In allegato si invia una sintesi di tutti i provvedimenti contenuti nel DPCM dd 14.1.21.
Le misure sono in vigore da domani 16 gennaio e fino al 5 marzo, e si confermano come anticipato misure differenziate per 3 fasce di rischio: a rischio standard (giallo) e a rischio elevato (arancione) o di massima gravità (rosso).
Il Ministro della Saluta firmerà una nuova ordinanza in vigore a partire da domenica 17 gennaio. E che prevede il passaggio in zona ARANCIONE per la Regione FVG. Ricordiamo che l’Ordinanza avrà effetto per non meno di 14 giorni.
Nella giornata di domani 16 gennaio la regione resta pertanto in zona gialla. Gli effetti sono più evidenti sui pubblici esercizi, che, nella sola giornata di domani:
- potranno restare aperti, fino alle 18.00, anche per la somministrazioone
- per l’asporto fino alle 22
- ma per effetto del DPCM in vigore già domani divieto di ASPORTO DOPO LE ORE DI 18.00 per le attività con CODICE ATECO PREVALENTE 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e anche attività con CODICE ATECO PREVALENTE 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
- consegna a domicilio senza limitazioni di orario per tutte le tipologie di attività.
ATTENZIONE – L’Ordinanza FVG n. 45/2020 ha invece effetto fino ad oggi, pertanto nella giornata di domani decade l’obbligo di consumare al tavolo dopo le 11.00 nei pubblici esercizi.
Rimandando alla lettura completa della sintesi per un maggiore dettaglio, riprendiamo nuovamente di seguito le principali novità del nuovo DPCM:
Si conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Da sabato 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sono in vigore le seguenti misure:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.
Vai al testo completo del DPCM d.d. 14.1.2020 – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf