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Confcommercio Gorizia

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Emergenza COVID-19

Marzo 24, 2021 by Redazione

CONFCOMMERCIO “PUNTA” SUL FUTURO DELLE IMPRESE

Al via oggi, su tutti i canali social della Confederazione, la campagna nazionale di Confcommercio, Il Futuro non (si) chiude. Un messaggio forte per la ripartenza delle attività economiche. Coinvolte tutte le Associazioni e le Federazioni del sistema confederale. 

Un segnale forte per far sentire la voce delle imprese che stanno pagando un conto pesantissimo alla pandemia ma che non vogliono arrendersi e chiedono, in sicurezza, di poter ripartire. Questo il senso della campagna nazionale di Confcommercio, “Il Futuro non (si) chiude”, che parte oggi su tutti i canali social della confederazione (#ConfcommercioCè) coinvolgendo tutto il sistema delle associazioni territoriali e delle federazioni che, nell’ambito di un unico format, svilupperanno iniziative proprie per far passare in modo ancora più capillare il messaggio di Confcommercio al Governo: ristori più robusti e tempestivi per il settore. Ad accompagnare visivamente lo slogan della campagna, ci saranno un video e scatti fotografici d’autore per mostrare, nel modo più realistico possibile, gli effetti della pandemia soprattutto nel commercio, nel turismo e nella cultura.

I “numeri”  della crisi

Nel 2020 secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, sono andati persi 160 miliardi di euro di Pil e quasi 130 miliardi di consumi e sono sparite dal mercato circa 300mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi, di cui circa 240mila esclusivamente a causa della pandemia, e 200mila attività professionali. (vedi allegato “Imprese e pandemia: scenari e numeri della crisi“). Tra i settori più colpiti, la ristorazione con perdite di fatturato pari a 38 miliardi, la filiera del turismo con una perdita di valore della produzione di 100 miliardi (oltre 13 miliardi di fatturato in meno solo nel comparto ricettivo), il settore abbigliamento e calzature con 20 miliardi di consumi in meno e il comparto culturale e ricreativo dove, tra cinema e spettacoli dal vivo (musica, teatro, lirica, danza), le perdite hanno superato 1 miliardo.

Il Pnrr e le proposte di Confcommercio

Oltre alla campagna social e alle iniziative territoriali, che sono elementi di protesta e richiesta di attenzione, nell’iniziativa nazionale di Confcommercio c’è anche l’elemento di proposta: un contributo (vedi allegato “Vertenza Terziario”)  per la definizione di un possibile piano di riforme e investimenti che utilizzi al meglio il PNRR. Undici punti che coprono diversi ambiti, dalla riforma fiscale all’accesso al credito, da turismo e cultura passando per la mobilità sostenibile fino ad arrivare al lavoro autonomo professionale.

https://www.confcommercio.it/-/campagna-il-futuro-non-si-chiude

Filed Under: Comunicati Stampa, Emergenza COVID-19, Eventi, In evidenza, Mondo Confcommercio Gorizia

Marzo 22, 2021 by Redazione

MENSA o RISTORANTE? Interpretazione della Prefettura di Gorizia

Somministrazione all’interno di pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende in zona rossa o arancione. Il RISCONTRO della PREFETTURA di GORIZIA.

Alla luce dei numerosi dubbi che si generano intorno alla possibilità di effettuare somministrazione all’interno di pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende anche in zona Rossa o Arancione, abbiamo formulato specifico quesito alla Prefettura di Gorizia, che ha confermato l’indirizzo già espresso dal Ministero degli Interni:

  • SI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA CON CONTRATTO (TIPO MENSA) ANCHE IN ZONA ROSSA O ARANCIONE
  • PRESTAZIONE CONSENTITA SIA A LAVORATORI DI CANTIERE CHE A LAVORATORI DI UFFICI
  • NO ALLA SOMMINISTRAZIONE IN RISTORANTE A PROFESSIONISTI O PARTITE IVA

Il Ministero dell’Interno (nota prot. n. 004779 del 22.01.2021), ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 – disposizione relativa alla c.d. “area arancione” (valida anche in “area rossa”) deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.

