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Circolari e Scadenze

Maggio 11, 2021 by Redazione

RIVENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI CHIMICI

ATTENZIONE – La presente segnalazione è di PARTICOLARE INTERESSE per supermercati, drogherie, colorificio e attività al dettaglio o ingorsso che trattano prodotti chimici quali detergenti, collanti, ….

Gentili Associati,

scriviamo la presente su suggerimento del Dipartimento di Prevenzione ASUGI che sta riscontrando purtroppo diverse irregolarità durante le verifiche presso le attività commerciali in premessa.

Segnaliamo infatti che a decorrere dal 1 gennaio 2021,

IL DISTRIBUTOREdi prodotti chimici (commercianti all’ingrosso e rivendite al dettaglio ai sensi Reg. REACH e CLP) che vende a consumatori finali e/o utilizzatori professionali DEVE ASSICURARSI CHE SIANO ETICHETTATI E IMBALLATI IN MODO CORRETTO a norma dei regolamenti in vigore.

PENA UNA SANZIONE DI € 5.000 e il SEQUESTRO DELLA MERCE.

NOTA BENE – anche i prodotti acquistati PRIMA del 1 GENNAIO, sono comunque da considerarsi NON PIU’ COMMERCIABILI.

Purtroppo la stessa ASUGI ha segnalato casi non rari di vendite proposte ai distributori in promozione proprio pochi giorni prima della data indicata!!! Insomma, potreste vostro malgrado avere in casa uno stock di merce NON PIU’ COMMERCIABILE e che vi fa incorrere nella SANZIONE in caso di verifica.

Ulteriori nformazioni sull’oggetto di questa nota  sono accessibili al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/allegati/opuscoloDistributoriDiProdottiChimici_21dic2020_.pdf

Ma rimaniamo naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.

Filed Under: Circolari e Scadenze, In evidenza

Aprile 6, 2021 by Redazione

Friuli Venezia Giulia Zona Rossa fino al 20 aprile. Nuove misure per gli ingressi in Italia fino al 30 aprile

FRIULI VENEZIA GIULIA RINNOVATA LA ZONA ROSSA

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute, si evidenzia che in base alla nuova Ordinanza del Ministero della Saluta pubblicata in GU sabato 3 aprile, la Regione Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa fino a martedì 20 aprile, a meno di nuovi provvedimenti che ne modifichino la classificazione.

 

NUOVE MISURE PER GLI INGRESSI IN ITALIA FINO AL 30 APRILE

Il Ministro della salute con nuova Ordinanza ha inoltre prorogato e modificato le regole per gli ingressi in Italia da alcuni Paesi esteri, con misure valide da domani 7 aprile e fino al 30 aprile, e in particolare:

1. per tutti coloro che intendono entrare in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi e territori indicati nell’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo u.s., (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni, presso la propria abitazione o dimora, con test a mezzo di tampone ripetuto due volte: in partenza per l’Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario;

2. proroga della disciplina specifica stabilita dall’ordinanza del 13 febbraio 2021 per gli ingressi dal Brasile, che prevede obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni con test a mezzo di tampone ripetuto tre volte: alla partenza, all’arrivo in Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario.

La nuova Ordinanza prevede inoltre che a partire dal prossimo 7 aprile e fino alla fine del mese:

3. agli spostamenti da e per l‘Austria, il Regno Unito ed Israele si applica la disciplina prevista per i Paesi dell’ Elenco C allegato 20 DPCM 2 marzo 2021 (Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), come sintetizzata al punto 1;

4. per gli spostamenti da e verso la regione austriaca del Tirolo, la durata del previsto periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria è estesa a 14 giorni.

 

ATTENZIONE –  Non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

Ma è bene considerare che il cliente potrebbe invece richiedere anche alla struttura chiarimenti e supporto in merito agli adempimenti previsti.

