NELLE ZONE BIANCHE
- I Chiarimenti
- le attività dei servizi di ristorazione sono consentite senza limitazioni orarie e senza limiti di capienza dei tavoli né all’interno né all’esterno
- possono esser svolte, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose con l’obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 ***
- (mentre restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso)
- è consentito lo svolgimento in presenza di spettacoli, fiere e congressi (con i dettagli di seguito illustrati)
- La mascherina all’aperto
Con Ordinanza del Ministero della Salute dd 22.6.2021, viene inoltre revocato a partire da lunedì 28 giugno 2021 l’obbligo di indossare dispositivi di protezioni delle vie aeree all’aperto, fermo restando l’obbligo di avere sempre con se una mascherina, che resta obbligatorio indossare nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale o si configurino assembramento affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti fragili.
- Proroga sanzione per obbligo trasparenza contributi pubblici
In sede di conversione del Decreto Riaperture, è stata inoltre prorogata l’applicazione di sanzioni inerenti l’obbligo di pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi erogati da pubbliche amministrazioni nel corso del 2020
***[NOTA BENE – Ricordiamo che SOLO in caso di eventi, feste, ricevimenti, tra i soggetti verificatori, deputati alla verifica del possesso del green pass sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, tramite app VerificaC19]
Rif. normativi: decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. decreto “riaperture”)
Art. 5, comma 1 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
Gli spettacoli aperti al pubblico possono esser svolti anche in locali di intrattenimento e musica dal vivo. Viene poi confermato il regime relativo alla necessità di rispettare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida vigenti, nonché delle seguenti misure:
- organizzazione del pubblico con posti esclusivamente a sedere preassegnati;
- dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori
- che non siano abitualmente conviventi;
- la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (è bene comunque precisare che, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento le linee guida di settore possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori per gli eventi all’aperto. A tal proposito, quelle attualmente vigenti – approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio – conferiscono tale facoltà alle Regioni, sulla base dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi).
Permane invece la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Art. 8-bis, comma 2 – Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
La norma ripropone la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. “Riaperture-bis”, secondo cui, come noto, in zona gialla, già a partire dallo scorso 15 giugno, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore, nonché con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Art. 11 sexiesdecies – Proroga applicazione sanzioni inerenti obblighi di trasparenza
La norma ha prorogato al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese e associazioni di cui all’articolo 1, commi 125 e 125 bis, della legge n. 124 del 2017 (sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione) per coloro che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati
Consulta il testo completo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg
Ordinanza del Ministero della Salute dd 22.6.21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21A03849/sg