La nota precisa che per agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di detta attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:

  •         copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
  •         elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio

Tale indicazione esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista o di un titolare di partita IVA,o semplicemente nell’ambito di una convenzione “Buoni Pasto”, in quanto in tal caso la situazione non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.

Si sottolinea che questa indicazione supera la precedente e più restrittiva interpretazione, e il servizio può dunque in base a questa nota essere garantito a tutti i lavoratori di azienda, ove sussista l’elemento di collettività a cui la prestazione è erogata. Indipendentemente, per esempio, dal fatto che i lavoratori operino in un cantiere o in un ufficio.

Nell’augurare buon lavoro dunque a chi è nelle condizioni di applicare questa interpretazione, vi raccomandiamo sempre massima prudenza nell’adozione delle misure di prevenzione del contagio, a tutela vostra, dei vostri collaboratori, delle vostre famiglie, e dei vostri clienti.

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Marzo 22, 2021 by Redazione

Approvato il DL SOSTEGNI – primi dettagli

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel riservarci di tornare anche con successive comunicazioni sui vari temi affrontati con il provvedimento, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse per tutti i nostri settori di riferimento.

Contributo a fondo perduto
È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019.

Il contributo è pari a una percentuale della differenza di fatturato:
a)    60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
b)    50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c)    40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d)    30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e)    20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019 accedono al beneficio anche in difetto del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivo, nella misura minima prevista.

Le imprese potranno scegliere tra bonifico e credito d’imposta. 

Modalità dettagliate di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, e seguiranno dunque indicazioni aggiornate. Ma come per gli altri provvedimenti governativi l’istanza deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,

Integrazione salariale
Il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) è consentito per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Sospensione dei licenziamenti
Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale sono preclusi fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Consulta il provvedimento completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/22/70/sg/pdf

AGGIORNAMENTO DD 24.3.2021:

Con particolare riferimenti al “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha già predisposto un’apposita Guida Operativa (che si allega per opportuna conoscenza) molto chiara e  operative fissato i termini di trasmissione dell’istanza, che potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021:

Per consultare la Guida:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca

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Marzo 14, 2021 by Redazione

Nuovi Ristori FVG: domande on-line al via il 18 marzo 2021

E’ stata pubblicata la modulistica per la presentazione della domanda di contributo in oggetto:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA10/

Beneficiari:

Sono individuati sulla base di 3 criteri:

  1. Essere imprese risultanti attive alla data del 23 febbraio 2020 e ancora attive alla data di presentazione della domanda a valere sulla linea contributiva. Le imprese stagionali possono presentare domanda anche se sono nel periodo di inattività.
  1. Avere codice ATECO (in Allegato) incluso tra quelli ammissibili a contribuzione,  individuati tra le seguenti aree:
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO E COMMERCIO AMBULANTE
  • AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO (alimentare, tessile e nca)
  • FABBRICAZIONE E CONFEZIONAMENTO (legato all’abbigliamento)
  • FILIERA RISTORAZIONE
  • FILIERA EVENTI (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.)
  • FILIERA TRASPORTO PERSONE/AGENZIE VIAGGIO/GUIDE
  • FILIERA PUBBLICITA’
  • FILIERA ATTIVITA’ SPORTIVE
  1. Aver subito una perdita di fatturato uguale o maggiore al 30% (oggetto di autocertificazione), calcolato su un confronto tra il fatturato medio mensile del periodo:
  • 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020
  • 1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021

 Modalità di presentazione della domanda:

  • Domande presentate a partire dalle ore 8 del 18 marzo fino alle ore 20 del 29 marzo
  • Potrà essere presentata esclusivamente on line, con riconoscimento digitale del titolare /legale rappresentante dell’impresa o suo intermediario delegato con procura.
  • La domanda non richiede marca da bollo
  • Dotazione complessiva 21,4 milioni di euro
  • l’intensità del contributo varia in base all’ATECO  (contributo minimo 500 euro)

 

Per informazioni sulle modalità di accesso al nostro servizio di consulenza per la predisposizione della pratica: comunicazione@confcommerciogorizia.it

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Marzo 14, 2021 by Redazione

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA – con misure aggiuntive fino al 6 aprile

COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA

Entrano inoltre in vigore le misure aggiuntive previste dal DPCM approvato ieri 12.3.2021

 

A causa dell’aggravarsi dei parametri di monitoraggio dell’incidenza del contagio da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, a partire da lunedì 15 marzo, e per almeno 15 giorni, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale e le misure previste per le zone gialle, si applicano le seguenti ulteriori misure da ZONA ROSSA (ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021):

 

Spostamenti (art. 40)

  • Confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Sempre possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza ove consentita, rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Vietato recarsi in visita in un’altra abitazione privata, neppure nei limiti di due persone (con un’eccezione introdotta dal DPCM di ieri per le festività pasquali, si veda punti successivi).
  • Per i trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni previste per le zone gialla e arancione.

 

Attività motoria e attività sportiva (art. 41)

  • Sospese tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto.

 

Scuole (art. 43)

Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)

Attività sospese, anche se svolte in spazi all’aperto.

 

Attività commerciali al dettaglio (art. 45)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita (anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi).
  • CHIUSI I MERCATI, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

 

Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)

  • SOSPESE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (segue a breve nota specifica sulla possibilità di svolgere servizio mensa nei ristoranti).
  • Sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a DOMICILIO, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con ASPORTO, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)

SOSPESE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere, che dovranno restare CHIUSI).

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM DI IERI e valide dal 15 marzo al 6 aprile

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato ieri nuove misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle Regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
  • Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni (e NON nelle zone rosse), sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Solo in queste 3 giornate però, anche nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

Vi invitiamo come sempre di considerare indicativa e non esaustiva la presente nota, rimandando agli atti completi sempre accessibili al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

e alle nostre note di approfondimento riservate agli associati.

Riferimenti normativi:

DPCM dd 2.3.2021

DL dd 12.3.2021

L. 29 dd 12.3.2021

Ordinanza del Ministero della Salute dd 13.3.2021

 

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Marzo 5, 2021 by Redazione

SIAE – Proroga e riduzioni sul rinnovo abbonamenti musica d’ambiente

Tenuto conto del perdurare dell’emergenza e dei provvedimenti di chiusura che colpiscono molte categorie, e rispondendo (anche se solo parzialmente) alle richieste formulate dalle nostre federazioni, SIAE ha definito una scala di RIDUZIONI delle tariffe per musica d’ambiente per l’anno 2021, differenziate per settore di attività.

SIAE ha inoltre prorogato al 30 giugno 2021 la scadenza dei termini per il pagamento dell’abbonamento annuale (con la sola esclusione del settore ALIMENTARE) e al 31 luglio 2021 quella per il pagamento dell’abbonamento stagionale.

Ricordiamo che sulle tariffe base così ridefinite gli associati Confcommercio Gorizia hanno diritto all’applicazione della convenzione Confcommercio (che prevede un’ulteriore scontistica).

  • Per usufruire della convenzione è necessario presentare la dichiarazione associativa rilasciata dalla scrivente contestualmente al pagamento della quota associativa 2021 (anche in forma rateizzata).
  • E’ come sempre ppossibile rinnovare l’abbonamento SIAE presso gli sportelli territoriali, ma anche on line previa registrazione all’indirizzo https://www.siae.it/servizi-online
  • Anche online sarà possibile applicare la convenzione Confcommercio, ma verrà richiesto di allegare scansione della dichiarazione timbrata Confcommercio Gorizia (che possiamo inviare via mail naturalmente).

Si riporta di seguito il dettaglio settore per settore dei nuovi termini fissati da SIAE:

Settore Alberghiero ed Extralberghiero (es. hotel, alberghi, campeggi):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione forfettaria del 32,5% (già riconosciuta nel 2020);
  • per le strutture che hanno sospeso totalmente l’attività, l’importo da erogare a Siae verrà computato sulla tariffa standard per il solo periodo di eventuale apertura nel corso del 2021. Questo beneficio non vale in caso di apertura intermittente (es. solo weekend);
  • riduzione dal 20% al 10% della maggiorazione sugli abbonamenti mensili (max 2 mensilità consecutive), a valere sulla tariffa standard.

Pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande (es. bar, ristoranti):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione del 15% dell’importo per diritto d’autore (da conteggiare sulla cifra complessiva, alla quale poi togliere lo sconto associativo).

NON Alimentare (es. commercio al dettaglio, artigiani, parrucchieri, centri commerciali, ecc…):

  • termine rinnovo differito al 30 giugno 2021;
  • riduzione del 5% dell’importo per diritto d’autore (da conteggiare sulla cifra complessiva, alla quale poi togliere lo sconto associativo).

ATTIVITA’ CHIUSE per DPCM e Abbonamenti stagionali

  • Putte le attività chiuse a prescindere dai fattori di rischio regionali (palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, teatri, sale da gioco, sale scommesse, ecc…), al momento della riapertura l’importo dovuto verrà computato sulla tariffa standard per il solo periodo di eventuale apertura nel corso del 2021.
  • Per gli abbonamenti stagionali si rinvia a nuove comunicazioni a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.

Alimentare (rivendita generi alimentari, anche GDO):

  • termine confermato al 30 aprile 2021;
  • nessuna riduzione prevista.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si invia

Cordiali saluti.

Rif. Circolare SIAE 190 del 4 marzo 2021

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Marzo 3, 2021 by Redazione

DPCM e Ordinanza FVG – In tutta la regione didattica a distanza per medie, superiori e università. Province di Gorizia e di Udine in ZONA ARANCIONE per 15 giorni

Con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5/2021 sono adottate in Friuli Venezia Giulia le seguenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19:

  1. A partire da lunedì 8 marzo e fino al 20 marzo scuole chiuse e didattica a distanza al 100% per le classi medie, superiori e università.
  2. Nei territori provinciali di Udine e Gorizia già a partire da SABATO 6 marzo (non venerdì dunque) e fino al 21 marzo applicazione delle misure da zona arancione.

Ricordiamo che in base al DPCM dd 2.3.2021 (testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg ) le misure in questione prevedono:

  • consentiti esclusivamente gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • consentiti in deroga gli spostamenti da comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, ma per una distanza non superiore a 30 km esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • consentito l’asporto fino alle 22, ad eccezione dei bar con ATECO 56.30 dove l’asporto è consentito fino alle 18
  • sempre consentite le consegne a domicilio
  • si raccomanda di limitare gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità
  • sospese attività di mostre, musei, cinema, teatri, anche nel caso di spettacoli all’aperto

L’Ordinanza è consultabile nella sua versione integrale al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_dd_03_03_2021.pdf

 

 

DPCM dd 2.3.2021. Misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Ma si conferma fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

 

Sintesi delle principali novità e delle misure confermate:

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli già in vigore per il settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Si conferma la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Si conferma il divieto di asporto dopo le 18, ma esclusivamente per i bar con ATECO 56.30

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Febbraio 6, 2021 by Redazione

CAPIENZA di NEGOZI, UFFICI, PUBBLICI ESERCIZI e altre attività aperte al pubblico

Per quanto riguarda le capienze delle attività aperte al pubblico, Le misure di contenimento del contagio in vigore a livello nazionale (ultimo DPCM) prevedono attualmente quanto segue.

L’Ordinanza Regionale in vigore NON fa infatti riferimento a misure più restrittive.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Viene inoltre nuovamente, anche nell’ultimo DPCM, richiamato il “vecchio” Allegato 11, che prevede:

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  1. a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  2. b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  3. c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Resta la misura che consente il consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo,  ad eccezione del caso in cui siano tutti conviventi

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute

 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). ▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

SERVIZI ALLA PERSONA

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

AD INTEGRAZIONE DELLE SPECIFICHE MISURE RESTA IN OGNI CASO SEMPRE OBBLIGATORIO MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO,

E NELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO COMUNICARE TALE OBBLIGO ALLA CLIETELA (ANCHE CON L’UTILIZZO DI CARTELLI).

Vi invitiamo come sempre a considerare indicative e non esaustive le nostre note di sintesi, e a non esitare a contattarci per ogni chiarimento o specifica esigenza della vostra attività.

Ricordiamo con l’occasione che misure specifiche per tutti i settori di attività, da integrare con provvedimenti adottati di volta in volta con DPCM o Ordinanze, restano le Linee Guida per la Riapertura consultabili nella versione più aggiornata in vigore al seguente indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/LineeGuidaRiaperturaAttivitaProduttive_09_07_2020.pdf

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Gennaio 31, 2021 by Redazione

Il FVG rientra in ZONA GIALLA

Il FVG rientra in ZONA GIALLA lunedì 1 febbraio (NON DOMENICA 31 come erroneamente comunicato da alcuni media)

 

Con l’entrata in vigore della zona gialla:

  • I pubblici esercizi possono riaprire per la somministrazione nel locale dalle 5.00 alle 18.00
  • È nuovamente consentito lo spostamento tra Comuni

Ricordiamo che per effetto del DPCM dd 14.1.2021 restano in vigore fino al prossimo 5 marzo altre misure tra le quali:

  • Vietati gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00, salvo per motivi di comprovata necessità
  • Vietati gli spostamenti tra regioni, salvo per motivi di comprovata necessità
  • Sempre vietato l’asporto dopo le ore 18.00 per le attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e anche attivita con CODICE ATECO PREVALENTE 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • Nelle altre attività asporto consentito fino alle 22
  • consegna a domicilio senza limitazioni di orario per tutte le tipologie di attività
  • Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
  • Centri commerciali chiusi nelle giornate festive e prefestive

In allegato rinnoviamo con l’occasione una più estesa sintesi delle misure previste dal DPCM in vigore.

Ordinanza FVG n. 3/2021

Ad integrazione di quanto previsto dal DPCM in vigore e riassunto nella nostra comunicazione in inoltro, da lunedì 1° febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano anche le misure previste dall’Ordinanza regionale appena pubblicata, che prevede tra l’altro:

  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11, sia all’interno che all’esterno del locale
  • È SEMPRE vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
  • È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili (…); nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro

(ATTENZIONE – AL TAVOLO LA MASCHERINA VA SEMPRE INDOSSATA ad eccezione che per il tempo strettamente necessario alla consumazione). Resta sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

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Gennaio 28, 2021 by Redazione

CONFIDI VENEZIA GIULIA: Liquidità con GARANZIA 100% per pubblici esercizi – Abbattimento commissioni di garanzia.

“RISTO HELP” – E’ L’OPERAZIONE SPECIALE CONFIDI VENEZIA GIULIA PER LIQUIDITA’ STRAORDINARIA A SUPPORTO DI BAR E RISTORANTI PER EMERGENZA COVID-19

Anche in considerazione del perdurare delle limitazioni a danno di ristoranti e bar del nostro territorio, Confidi Venezia Giulia ha deliberato  una linea di intervento speciale a sostegno delle imprese della categoria, destinando un plafond pari a 2 milioni di euro di garanzie al 100% a sostegno dei finanziamenti di liquidità concessi dagli istituti di credito convenzionati, a tassi il più possibile favorevoli.

L’importo finanziabile è pari ad un massimo del 25% del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio o presunto se si tratta di nuove attività, sino all’importo massimo di 50.000 euro.

Le imprese che hanno già beneficiato di interventi del Confidi Venezia Giulia su operazioni speciali legate all’emergenza per il coronavirus, potranno richiedere l’ulteriore sostegno per la quota ancora disponibile in rapporto all’ammontare massimo finanziabile di quest’ultima iniziativa.

La durata massima dei finanziamenti, con rientri liberamente concordati tra le parti, è paria 60 mesi comprensivi di eventuale preammortamento sino a 24 mesi.

Modulistica e modalità di presentazione della domanda verranno pubblicate a breve.

Sono intanto disponibile per informazioni preliminari.

Si segnala con l’occasione che è già operativo anche il seguente CONTRIBUTO:

CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA CONFIDI

 

Con contributo della Regione FVG, le PMI o i liberi professionisti con sede legale o unità operativa nel territorio regionale, che richiedono finanziamenti di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un contributo integrativo per l’abbattimento delle commissioni di garanzia, stabilito dal Confidi Venezia Giulia nella misura del 50% del loro importo.

Per accedere alla contribuzione integrativa, il beneficiario dovrà presentare, unitamente alla domanda di concessione garanzia, specifica richiesta sul modello scaricabile nell’area download del sito Confidi Gorizia.

Il contributo (ammontare al netto di ritenuta del 4%) sarà concesso, previa disponibilità dei fondi, in sede di delibera della Richiesta di Garanzia e comunicato tramite medesima lettera di concessione.

L’erogazione del contributo avverrà solo in seguito al perfezionamento della garanzia ed al versamento delle relative commissioni dovute al Confidi Venezia Giulia.

Riferimenti Normativi: articolo 4, comma 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, all’art. 2 comma 11 di cui alla Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 27 Marzo 2020

 

T. 0481582811

 

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Gennaio 21, 2021 by Redazione

Prossime scadenze e comunicazioni utili su tributi comunali e provvedimenti COVID

TOSAP (o COSAP) – ESENZIONE

Proroga esenzione Tosap e Cosap dal 1° gennaio al 31 marzo 2021: Il provvedimento è introdotto dalle modifiche al decreto Ristori apportate durante l’iter di conversione in legge.

 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ – NUOVI REGOLAMENTI

ATTENZIONE – Dal 1° gennaio 2021 l’imposta comunale sulla pubblicità è stata sostituita dal nuovo canone unico patrimoniale.

Le amministrazioni comunali sono impegnate nell’adeguamento dei regolamenti. Gli avvisi di pagamento per i mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, eccetera) saranno inviati dal concessionario solo dopo l’approvazione delle nuove tariffe e con una nuova scadenza fissata dal regolamento.
Nel caso in cui fossero stati effettuati dei versamenti sul 2021, si procederà a compensazione ed eventuale conguaglio. Ma si consiglia di attendere la comunicazione del concessionario di riferimento.

 

CANONE SPECIALE RAI

Al momento non si ha comunicazione di proroghe o riduzioni. Il termine per il pagamento del canone annuale resta pertanto ad oggi quello del 31 gennaio 2021.

Modalità di pagamento: http://www.canone.rai.it/speciali/Rinnovi.aspx

Tariffe:  http://www.canone.rai.it/speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due

AGGIORNAMENTO  dd 17.2.21

Canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 – delibera del cda RAI del 16 febbraio 2021 – emendamenti al decreto “milleproroghe”.

Come noto Federalberghi ha chiesto in più occasioni di esonerare dal pagamento del canone RAI le imprese turistico ricettive che sono state duramente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, evidenziando come la gran parte di tali imprese, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte.

Il consiglio d’amministrazione della RAI, nella seduta del 16 febbraio 2021, ha differito al 31 marzo 2021, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021.

La delibera, che conferma quanto preannunciato da Federalberghi con la circolare n. 44 del 2021, concede di fatto una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione e consente di attendere le decisioni che saranno assunte sull’argomento dal Governo e dal Parlamento.

La materia potrebbe essere definita già nei prossimi giorni, quando le Commissioni I e V della Camera dei deputati esamineranno alcuni emendamenti al decreto-legge “milleproroghe”, presentati su istanza di Federalberghi, che propongono di esonerare le imprese turistico ricettive dal pagamento del canone speciale dovuto per l’anno 2021.

AGGIORNAMENTO  dd 26.3.21

Canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 – ULTERIORE PROROGA del termine per il pagamento

Il consiglio d’amministrazione della RAI dd 25.3.2021 ha differito al 31 maggio 2021 il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno in corso.

Questo ulteriore slittamento consente di attendere le decisioni che saranno assunte in merito all’importo cel canone 2021: ricordiamo infatti che ad oggi è stata decretata una riduzione delle tariffe pari al 30%, ma le nostre federazioni di riferimento ribadiranno la richiesta di ESONERARE dal pagamento le attività più colpite dalle restrizioni nel corso del 2020 e 2021.

Il consiglio è pertanto di attendere l’evoluzione normativa prima di procedere al pagamento.

ABBONAMENTO SIAE – PROROGA

Si informa che in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 aprile 2021.

Fermo restando che non sono previsti aumenti nelle tariffe, le nostre federazioni sono impegnate nel chiedere una revisione degli importi sulla base delle effettive giornate di attività.

 

SCF

Restano per ora confermate le scadenze della campagna 2021 SCF e le raccolte differiscono per tipologia di esercizio.

Esercizi commerciali: entro il 28 Febbraio 2021, tramite SCF

Acconciatori / Estetisti, Pubblici esercizi, Strutture ricettive: entro il 31 Maggio 2021, tramite SIAE

 

RicordIamo con l’occasione che sia l’abbonamento SIAE che quello SCF prevedono tariffe scontate fino al 30% per gli associati Confcommercio Gorizia per l’anno in corso.

In considerazione della straordinarietà del momento, seguono comunicazioni sulla modalità di pagamento e rateizzazione della nostra quota annuale per consentirvi di usufruire regolarmente delle convenzioni.

 

IMU 2020 – ESENZIONI connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)

In conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l’esenzione dal versamento dell’acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

Si rimanda a nota dedicata per verificare nello specifico settori e requisiti ma ATTENZIONE: l’esenzione NON OPERA IN AUTOMATICO, ma è invece necessario COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE:

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
  • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

Vai alla nota IMU

 

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Gennaio 21, 2021 by Redazione

Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)

In conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l’esenzione dal versamento dell’acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESENTI

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 177 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

NON È DOVUTO L’ACCONTO IMU PER I SEGUENTI IMMOBILI:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili accatastati nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

 

NON È DOVUTA LA SECONDA RATA A SALDO IMU 2020 oltre che ai sopra citati immobili anche per i seguenti:

  • immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

  • Il contribuente deve essere proprietario dell’unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
  • il proprietariodell’immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
  • il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell’attività svolta;

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto Ristori e decreto Ristori bis):

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all’esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg).

Ai sensi dell’art. 8 del decreto “Ristori quater” D.L. 30/11/2020, n. 157 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg) l’esenzione dal saldo IMU 2020 viene estesa anche ai casi in cui il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l’esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

 

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

  • indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;
  • barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
  • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

Documenti di riferimento:

ATECO beneficiari del provvedimento

FAQ Ministero delle Finanze

 

CATEGORIA D/3 CINEMA TEATRI E SALE CONCERTI

Si ricorda inoltre che secondo quanto disposto dal decreto Agosto, potranno usufruire dell’esenzione al pagamento delle rata IMU anche per i prossimi anni 2021 e 2022, tutti i proprietari che siano anche gestori dell’attività, degli immobili relativi alla categoria catastale D/3, ovvero quelli relativi al cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli.

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Gennaio 15, 2021 by Redazione

In allegato si invia una sintesi di tutti i provvedimenti contenuti nel DPCM dd 14.1.21.

Le misure sono in vigore da domani 16 gennaio e fino al 5 marzo, e si confermano come anticipato misure differenziate per 3 fasce di rischio: a rischio standard (giallo) e a rischio elevato (arancione) o di massima gravità (rosso).

Il Ministro della Saluta firmerà una nuova ordinanza in vigore a partire da domenica 17 gennaio. E che prevede il passaggio in zona ARANCIONE per la Regione FVG. Ricordiamo che l’Ordinanza avrà effetto per non meno di 14 giorni.

Nella giornata di domani 16 gennaio la regione resta pertanto in zona gialla. Gli effetti sono più evidenti sui pubblici esercizi, che, nella sola giornata di domani:

  • potranno restare aperti, fino alle 18.00, anche per la somministrazioone
  • per l’asporto fino alle 22
  • ma per effetto del DPCM in vigore già domani divieto di ASPORTO DOPO LE ORE DI 18.00 per le attività con CODICE ATECO PREVALENTE 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e anche attività con CODICE ATECO PREVALENTE 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
  • consegna a domicilio senza limitazioni di orario per tutte le tipologie di attività.

ATTENZIONE – L’Ordinanza FVG n. 45/2020 ha invece effetto fino ad oggi, pertanto nella giornata di domani decade l’obbligo di consumare al tavolo dopo le 11.00  nei pubblici esercizi.

 

Rimandando alla lettura completa della sintesi per un maggiore dettaglio, riprendiamo nuovamente di seguito le principali novità del nuovo DPCM:

Si conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Da sabato 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sono in vigore le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Vai al testo completo del DPCM d.d. 14.1.2020 – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf

https://confcommerciogorizia.it/2021/01/15/2364/

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Dicembre 19, 2020 by Redazione

DECRETO NATALE 2020: QUADRO DELLE MISURE IN VIGORE DAL 21.12.2020 AL 6.1.2021

Si sintetizza di seguito con rimandi completi agli allegati citati le misure introdotte dal DPCM di ieri 18.12.2020, rimandando come sempre:

  • per completa lettura al testo integrale del Decreto
  • per immediata lettura anche alle SCHEDE UFFICIALI di sintesi predisposte da Governo

 

LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento tra regioni

 

DIECI GIORNATE ROSSE

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»

 

SPOSTAMENTI

  • Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza.
  • È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00

ATTIVITA COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • L’elenco dettagliato delle attività autorizzate riprende gli Allegati 23 e 24 del DPCM dd 3.12.20

QUATTRO GIORNATE ARANCIONE

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»

SPOSTAMENTI

  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
  • Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.

