Come noto l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, ha individuato una serie di servizi e attività ai quali possono accedere solo i clienti muniti della Certificazione verde COVID-19, e tra questi alcune di specifico interesse per il settore ricettivo, e nel dettaglio
· servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
· piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
· centri termali
COMUNICARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS AL CLIENTE
L’obbligo di possesso e verifica del GREEN PASS va per tanto comunicato esplicitamente alla clientela. A questo scopo inviamo primi CARTELLI UTILI per segnalare le aree aziendali in cui l’accesso è consentito solo alle persone munite di “Green Pass”, realizzati da Federalberghi in due lingue (italiano e inglese) ed in due formati (A4 orizzontale e A4 verticale).
VERIFICA DEL GREEN PASS E PRIVACY
Si allega inoltre un modello che può essere utilizzato per delegare ad un terzo incaricato le funzioni di verificatore. Se è vero infatti che si tratta di un obbligo di legge, e la complessa normativa privacy vi è dunque in qualche modo “subordinata”, l’obbligo ricade in capo al solo titolare, e il personale deve pertanto essere espressamente delegato per non ricadere nel campo di applicazione delle norme sul trattamento dei dati.
CHIARIMENTI IN ARRIVO
Ci riserviamo tuttavia di fornire ulteriori aggiornamenti in merito ai riflessi che la disposizione comporta sui servizi di ristorazione destinati alle persone alloggiate nelle strutture ricettive (oggetto di una richiesta di chiarimenti inviata da Federalberghi al Governo, sui cui l’ufficio legislativo Confcommercio si esprime per ora in questi termini, che riportiamo integralmente:
E’ evidente che nel caso in cui il ristorante della struttura ricettiva effettui il servizio di ristorazione nei riguardi di clienti che non siano ivi alloggiati, lo stesso si troverà a svolgere un’attività assimilabile a quella delle altre attività dei servizi di ristorazione di cui all’art. 4 del D.L. 52/2021 e alle quali, ai sensi di quanto previsto dal nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. a), i clienti possono accedere solo se muniti di una certificazione verde COVID-19 (per il consumo al tavolo, al chiuso). Dal tenore del citato art. 9-bis, tuttavia, non è chiaro se la medesima disciplina debba applicarsi anche nel caso in cui il servizio di ristorazione sia prestato nei confronti dei soli ospiti della struttura. Si tratta di un aspetto riguardo al quale è necessario attendere un chiarimento ufficiale, già sollecitato anche da Federalberghi, e che è stato oggetto di alcune prime aperture da parte di rappresentanti del Governo.
Modulo Delega controllo Gree Pass