Ordinanza cd “Antimovida”
L’ordinanza del Ministro della Salute dd 16.8.2020 dispone – con effetti da oggi 17 agosto 2020 e sino alla adozione di un successivo DPCM e, comunque, non oltre il 7 settembre 2020 – le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) obbligo dalle ore 18.00 alle 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto (cioè: negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico – bar ecc.; negli spazi pubblici – piazze, slarghi, vie, lungomari – ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale);
b) sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Le Regioni non possono derogare a tali prescrizioni.
SANZIONI: La violazione delle misure sopra indicate è punita – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 – con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività (da 5 a 30 giorni). In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
AGGIORNAMENTO INDICAZIONI SIAE:
Gli Uffici territoriali SIAE non potranno rilasciare permessi per attività di ballo a partire dal 17 agosto e sino al 7 settembre 2020 (o altro termine che dovesse essere individuato in seguito all’evoluzione della situazione e della relativa normativa).
I permessi per trattenimenti musicali senza ballo potranno essere rilasciati previa compilazione e sottoscrizione, da parte del richiedente, della dichiarazione di ottemperanza alle vigenti prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto, dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, nonché a quelle eventualmente previste da ordinanze regionali e delle province autonome, con conseguente assunzione di ogni responsabilità.
La SIAE informa inoltre che il Ministero della Salute ha stabilito che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’ordinanza del 16 agosto 2020 le feste private (matrimoni, battesimi, cresime, etc.)
I permessi per feste private potranno essere richiesti attraverso il portale feste private ovvero presso gli sportelli della filiale SIAE competente per territorio, sempre previa compilazione e sottoscrizione, da parte del richiedente, della dichiarazione di ottemperanza alle vigenti prescrizioni, con conseguente assunzione di ogni responsabilità.
SIAE evidenzia che il rilascio del permesso “non costituisce deroga alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto, dell’Ordinanza citata del Ministro della Salute, nonché delle eventuali ordinanze regionali e delle province autonome” e che “la possibilità di concedere permessi per il ballo in Feste Private è esclusivamente una conseguenza del chiarimento reso dal Ministero della Salute”. SIAE raccomanda pertanto agli organizzatori la stretta osservanza delle regole indicate dalle predette fonti normative.
Gli organizzatori che abbiano già richiesto e ottenuto un permesso SIAE per attività di ballo (diverso dal Permesso per Feste Private) per eventi in programma dal 17 agosto al 7 settembre potranno richiedere o di modificare il genere della manifestazione da effettuare (ad esempio, concertino, ovvero mero ascolto di musica dal vivo o registrata, in luogo del ballo) o il rimborso di quanto versato in acconto. La richiesta di modifica del genere della manifestazione dovrà pervenire all’ufficio competente per territorio via e-mail, almeno dodici ore prima dell’orario programmato dell’evento.
Ordinanza dd 12.8.2020 del Ministro della Salute: modifica la disciplina degli ingressi in Italia
Il Ministro della Salute ha firmato, ieri, una nuova ordinanza che ha innovato la disciplina degli ingressi in Italia da Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Colombia.
Con validità a partire da, finl 13.8.20 o all’adozione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 7 settembre p.v., la nuova Ordinanza del 12 agosto ha previsto che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le indicazioni del DPCM 7 agosto u.s., nonché l’obbligo di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, si applicano le seguenti alternative misure di prevenzione:
a) Obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco, o ai soggetti competenti per i controlli, l’attestazione di essersi sottoposte nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, risultato negativo;
b) Obbligo di sottoporsi a un test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento di arrivo sul territorio nazionale (porto, aeroporto, luogo di confine), ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso, presso l’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, restando nel frattempo in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Resta l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati, l’eventuale insorgenza di sintomi Covid-19 e di sottoporsi, in attesa delle relative decisioni, ad isolamento.
Si segnala che per questa nuova disciplina di prevenzione l’ordinanza non prevede deroghe, neanche per il personale viaggiante o l’equipaggio dei mezzi di trasporto, che sono tenuti, pertanto, a rispettarla.
L’ordinanza, inoltre ha aggiunto la Colombia, nella lista dei Paesi più “a rischio Covid-19” indicati nell’Elenco F dell’allegato 20 al DPCM 7 agosto u.s., per i quali vige il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale (salvo specifiche deroghe) in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti. Si rammenta, infine, che ai sensi del richiamato DPCM, gli spostamenti verso i Paesi indicati nell’ Elenco F, tra i quali è ricompresa, oggi, anche la Colombia, possono avvenire, salvo alcune limitate eccezioni, esclusivamente per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
DECRETO AGOSTO
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15 agosto.
Tra le misure di maggiore interesse:
- Proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali.
- Sgravi contributivi per incentivare l’occupazione (anche per le assunzioni a tempo determinato limitatamente al settore del turismo)
- Nuove previsioni di moratoria fiscale e contributiva (rateizzazione del 50 per cento fino a 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2021) – si applicano alle sole sospensioni di tasse e contributi già disposte per il periodo marzo-maggio.
- Per contribuenti soggetti agli ISA e autonomi in regime forfettario – che abbiano registrato una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 – prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dei redditi e dell’IRAP.
- Per il turismo, viene sospesa anche la seconda rata IMU, ma dalla sospensione restano esclusi pubblici esercizi (ristorazione e bar), porti turistici, agenzie di viaggio e tour operator. ù
- Per i pubblici esercizi, TOSAP e COSAP sono sospese sino a fine anno. ì
- Proroga della moratoria di mutui e prestiti dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
- Contributi per la filiera della ristorazione e il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici delle città d’arte con risorse MIPAF (in attesa di decreto attuativo per verificarne modalità e intensità)
- Estensione al mese di giugno (ed al mese di luglio per le attività turistico ricettive solo stagionali) del tax credit per le locazioni commerciali ed i contratti d’affitto d’azienda
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
Si ricorda che il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza.