CORONAVIRUS INGRESSI IN ITALIA – ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (G.U. n.145 del 19 giugno 2021)
- novità dal 21 giugno
- link al Digital Passenger Locator Form
- link al questionario Azienda Sanitaria GORIZIA
- novità per i minori
LE NOVITA’ INTRODOTTE
A decorrere dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021, chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia, inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Polonia, Portogallo, incluse Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, inclusi territori nel continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), ha l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli (i gestori delle strutture ricettive non sono deputati ad effettuare tale tipo di controllo) una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Tale disposizione, in assenza di insorgenza di sintomi da COVID-19, non trova applicazione in alcuni casi (indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021), ad esempio per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.
ADEMPIMENTI RESIDUI
Rimane fermo (tranne per i transfrontalieri – 60km dal confine)
- l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF: https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html)
- comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?id=188&uuid=b3311f89-2771-44d2-802f-2b60e6875ae0).
L’ingresso nel territorio nazionale con una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, è consentito, inoltre, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America, che saranno quindi esonerati dall’isolamento fiduciario. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, rimangono ferme le deroghe vigenti, e rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.
Per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) rimane invece fermo l’obbligo di presentare all’ingresso il certificato che attesti il risultato negativo al test antigenico o molecolare, a cui si aggiunge ora l’obbligo di di isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni, a cui deve seguire un nuovo test.
MINORI IN VIAGGIO
I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, non sono tenuti ad effettuare, laddove, previsto, l’isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
GREEN PASS – DPCM 17.6.2021 definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali COVID-19 di cui al regolamento (UE) 2021/953
E’ stato pubblicato il decreto che definisce le condizioni per l’operatività del regolamento Ue sul “green pass”, che garantirà la piena validità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione, assicurando a partire da 1 luglio 2021 piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.
Il green pass faciliterà inoltre la partecipazione ad eventi pubblici e alle feste conseguenti a cerimonie, nonché l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA).
La verifica del possesso del green pass è effettuata mediante la lettura del codice a barre, utilizzando esclusivamente una applicazione mobile che dovrà essere scaricata per controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e per conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
- Ricordiamo che la certificazione verde COVID-19 attesta:
- avvenuta vaccinazione – tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
- avvenuta guarigione – data e Paese dove è stato effettuato il primo test molecolare positivo – data di inizio e fine validità della certificazione verde COVID-19;
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo – esito del test, struttura e Stato in cui è stato eseguito.
NOTA BENE – Tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass, quando il possesso è richiesto dalle norme vigenti, sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (articolo 13). Su questo aspetto si rimanda al focus in calce!!!!***
Il processo di verifica dei green pass è descritto al paragrafo 4 dell’allegato B al provvedimento. Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
E’ inoltre già operativo il sito dgc.gov.it con tutte le informazioni per ottenere il green pass. Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.
Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms. La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone. In alternativa alla versione digitale, la certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.
***ADDETTI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS
DPCM N. 143 DD 17.6.2021 – art. 13
Testo completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/17/143/sg/pdf
(…)
Alla suddetta verifica sono deputati:
- a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
- c) i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. – su questo punto seguiranno chiarimenti.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
L’attività di verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma e la modalità è stato per tanto autorizzata dal Garante per la Privacy.