2021 by Redazione

Regione FVG in zona bianca da lunedì 31 maggio!

L’ingresso della Regione FVG in zona bianca è confermato!

La conferma è per ora resa pubblica con Comunicato ufficiale del Ministero della Salute, che firmerà in serata l’Ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 31 maggio.

Riassumiamo con la presente i provvedimenti attualmente in vigore:

IN ZONA BIANCA

RESTANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE relativi a:

  1. utilizzo delle mascherine
  2. frequente igienizzazione delle mani
  3. distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per scongiurare assembramenti (e quindi capienze MASSIME contingentate)
  4. areazione e sanificazione degli ambienti
  5. applicazioni delle misure previste nelle LINEE GUIDA definite settore per settore
  6. attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali

DECADONO TUTTE LE LIMITAZIONI ORARIE (alla circolazione e alle attività)

POSSONO ESSERE RIPRESE TUTTE LE ATTIVITA’ con la sola eccezione di quelle di ballo (sia in discoteche che in altri locali, al chiuso o all’aperto).

 

Per quanto riguarda il punto 5 – LINEE GUIDA vi raccomandiamo di visualizzare la nostra nota e scaricare e rivedere le linee guida aggiornate in vigore ADESSO nel vostro settore di specifico riferimento:

https://confcommerciogorizia.it/2021/05/21/coronavirus-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-20-5-2021/

 

Riferimenti normativi: ESTRATTO DEI PROVVEDIMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE PER LA ZONA BIANCA

 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 

ART. 1 c. 5

Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti (è il c.d. coprifuoco)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

ART. 1

Restano in vigore le misure generiche relative a dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento:

  1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
  2. Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  4.                 a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
  5.                 b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  6.                 c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
  7. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  8. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della   protezione   civile,   di   seguito   denominato   «Comitato tecnico-scientifico».

(…)

  1. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

ART. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

  1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti   del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

ART. 7

Zone Bianche (…) cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di                 esercizio   delle   attivita’   ivi disciplinate. A tali attivita’ si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonche’ dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

ALLEGATO 19 – Misure igienico-sanitarie resta in vigore ed è richiamato espressamente.

 

CHIARIMENTI ULTERIORI

FESTE E CERIMONIE

30.5.2021 – Con comunicato congiunto Conferenza Stato-Regioni e Ministero della Salute è stato inoltre ufficializzato un chiarimento in merito alle feste conseguenti a cerimonie, che riportiamo integralmente:

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo.
Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma.

Ricordiamo che la certificazione verde, a livello nazionale, consiste in una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
  • il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
Mentre sarà senza dubbio compito del gestore che ospiterà l’evento conservare per 2 settimane la lista degli invitati per agevolare il tracciamento in caso di contagio, per quato riguarda la certificazione verde verrà probabilmente chiarito nelle prossime ore che la stessa, nel rispetto della privacy degli invitati, dovrà essere oggetto di semplice autocertificazione. Seguiranno eventuali comunicazioni.

 

 

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Maggio 11, 2021 by Redazione

RIVENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI CHIMICI

ATTENZIONE – La presente segnalazione è di PARTICOLARE INTERESSE per supermercati, drogherie, colorificio e attività al dettaglio o ingorsso che trattano prodotti chimici quali detergenti, collanti, ….

Gentili Associati,

scriviamo la presente su suggerimento del Dipartimento di Prevenzione ASUGI che sta riscontrando purtroppo diverse irregolarità durante le verifiche presso le attività commerciali in premessa.

Segnaliamo infatti che a decorrere dal 1 gennaio 2021,

IL DISTRIBUTOREdi prodotti chimici (commercianti all’ingrosso e rivendite al dettaglio ai sensi Reg. REACH e CLP) che vende a consumatori finali e/o utilizzatori professionali DEVE ASSICURARSI CHE SIANO ETICHETTATI E IMBALLATI IN MODO CORRETTO a norma dei regolamenti in vigore.

PENA UNA SANZIONE DI € 5.000 e il SEQUESTRO DELLA MERCE.

NOTA BENE – anche i prodotti acquistati PRIMA del 1 GENNAIO, sono comunque da considerarsi NON PIU’ COMMERCIABILI.

Purtroppo la stessa ASUGI ha segnalato casi non rari di vendite proposte ai distributori in promozione proprio pochi giorni prima della data indicata!!! Insomma, potreste vostro malgrado avere in casa uno stock di merce NON PIU’ COMMERCIABILE e che vi fa incorrere nella SANZIONE in caso di verifica.

