Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 maggio 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge che anticipa il calendario delle riaperture previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. Il provvedimento è stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale, ed entra quindi in vigore oggi mercoledì 19 maggio 2021.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il provvedimento modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono, tra le altre, le seguenti graduali modifiche:
- il divieto di spostamento dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute decorre da oggi dalle ore 23.00, anzichè dalle 22.00, fino alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021 decorrerà dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- ricordiamo che in base all’art. 4 comma 2 del DL n. 52 dd 22.4.2021, l’orario di chiusura dei servizi di ristorazione rispetta il limite orario previsto per gli spostamenti, e quindi slitta alle 23.00.
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (rimangono valide le deroghe per la consumazione di cibi e bevande per gli alloggiati in strutture ricettive);
- dal 22 maggio i centri commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- viene anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli (oltre ai centri termali per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza o nelle attività riabilitative e terapeutiche);
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi;
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- i parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde” (tampone negativo con referto entro le 48 ore precedenti, certificato vaccinale non più antico di 9 mesi, non più 6 dunque, certificata guarigione covid nei 9 mesi precedenti). Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
Rimandiamo come sempre ad una lettura completa del provvedimento, reperibile al seguente indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
e a successive comunicazioni di eventuale approfondimento.