Somministrazione all’interno di pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende in zona rossa o arancione. Il RISCONTRO della PREFETTURA di GORIZIA.
Alla luce dei numerosi dubbi che si generano intorno alla possibilità di effettuare somministrazione all’interno di pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende anche in zona Rossa o Arancione, abbiamo formulato specifico quesito alla Prefettura di Gorizia, che ha confermato l’indirizzo già espresso dal Ministero degli Interni:
- SI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA CON CONTRATTO (TIPO MENSA) ANCHE IN ZONA ROSSA O ARANCIONE
- PRESTAZIONE CONSENTITA SIA A LAVORATORI DI CANTIERE CHE A LAVORATORI DI UFFICI
- NO ALLA SOMMINISTRAZIONE IN RISTORANTE A PROFESSIONISTI O PARTITE IVA
Il Ministero dell’Interno (nota prot. n. 004779 del 22.01.2021), ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 – disposizione relativa alla c.d. “area arancione” (valida anche in “area rossa”) deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
La nota precisa che per agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di detta attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:
- copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
- elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio
Tale indicazione esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista o di un titolare di partita IVA,o semplicemente nell’ambito di una convenzione “Buoni Pasto”, in quanto in tal caso la situazione non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.
Si sottolinea che questa indicazione supera la precedente e più restrittiva interpretazione, e il servizio può dunque in base a questa nota essere garantito a tutti i lavoratori di azienda, ove sussista l’elemento di collettività a cui la prestazione è erogata. Indipendentemente, per esempio, dal fatto che i lavoratori operino in un cantiere o in un ufficio.
Nell’augurare buon lavoro dunque a chi è nelle condizioni di applicare questa interpretazione, vi raccomandiamo sempre massima prudenza nell’adozione delle misure di prevenzione del contagio, a tutela vostra, dei vostri collaboratori, delle vostre famiglie, e dei vostri clienti.