COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA
Entrano inoltre in vigore le misure aggiuntive previste dal DPCM approvato ieri 12.3.2021
A causa dell’aggravarsi dei parametri di monitoraggio dell’incidenza del contagio da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, a partire da lunedì 15 marzo, e per almeno 15 giorni, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale e le misure previste per le zone gialle, si applicano le seguenti ulteriori misure da ZONA ROSSA (ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021):
Spostamenti (art. 40)
- Confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Sempre possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza ove consentita, rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Vietato recarsi in visita in un’altra abitazione privata, neppure nei limiti di due persone (con un’eccezione introdotta dal DPCM di ieri per le festività pasquali, si veda punti successivi).
- Per i trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni previste per le zone gialla e arancione.
Attività motoria e attività sportiva (art. 41)
- Sospese tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto.
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto.
Scuole (art. 43)
Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)
Attività sospese, anche se svolte in spazi all’aperto.
Attività commerciali al dettaglio (art. 45)
- SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita (anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi).
- CHIUSI I MERCATI, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)
- SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (segue a breve nota specifica sulla possibilità di svolgere servizio mensa nei ristoranti).
- Sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
- Sempre consentita la ristorazione con consegna a DOMICILIO, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)
SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere, che dovranno restare CHIUSI).
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM DI IERI e valide dal 15 marzo al 6 aprile
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato ieri nuove misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:
- l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle Regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
- Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni (e NON nelle zone rosse), sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Solo in queste 3 giornate però, anche nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Vi invitiamo come sempre di considerare indicativa e non esaustiva la presente nota, rimandando agli atti completi sempre accessibili al seguente indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13
e alle nostre note di approfondimento riservate agli associati.
Riferimenti normativi:
Ordinanza del Ministero della Salute dd 13.3.2021