Ricordiamo che un primo punto di riferimento sempre aggiornato, con contenuti ufficiali e selezionati per le specifiche esigenze di chi viaggia, è il portale del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Marzo 14, 2021 by Redazione

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA – con misure aggiuntive fino al 6 aprile

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA

Entrano inoltre in vigore le misure aggiuntive previste dal DPCM approvato ieri 12.3.2021

 

A causa dell’aggravarsi dei parametri di monitoraggio dell’incidenza del contagio da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, a partire da lunedì 15 marzo, e per almeno 15 giorni, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale e le misure previste per le zone gialle, si applicano le seguenti ulteriori misure da ZONA ROSSA (ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021):

 

Spostamenti (art. 40)

  • Confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Sempre possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza ove consentita, rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Vietato recarsi in visita in un’altra abitazione privata, neppure nei limiti di due persone (con un’eccezione introdotta dal DPCM di ieri per le festività pasquali, si veda punti successivi).
  • Per i trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni previste per le zone gialla e arancione.

 

Attività motoria e attività sportiva (art. 41)

  • Sospese tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto.

 

Scuole (art. 43)

Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)

Attività sospese, anche se svolte in spazi all’aperto.

 

Attività commerciali al dettaglio (art. 45)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita (anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi).
  • CHIUSI I MERCATI, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (segue a breve nota specifica sulla possibilità di svolgere servizio mensa nei ristoranti).
  • Sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a DOMICILIO, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)

SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere, che dovranno restare CHIUSI).

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM DI IERI e valide dal 15 marzo al 6 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato ieri nuove misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle Regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
  • Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni (e NON nelle zone rosse), sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Solo in queste 3 giornate però, anche nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

Vi invitiamo come sempre di considerare indicativa e non esaustiva la presente nota, rimandando agli atti completi sempre accessibili al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

e alle nostre note di approfondimento riservate agli associati.

Riferimenti normativi:

DPCM dd 2.3.2021

DL dd 12.3.2021

L. 29 dd 12.3.2021

Ordinanza del Ministero della Salute dd 13.3.2021

 

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Marzo 5, 2021 by Redazione

SIAE – Proroga e riduzioni sul rinnovo abbonamenti musica d’ambiente

Tenuto conto del perdurare dell’emergenza e dei provvedimenti di chiusura che colpiscono molte categorie, e rispondendo (anche se solo parzialmente) alle richieste formulate dalle nostre federazioni, SIAE ha definito una scala di RIDUZIONI delle tariffe per musica d’ambiente per l’anno 2021, differenziate per settore di attività.

SIAE ha inoltre prorogato al 30 giugno 2021 la scadenza dei termini per il pagamento dell’abbonamento annuale (con la sola esclusione del settore ALIMENTARE) e al 31 luglio 2021 quella per il pagamento dell’abbonamento stagionale.

Ricordiamo che sulle tariffe base così ridefinite gli associati Confcommercio Gorizia hanno diritto all’applicazione della convenzione Confcommercio (che prevede un’ulteriore scontistica).

  • Per usufruire della convenzione è necessario presentare la dichiarazione associativa rilasciata dalla scrivente contestualmente al pagamento della quota associativa 2021 (anche in forma rateizzata).
  • E’ come sempre ppossibile rinnovare l’abbonamento SIAE presso gli sportelli territoriali, ma anche on line previa registrazione all’indirizzo https://www.siae.it/servizi-online
  • Anche online sarà possibile applicare la convenzione Confcommercio, ma verrà richiesto di allegare scansione della dichiarazione timbrata Confcommercio Gorizia (che possiamo inviare via mail naturalmente).

Si riporta di seguito il dettaglio settore per settore dei nuovi termini fissati da SIAE:

Settore Alberghiero ed Extralberghiero (es. hotel, alberghi, campeggi):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione forfettaria del 32,5% (già riconosciuta nel 2020);
  • per le strutture che hanno sospeso totalmente l’attività, l’importo da erogare a Siae verrà computato sulla tariffa standard per il solo periodo di eventuale apertura nel corso del 2021. Questo beneficio non vale in caso di apertura intermittente (es. solo weekend);
  • riduzione dal 20% al 10% della maggiorazione sugli abbonamenti mensili (max 2 mensilità consecutive), a valere sulla tariffa standard.

Pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande (es. bar, ristoranti):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione del 15% dell’importo per diritto d’autore (da conteggiare sulla cifra complessiva, alla quale poi togliere lo sconto associativo).

NON Alimentare (es. commercio al dettaglio, artigiani, parrucchieri, centri commerciali, ecc…):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione del 5% dell’importo per diritto d’autore (da conteggiare sulla cifra complessiva, alla quale poi togliere lo sconto associativo).

ATTIVITA’ CHIUSE per DPCM e Abbonamenti stagionali

  • Putte le attività chiuse a prescindere dai fattori di rischio regionali (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, teatri, sale da gioco, sale scommesse, ecc…), al momento della riapertura l’importo dovuto verrà computato sulla tariffa standard per il solo periodo di eventuale apertura nel corso del 2021.
  • Per gli abbonamenti stagionali si rinvia a nuove comunicazioni a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.

Alimentare (rivendita generi alimentari, anche GDO):

  • termine confermato al 30 aprile 2021;
  • nessuna riduzione prevista.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si invia

Cordiali saluti.

Rif. Circolare SIAE 190 del 4 marzo 2021

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Febbraio 6, 2021 by Redazione

Lotteria degli Scontrini. Chiarimenti.

segnaliamo che sul portale dell’Agenzia delle entrate riservato alla “Lotteria degli Scontrini” è possibile scaricare la grafica per comunicare alla clientela la vostra eventuale adesione all’iniziativa:

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/come-funziona-la-lotteria

La seziona riporta anche tutte le informazioni di interesse per l’esercente.

Ricordiamo con l’occasione che:

  • per aderire è necessario adeguare il registratore di cassa al nuovo tracciato per la trasmissione telematica (contattando l’assistenza tecnica a cui vi rivolgete abitualmente)
  • il vostro registratore può essere dotato di un lettore di codice a barre, ma è sufficiente anche la tastiera (purchè abbia sia numeri che lettere) per digitare il codice del cliente
  • il concorso a premi è collegato esclusivamente ad acquisti cashless, sono cioè esclusi gli acquisti in contanti
  • sono esclusi anche gli acquisti inferiori ad 1 euro, quelli effettuati on line, o con fattura o che danno diritto a detrazione
  • i “biglietti” generati sono 1 per ogni euro speso, indipendentemente dal numero di scontrini dunque
  • solo a partire dal 1° marzo 2021 i clienti potranno inviare all’Agenzia delle Entrate (esclusivamente tramite portale) una segnalazione nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria.
    Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione
  • sono previste estrazioni mensili anche tra gli esercenti aderenti

Confermo anche, sempre su sollecitazione di alcuni, che non potete in alcun modo generare voi il codice lotteria del cliente, che potrà farlo esclusivamente on line sul portale dell’iniziativa https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/ .

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Febbraio 6, 2021 by Redazione

CAPIENZA di NEGOZI, UFFICI, PUBBLICI ESERCIZI e altre attività aperte al pubblico

Per quanto riguarda le capienze delle attività aperte al pubblico, Le misure di contenimento del contagio in vigore a livello nazionale (ultimo DPCM) prevedono attualmente quanto segue.

L’Ordinanza Regionale in vigore NON fa infatti riferimento a misure più restrittive.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Viene inoltre nuovamente, anche nell’ultimo DPCM, richiamato il “vecchio” Allegato 11, che prevede:

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  1. a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  2. b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  3. c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Resta la misura che consente il consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo,  ad eccezione del caso in cui siano tutti conviventi

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute

 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). ▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

SERVIZI ALLA PERSONA

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

AD INTEGRAZIONE DELLE SPECIFICHE MISURE RESTA IN OGNI CASO SEMPRE OBBLIGATORIO MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO,

E NELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO COMUNICARE TALE OBBLIGO ALLA CLIETELA (ANCHE CON L’UTILIZZO DI CARTELLI).

Vi invitiamo come sempre a considerare indicative e non esaustive le nostre note di sintesi, e a non esitare a contattarci per ogni chiarimento o specifica esigenza della vostra attività.

