Alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno d.d. 10.8.2021, si predispone il presente chiarimento sugli ambiti di obbligatorietà e verifica del GREEN PASS:
- NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE CON GREEN PASS VALIDO
- NUOVO MODELLO DI DELEGA AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
- OBBLIGO di GREEN PASS per i clienti che partecipano a spettacoli di MUSICA DAL VIVO
- il gestore NON è tenuto a verificare ANCHE l’identità di un cliente, ma SOLO la validità del Green Pass, ad eccezione dei casi in cui emerga una palese incongruenza. Riportiamo in questo caso in modo integrale quanto chiarito con la circolare: “(…) la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“.
- l’accertamento dell’identità deve essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo nei confronti di terzi;
- in caso di richiesta da parte del verificatore, il cliente è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento
- saranno intensificati i controlli a campione da parte delle forze dell’ordine o steward addetti alla vigilanza (muniti di c.d. patentino, e iscritti nell’elenco tenuto dalle Prefetture)
- NOTA BENE – In caso di mancata corrispondenza tra identità del cliente e intestazione del Green Pass a seguito dei controlli, la sanzione sarà ovviamente a carico del solo cliente!
In data 12.8.21 la Prefettura di Gorizia chiarisce che:
il PURO TRATTENIMENTO (accompagnamento, allietamento, sottofondo musicale, in forma assolutamente complementare all’attività prevalente di somministrazione o ristorazione dunque) con musica dal vivo NON fa scattare l’obbligo di Green Pass per i partecipanti / clienti / avventori all’esterno.
Indispensabile però con l’occasione ricordare che un trattenimento viene INVECE considerato “spettacolo” (anche con obbligo di Green Pass dunque) quando ricorra ANCHE UNO SOLO dei seguenti requisiti:
- la partecipazione di artisti di fama;
- pubblicizzazione dell’attività musicale offerta;
- complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni tecniche a servizio dell’intrattenimento musicale;
- il pagamento di un biglietto d’ingresso;
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica (IN NESSUN CASO AL MOMENTO CONSENTITA)
- l’aumento dei prezzi delle consumazioni;
- trasformazione della configurazione interna del locale;
- rilevante numero di persone che accedono al locale;
Con queste rassicurazioni (scritte), comunichiamo pertanto che il puro TRATTENIMENTO anche in presenza di musica dal vivo NON FA SCATTARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS ANCHE ALL’ESTERNO.