- Per titolari di reddito d’impresa con partita IVA aperta nel 2018 ma attività effettivamente iniziata nel corso del 2019
- Importo massimo 1.000 euro, domande ENTRO il 9.12.2021
- Rif. normativi: Decreto MEF 10 settembre 2021 e Provvedimento AdE n. 305784/2021 – Contributo a fondo perduto start up ex art. 1-ter del “Sostegni”
Con Provvedimento n. 305784/2021 (allegato 1) dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto per le c.d. “start up”, ex art. 1-ter del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, così come previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. del MEF del 10 settembre 2021 (allegato 2).
La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che, pur avendo attivato la partita IVA nel corso del 2018, dal registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio risulti che abbiano effettivamente iniziato l’attività nel 2019 e che:
- non essendo in possesso del requisito concernente la perdita di fatturato, non abbiano potuto accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del medesimo Decreto “Sostegni;
- siano in possesso degli altri requisiti e condizioni previste per l’accesso al contributo di cui all’art. 1 suddetto.
Per la misura sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2021 e qualora le istanze accolte superino la dotazione finanziaria disponibile, l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà ridotto proporzionalmente.
Le istanze di accesso al contributo dovranno essere trasmesse – anche per il tramite di un soggetto intermediario – esclusivamente mediante la procedura web presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ENTRO il prossimo 9 dicembre.
I contributi saranno erogati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda (intestato al codice fiscale del soggetto richiedente), o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, riconosciuti nella loro totalità come crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24.
Per le modalità di predisposizione della stessa e il calcolo dei contributi si rinvia alla lettura del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate accessibile al seguente indirizzo: