Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel riservarci di tornare anche con successive comunicazioni sui vari temi affrontati con il provvedimento, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse per tutti i nostri settori di riferimento.
Contributo a fondo perduto
È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019.
Il contributo è pari a una percentuale della differenza di fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.
I soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019 accedono al beneficio anche in difetto del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivo, nella misura minima prevista.
Le imprese potranno scegliere tra bonifico e credito d’imposta.
Modalità dettagliate di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, e seguiranno dunque indicazioni aggiornate. Ma come per gli altri provvedimenti governativi l’istanza deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
Integrazione salariale
Il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) è consentito per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Sospensione dei licenziamenti
Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale sono preclusi fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Consulta il provvedimento completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/22/70/sg/pdf
AGGIORNAMENTO DD 24.3.2021:
Con particolare riferimenti al “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha già predisposto un’apposita Guida Operativa (che si allega per opportuna conoscenza) molto chiara e operative fissato i termini di trasmissione dell’istanza, che potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021:
Per consultare la Guida: