L’ingresso della Regione FVG in zona bianca è confermato!
La conferma è per ora resa pubblica con Comunicato ufficiale del Ministero della Salute, che firmerà in serata l’Ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 31 maggio.
Riassumiamo con la presente i provvedimenti attualmente in vigore:
IN ZONA BIANCA
RESTANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE relativi a:
- utilizzo delle mascherine
- frequente igienizzazione delle mani
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per scongiurare assembramenti (e quindi capienze MASSIME contingentate)
- areazione e sanificazione degli ambienti
- applicazioni delle misure previste nelle LINEE GUIDA definite settore per settore
- attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali
DECADONO TUTTE LE LIMITAZIONI ORARIE (alla circolazione e alle attività)
POSSONO ESSERE RIPRESE TUTTE LE ATTIVITA’ con la sola eccezione di quelle di ballo (sia in discoteche che in altri locali, al chiuso o all’aperto).
Per quanto riguarda il punto 5 – LINEE GUIDA vi raccomandiamo di visualizzare la nostra nota e scaricare e rivedere le linee guida aggiornate in vigore ADESSO nel vostro settore di specifico riferimento:
Riferimenti normativi: ESTRATTO DEI PROVVEDIMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE PER LA ZONA BIANCA
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
ART. 1 c. 5
Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti (è il c.d. coprifuoco)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
ART. 1
Restano in vigore le misure generiche relative a dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento:
- E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
- Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
- E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
(…)
- L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.
ART. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
- Sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
ART. 7
Zone Bianche (…) cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita’ ivi disciplinate. A tali attivita’ si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonche’ dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
ALLEGATO 19 – Misure igienico-sanitarie resta in vigore ed è richiamato espressamente.
CHIARIMENTI ULTERIORI
FESTE E CERIMONIE
30.5.2021 – Con comunicato congiunto Conferenza Stato-Regioni e Ministero della Salute è stato inoltre ufficializzato un chiarimento in merito alle feste conseguenti a cerimonie, che riportiamo integralmente:
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo.
Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma.
Ricordiamo che la certificazione verde, a livello nazionale, consiste in una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
- il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.