Ricordiamo con l’occasione che misure specifiche per tutti i settori di attività, da integrare con provvedimenti adottati di volta in volta con DPCM o Ordinanze, restano le Linee Guida per la Riapertura consultabili nella versione più aggiornata in vigore al seguente indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/LineeGuidaRiaperturaAttivitaProduttive_09_07_2020.pdf

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Gennaio 31, 2021 by Redazione

Il FVG rientra in ZONA GIALLA

Il FVG rientra in ZONA GIALLA lunedì 1 febbraio (NON DOMENICA 31 come erroneamente comunicato da alcuni media)

 

Con l’entrata in vigore della zona gialla:

  • I pubblici esercizi possono riaprire per la somministrazione nel locale dalle 5.00 alle 18.00
  • È nuovamente consentito lo spostamento tra Comuni

Ricordiamo che per effetto del DPCM dd 14.1.2021 restano in vigore fino al prossimo 5 marzo altre misure tra le quali:

  • Vietati gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00, salvo per motivi di comprovata necessità
  • Vietati gli spostamenti tra regioni, salvo per motivi di comprovata necessità
  • Sempre vietato l’asporto dopo le ore 18.00 per le attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e anche attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Nelle altre attività asporto consentito fino alle 22
  • consegna a domicilio senza limitazioni di orario per tutte le tipologie di attività
  • Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
  • Centri commerciali chiusi nelle giornate festive e prefestive

In allegato rinnoviamo con l’occasione una più estesa sintesi delle misure previste dal DPCM in vigore.

Ordinanza FVG n. 3/2021

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM in vigore e riassunto nella nostra comunicazione in inoltro, da lunedì 1° febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano anche le misure previste dall’Ordinanza regionale appena pubblicata, che prevede tra l’altro:

  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11, sia all’interno che all’esterno del locale
  • È SEMPRE vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
  • È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili (…); nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro

(ATTENZIONE – AL TAVOLO LA MASCHERINA VA SEMPRE INDOSSATA ad eccezione che per il tempo strettamente necessario alla consumazione). Resta sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

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Gennaio 21, 2021 by Redazione

Prossime scadenze e comunicazioni utili su tributi comunali e provvedimenti COVID

TOSAP (o COSAP) – ESENZIONE

Proroga esenzione Tosap e Cosap dal 1° gennaio al 31 marzo 2021: Il provvedimento è introdotto dalle modifiche al decreto Ristori apportate durante l’iter di conversione in legge.

 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ – NUOVI REGOLAMENTI

ATTENZIONE – Dal 1° gennaio 2021 l’imposta comunale sulla pubblicità è stata sostituita dal nuovo canone unico patrimoniale.

Le amministrazioni comunali sono impegnate nell’adeguamento dei regolamenti. Gli avvisi di pagamento per i mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, eccetera) saranno inviati dal concessionario solo dopo l’approvazione delle nuove tariffe e con una nuova scadenza fissata dal regolamento.
Nel caso in cui fossero stati effettuati dei versamenti sul 2021, si procederà a compensazione ed eventuale conguaglio. Ma si consiglia di attendere la comunicazione del concessionario di riferimento.

 

CANONE SPECIALE RAI

Al momento non si ha comunicazione di proroghe o riduzioni. Il termine per il pagamento del canone annuale resta pertanto ad oggi quello del 31 gennaio 2021.

Modalità di pagamento: http://www.canone.rai.it/speciali/Rinnovi.aspx

Tariffe:  http://www.canone.rai.it/speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due

AGGIORNAMENTO  dd 17.2.21

Canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 – delibera del cda RAI del 16 febbraio 2021 – emendamenti al decreto “milleproroghe”.

Come noto Federalberghi ha chiesto in più occasioni di esonerare dal pagamento del canone RAI le imprese turistico ricettive che sono state duramente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, evidenziando come la gran parte di tali imprese, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte.

Il consiglio d’amministrazione della RAI, nella seduta del 16 febbraio 2021, ha differito al 31 marzo 2021, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021.

La delibera, che conferma quanto preannunciato da Federalberghi con la circolare n. 44 del 2021, concede di fatto una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione e consente di attendere le decisioni che saranno assunte sull’argomento dal Governo e dal Parlamento.

La materia potrebbe essere definita già nei prossimi giorni, quando le Commissioni I e V della Camera dei deputati esamineranno alcuni emendamenti al decreto-legge “milleproroghe”, presentati su istanza di Federalberghi, che propongono di esonerare le imprese turistico ricettive dal pagamento del canone speciale dovuto per l’anno 2021.

AGGIORNAMENTO  dd 26.3.21

Canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 – ULTERIORE PROROGA del termine per il pagamento

Il consiglio d’amministrazione della RAI dd 25.3.2021 ha differito al 31 maggio 2021 il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno in corso.

Questo ulteriore slittamento consente di attendere le decisioni che saranno assunte in merito all’importo cel canone 2021: ricordiamo infatti che ad oggi è stata decretata una riduzione delle tariffe pari al 30%, ma le nostre federazioni di riferimento ribadiranno la richiesta di ESONERARE dal pagamento le attività più colpite dalle restrizioni nel corso del 2020 e 2021.

Il consiglio è pertanto di attendere l’evoluzione normativa prima di procedere al pagamento.

ABBONAMENTO SIAE – PROROGA

Si informa che in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 aprile 2021.

Fermo restando che non sono previsti aumenti nelle tariffe, le nostre federazioni sono impegnate nel chiedere una revisione degli importi sulla base delle effettive giornate di attività.

 

SCF

Restano per ora confermate le scadenze della campagna 2021 SCF e le raccolte differiscono per tipologia di esercizio.

Esercizi commerciali: entro il 28 Febbraio 2021, tramite SCF

Acconciatori / Estetisti, Pubblici esercizi, Strutture ricettive: entro il 31 Maggio 2021, tramite SIAE

 

RicordIamo con l’occasione che sia l’abbonamento SIAE che quello SCF prevedono tariffe scontate fino al 30% per gli associati Confcommercio Gorizia per l’anno in corso.

In considerazione della straordinarietà del momento, seguono comunicazioni sulla modalità di pagamento e rateizzazione della nostra quota annuale per consentirvi di usufruire regolarmente delle convenzioni.

 

IMU 2020 – ESENZIONI connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)

In conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l’esenzione dal versamento dell’acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

Si rimanda a nota dedicata per verificare nello specifico settori e requisiti ma ATTENZIONE: l’esenzione NON OPERA IN AUTOMATICO, ma è invece necessario COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE:

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
  • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

Vai alla nota IMU

 

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Gennaio 21, 2021 by Redazione

Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)

In conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l’esenzione dal versamento dell’acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESENTI

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 177 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

NON È DOVUTO L’ACCONTO IMU PER I SEGUENTI IMMOBILI:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili accatastati nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

 

NON È DOVUTA LA SECONDA RATA A SALDO IMU 2020 oltre che ai sopra citati immobili anche per i seguenti:

  • immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

  • Il contribuente deve essere proprietario dell’unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
  • il proprietariodell’immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
  • il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell’attività svolta;

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis):

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all’esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg).

Ai sensi dell’art. 8 del decreto “Ristori quater” D.L. 30/11/2020, n. 157 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg) l’esenzione dal saldo IMU 2020 viene estesa anche ai casi in cui il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l’esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

 

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
  • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

Documenti di riferimento:

ATECO beneficiari del provvedimento

FAQ Ministero delle Finanze

 

CATEGORIA D/3 CINEMA TEATRI E SALE CONCERTI

Si ricorda inoltre che secondo quanto disposto dal decreto Agosto, potranno usufruire dell’esenzione al pagamento delle rata IMU anche per i prossimi anni 2021 e 2022, tutti i proprietari che siano anche gestori dell’attività, degli immobili relativi alla categoria catastale D/3, ovvero quelli relativi al cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli.

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Gennaio 18, 2021 by Redazione

Circolare 31 gennaio scadenza comunicazione lavoratori somministrati anno 2020

Alleghiamo di seguito la circolare del nostro Consulente del Lavoro riguardante l’obbligo di comunicazione da effettuarsi entro il 31 gennaio p.v. da parte delle aziende che hanno utilizzato nel corso dell’anno 2020 lavoratori in somministrazione. La comunicazione deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria  delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale obbligo è a carico di tutte le aziende indipendentemente dal numero di dipendenti occupati e deve essere inviata solo da coloro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020.

In particolare, il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 per le imprese che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi. Conformemente alla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 36 del 22/11/2012, per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi).

I dati obbligatoriamente richiesti sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

L’invio potrà avvenire tramite:

  • raccomandata a mano,
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

La norma prevede una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00 in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

LEGGI LA CIRCOLARE COMPLETA

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Dicembre 29, 2020 by Redazione

Obbligo pagamento stipendi entro il 12 gennaio

Alleghiamo la circolare del nostro consulente del lavoro, Rag Davide Buco sul tema del PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ENTRO IL 12 GENNAIO 2021, DIVIETO DI PAGAMENTO PER CONTANTI, SANZIONI CUMULABILI CON QUELLE PER LAVORO “NERO”

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Dicembre 28, 2020 by Redazione

SALDI INVERNALI AL VIA GIOVEDì 7 GENNAIO 2021 – delibera formale in arrivo mercoledì 30.12

Le vendite di fine stagione sono disciplinate in Friuli Venezia Giulia dalla LR 29/05 Art. 34

Che prevede:

  1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

(…)

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di commercio, i periodi (… ) – di svolgimento, ndr – possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.

Nel rispetto di questa previsione:

L’AVVIO DEI SALDI INVERNALI 2021 E’ FISSATO PER GIOVEDì 7 GENNAIO 2021, primo giorno di previsto ritorno alla normalità da zona gialla dopo le misure straordinarie del periodo natalizio.

 

  1. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita (“Saldi”), la data di inizio e la sua durata.
  2. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale (es: € 100,00 -30% € 70,00).

 

 

L’imposta sulla pubblicità, Quando è dovuta?

Ricordiamo con l’occasione che avvisi al pubblico installati nelle vetrine, sulle vetrine o porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita come “Svendita”, “Saldi” ecc vengono considerati pubblicità

La Legge dispone che tali avvisi siano soggetti a tassazione quando viene superata la superficie di mezzo metro quadrato complessivo per ciascuna vetrina o ingresso.

Si raccomanda di fare attenzione alla misurazione del mezzo o supporto, che avviene delimitando il medesimo nella minima figura piana geometrica sufficiente a circoscriverlo.

In caso di superficie maggiore al mezzo metro quadrato per vetrina, o di caso dubbio, è necessario rivolgersi al concessionario di riferimento per l’imposta comunale pubblicitaria, per non incorrere in sanzioni.

 

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Dicembre 28, 2020 by Redazione

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con NUOVO TRACCIATO: i dettagli del RINVIO al 1° aprile 2021

RINVIO al 1° aprile 2021 dell’OBBLIGO di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con utilizzo esclusivo del NUOVO TRACCIATO:

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 23 dicembre 2020, e recependo le richieste provenienti dalle Associazioni di Categoria – anche alla luce delle difficoltà conseguenti alla emergenza sanitaria provocata dal COVID-19,

l’Agenzia delle Entrate ha modificato, dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021, la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.

Con il medesimo Provvedimento viene, inoltre, modificato, dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, il termine entro il quale i produttori di Registratori Telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE – La “moratoria” sull’applicazione delle sanzioni per i soggetti che non si sono ancora dotati di un RT per la trasmissione telematica dei corrispettivi è terminata il 31 dicembre 2020, e non è stata prorogata.