Ulteriori nformazioni sull’oggetto di questa nota  sono accessibili al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/allegati/opuscoloDistributoriDiProdottiChimici_21dic2020_.pdf

Ma rimaniamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.

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Aprile 6, 2021 by Redazione

Friuli Venezia Giulia Zona Rossa fino al 20 aprile. Nuove misure per gli ingressi in Italia fino al 30 aprile

FRIULI VENEZIA GIULIA RINNOVATA LA ZONA ROSSA

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute, si evidenzia che in base alla nuova Ordinanza del Ministero della Saluta pubblicata in GU sabato 3 aprile, la Regione Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa fino a martedì 20 aprile, a meno di nuovi provvedimenti che ne modifichino la classificazione.

 

NUOVE MISURE PER GLI INGRESSI IN ITALIA FINO AL 30 APRILE

Il Ministro della salute con nuova Ordinanza ha inoltre prorogato e modificato le regole per gli ingressi in Italia da alcuni Paesi esteri, con misure valide da domani 7 aprile e fino al 30 aprile, e in particolare:

1. per tutti coloro che intendono entrare in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi e territori indicati nell’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo u.s., (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni, presso la propria abitazione o dimora, con test a mezzo di tampone ripetuto due volte: in partenza per l’Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario;

2. proroga della disciplina specifica stabilita dall’ordinanza del 13 febbraio 2021 per gli ingressi dal Brasile, che prevede obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni con test a mezzo di tampone ripetuto tre volte: alla partenza, all’arrivo in Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario.

La nuova Ordinanza prevede inoltre che a partire dal prossimo 7 aprile e fino alla fine del mese:

3. agli spostamenti da e per l‘Austria, il Regno Unito ed Israele si applica la disciplina prevista per i Paesi dell’ Elenco C allegato 20 DPCM 2 marzo 2021 (Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), come sintetizzata al punto 1;

4. per gli spostamenti da e verso la regione austriaca del Tirolo, la durata del previsto periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria è estesa a 14 giorni.

 

ATTENZIONE –  Non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

Ma è bene considerare che il cliente potrebbe invece richiedere anche alla struttura chiarimenti e supporto in merito agli adempimenti previsti.

Ricordiamo che un primo punto di riferimento sempre aggiornato, con contenuti ufficiali e selezionati per le specifiche esigenze di chi viaggia, è il portale del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/

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Marzo 14, 2021 by Redazione

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA – con misure aggiuntive fino al 6 aprile

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA

Entrano inoltre in vigore le misure aggiuntive previste dal DPCM approvato ieri 12.3.2021

 

A causa dell’aggravarsi dei parametri di monitoraggio dell’incidenza del contagio da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, a partire da lunedì 15 marzo, e per almeno 15 giorni, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale e le misure previste per le zone gialle, si applicano le seguenti ulteriori misure da ZONA ROSSA (ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021):

 

Spostamenti (art. 40)

  • Confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Sempre possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza ove consentita, rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Vietato recarsi in visita in un’altra abitazione privata, neppure nei limiti di due persone (con un’eccezione introdotta dal DPCM di ieri per le festività pasquali, si veda punti successivi).
  • Per i trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni previste per le zone gialla e arancione.

 

Attività motoria e attività sportiva (art. 41)

  • Sospese tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto.

 

Scuole (art. 43)

Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)

Attività sospese, anche se svolte in spazi all’aperto.

 

Attività commerciali al dettaglio (art. 45)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita (anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi).
  • CHIUSI I MERCATI, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (segue a breve nota specifica sulla possibilità di svolgere servizio mensa nei ristoranti).
  • Sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a DOMICILIO, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)

SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere, che dovranno restare CHIUSI).

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM DI IERI e valide dal 15 marzo al 6 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato ieri nuove misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle Regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
  • Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni (e NON nelle zone rosse), sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Solo in queste 3 giornate però, anche nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

Vi invitiamo come sempre di considerare indicativa e non esaustiva la presente nota, rimandando agli atti completi sempre accessibili al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

e alle nostre note di approfondimento riservate agli associati.

Riferimenti normativi:

DPCM dd 2.3.2021

DL dd 12.3.2021

L. 29 dd 12.3.2021

Ordinanza del Ministero della Salute dd 13.3.2021

 

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