Pertanto, l’obbligo di dotarsi di un RT per tutti è scattato dallo scorso 1 gennaio (a meno che non si adotti la procedura web dell’Agenzia delle Entrate).  Il rinvio al 1 aprile, disposto dall’Agenzia, riguarda ESCLUSIVAMENTE l’aggiornamento del RT al nuovo tracciato versione 7.0.

 

Effetti sulla Lotteria degli Scontrini:

Ricordiamo che l’adeguatezza del registratore telematico è requisito essenziale anche per l’adesione degli esercenti alla Lotteria degli Scontrini. Siamo però ancora in attesa di formale provvedimento del rinvio di tale data al 1° febbraio.

ATTENZIONE – Per gli esercenti non sarà obbligatorio permettere al consumatore di partecipare alla lotteria degli scontrini, non ci sono sanzioni, ma ci sono due aspetti di cui tener conto:

  • obbligatorio è adeguarsi al nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi telematici e dell’adeguamento dei registratori telematici perché diventino idonei alla trasmissione dei dati anche ai fini della lotteria degli scontrini, entro la nuova scadenza del 1° aprile (per partecipare chi effettua gli acquisti dovrà infatti mostrare all’esercente un codice numerico o a barre, il “codice lotteria”, che dovrà essere letto da un registratore di cassa adeguatamente predisposto)
  • per il consumatore ci sarà la possibilità di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’esercente che non accetta il codice lotteria.

 

Per ogni richiesta in merito a tempi, modi e costi dell’adeguamento del vostro Registratore di Cassa è necessario fare riferimento al vostro abituale tecnico di riferimento.

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Dicembre 19, 2020 by Redazione

DECRETO NATALE 2020: QUADRO DELLE MISURE IN VIGORE DAL 21.12.2020 AL 6.1.2021

Si sintetizza di seguito con rimandi completi agli allegati citati le misure introdotte dal DPCM di ieri 18.12.2020, rimandando come sempre:

  • per completa lettura al testo integrale del Decreto
  • per immediata lettura anche alle SCHEDE UFFICIALI di sintesi predisposte da Governo

 

LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento tra regioni

 

DIECI GIORNATE ROSSE

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»

 

SPOSTAMENTI

  • Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
  • È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00

ATTIVITA COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • L’elenco dettagliato delle attività autorizzate riprende gli Allegati 23 e 24 del DPCM dd 3.12.20

QUATTRO GIORNATE ARANCIONE

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»

SPOSTAMENTI

  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
  • Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.

BAR E RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

RESTANO APERTI I NEGOZI

 

NOVITA’

Anche nei giorni in cui varranno le regole della «zona rossa» in tutta Italia sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ma con le seguenti limitazioni:

  1. Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni
  2. Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco
  3. Si può andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.

 

Nelle giornate ROSSE gli spostamenti dovranno essere oggetto di AUTOCERTIFICAZIONE che ne Confermi il rispetto delle limitazioni sopra descritte:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

 

Si ricorda che restano contestualmente in vigore le misure imposte dall’Ordinanza FVG e nel dettaglio:

  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11
  • OBBLIGO DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE CAPIENZA ALL’INTERNO DEI LOCALI
  • Nuovo criterio di calcolo della CAPIENZA NEI NEGOZI: 1 persona ogni 20 MQ (per superfici sotto i 20 mq accesso consentito ad 1 SOLO CLIENTE)
  • Accesso nei negozi di generi alimentari consentito sempre ad 1 sola persona per nucleo familiare

 

Fermo restando tutte le altre misure in vigore in base al DPCM dd 3.12 (ricordando che se due provvedimenti in vigore fissano misure in contrasto, si applicano quelli più restrittivi).

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Dicembre 7, 2020 by Redazione

PROGRAMMA CASHBACK: avvio della fase di “Rimborso Sperimentale” e chiarimenti operativi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’avviso con il quale si conferma che la fase di rimborso sperimentale del Programma CASHBACK verrà avviata il prossimo 8 dicembre. Tale fase sperimentale si concluderà il 31 dicembre.

La fase ordinaria del Programma Cashback verrà invece avviata il 1° gennaio 2021.

  • Da parte degli esercenti non è necessaria l’adozione di ulteriori apparecchiature rispetto ai “dispositivi di accettazione” dei pagamenti già utilizzati. 
  • È necessario chiedere conferma al proprio fornitore dei dispositivi di accettazione di pagamento se ha già aderito al Programma Cashback.
  • Non sono previsti ulteriori adempimenti per gli esercenti.
  • Per «dispositivo di accettazione» si intende semplicemente il dispositivo fisico (incluso il terminale Pos) che consente il pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici.

Sito ufficiale dell’iniziativa

https://www.cashlessitalia.it/

 

MAGGIORI DETTAGLI BONUS CASHBACK NATALE

FINALITÀ

Incentivare gli acquisti garantendo maggiore liquidità agli imprenditori più colpiti dall’emergenza Covid e, allo stesso tempo, incoraggiare i pagamenti tracciabili per combattere l’evasione e assicurare maggiori entrate all’Erario.

DESTINATARI

Possono aderire al cashback tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia.

Nel caso in cui ci siano più persone in famiglia, ogni componente partecipa singolarmente ai rimborsi.

COME PARTECIPARE

Per aderire servono lo SPID o la CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA.

Se non si ha lo Spid è possibile chiederlo gratuitamente attraverso uno dei provider contenuti nella lista presente sul sito spid.gov.it.

Per la Carta d’identità elettronica ci si deve invece rivolgere al proprio comune di residenza.

IMPORTANTE

Chi vuole partecipare deve anche scaricare l’app IO, su cui iscriversi registrando le carte e le app utilizzate per i pagamenti e attivare gli account delle app. Inoltre, su Io si deve inserire il codice Iban sul quale ricevere i rimborsi.

ACQUISTI VALIDI NEI NEGOZI FISICI

Per il cashback di Natale verranno rimborsati solo gli acquisti nei negozi fisici e non quelli negli store online, dove il denaro elettronico resta una via obbligata.

Non ci sono dei veri e propri negozi convenzionati, ma il meccanismo è valido per ogni spesa in modalità elettronica presso esercizi fisici, come farmacie, supermercati, ristoranti, negozi di abbigliamento, bar. *Da parte della esercente non è necessaria l’adozione di ulteriori apparecchiature rispetto a dispositivi di accettazione dei pagamenti già utilizzati. 

È necessario chiedere conferma al proprio fornitore di dispositivi di accettazione di pagamento se ha già aderito al programma Cashback. Non sono previsti ulteriori adempimenti.

Non hanno diritto al cashback le operazioni presso gli sportelli ATM (ad esempio le ricariche), i pagamenti ricorrenti con addebito su carta o su conto corrente, i bonifici per gli addebiti diretti su conto corrente e gli acquisti fatti da professionisti o imprenditori per la propria attività.

A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO

Per il mese di dicembre il cashback di Natale potrà ammontare al massimo a 150 euro.

Il rimborso sarà poi sempre di 150 euro, ma per semestre, a partire da gennaio. Ogni transazione prevede un rimborso, purché si raggiunga il limite minimo di operazioni effettuate con pagamenti elettronici (10 a dicembre, 50 a semestre dal 2021). Il rimborso massimo per ogni transazione è di 15 euro, il che vuol dire che per le spese sopra i 150 euro il rimborso sarà comunque di 15 euro.

QUANDO ARRIVA IL BONUS

Il rimborso viene erogato con un bonifico sull’Iban indicato attraverso l’app Io. Per il rimborso di Natale l’Iban deve essere comunicato entro la fine di dicembre. Per gli altri semestri bisogna indicare l’Iban entro la fine del semestre. Non ci sono, ancora, date certe sull’arrivo dei rimborsi e non si sa se verranno stabilite delle date fisse, come una sorta di  calendario dei pagamenti, per il 2021. Per quanto riguarda il cashback di Natale al momento si parla di accredito “nei primi mesi del 2021”, anche in questo caso senza date specifiche.

SCADENZA FASE SPERIMENTALE

Dall’8 al 31 dicembre 2020.

SITO UFFICIALE

https://www.cashlessitalia.it/

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