BAR E RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.

RESTANO APERTI I NEGOZI

 

NOVITA’

Anche nei giorni in cui varranno le regole della «zona rossa» in tutta Italia sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ma con le seguenti limitazioni:

  1. Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni
  2. Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco
  3. Si può andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.

 

Nelle giornate ROSSE gli spostamenti dovranno essere oggetto di AUTOCERTIFICAZIONE che ne Confermi il rispetto delle limitazioni sopra descritte:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

 

Si ricorda che restano contestualmente in vigore le misure imposte dall’Ordinanza FVG e nel dettaglio:

  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11
  • OBBLIGO DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE CAPIENZA ALL’INTERNO DEI LOCALI
  • Nuovo criterio di calcolo della CAPIENZA NEI NEGOZI: 1 persona ogni 20 MQ (per superfici sotto i 20 mq accesso consentito ad 1 SOLO CLIENTE)
  • Accesso nei negozi di generi alimentari consentito sempre ad 1 sola persona per nucleo familiare

 

Fermo restando tutte le altre misure in vigore in base al DPCM dd 3.12 (ricordando che se due provvedimenti in vigore fissano misure in contrasto, si applicano quelli più restrittivi).

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Dicembre 7, 2020 by Redazione

FVG IN ZONA GIALLA – il quadro di tutte le misure in vigore

QUADRO DELLE MISURE ANTI COVID IN VIGORE SUL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. DPCM dd 3.12.2020 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio:

  • Conferma la definizione di 3 scenari di rischio (giallo, arancione, rosso)
  • Introduce divieti agli spostamenti, nel periodo tra il 21.12 e il 6.1.21 con particolari prescrizioni per le giornate del 25-26 e 31 dicembre e 1° gennaio
  • Negli alberghi con ristorante consente la somministrazione esclusivamente in camera dopo le ore 18.00 nella giornata del 31 dicembre

Consulta il DPCM d.d. 3.12.20

2. ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE dd 5.12.20 in vigore da DOMANI domenica 6.12.20:

  • Il FVG rientra in ZONA GIALLA
  • I pubblici esercizi possono riaprire per la somministrazione nel locale dalle 5.00 alle 18.00
  • È nuovamente consentito lo spostamento tra Comuni

Consulta l’Ordinanza d.d. 5.12.20

3. ORDINANZA n. 45 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA in vigore da DOMANI domenica 6.12.20 fino al 15.1.21

  • L’ordinanza NON E’ ANCORA PUBBLICATA, ma nella conferenza stampa di oggi ore 11.30 il Presidente Fedriga ne ha ufficializzato i contenuti, che prevedono tra l’altro:
  • NEI PUBBLICI ESERCIZI OBBLIGO di SERVIZIO SEDUTI dalle ore 11
  • OBBLIGO DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE CAPIENZA ALL’INTERNO DEI LOCALI
  • Nuovo criterio di calcolo della CAPIENZA NEI NEGOZI: 1 persona ogni 20 MQ (per superfici sotto i 20 mq accesso consentito ad 1 SOLO CLIENTE)
  • Accesso nei negozi di generi alimentari consentito sempre ad 1 sola persona per nucleo familiare
  • SANZIONI per il mancato rispetto delle CAPIENZE

Consulta l’Ordinanza FVG n. 45 d.d. 5.12.20

Fermo restando tutte le altre misure previste dal DPCM e di seguito sintetizzate.

 

DPCM 3.12.2020 Le nuove norme saranno in vigore dal 4 Dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021

L’Italia resta divisa in 3 zone: le misure sono differenziate in base a 3 scenari

  1. ZONE GIALLE con misure standard valide in tutto il territorio nazionale
  2. ZONE ARANCIONI caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard;
  3. ZONE ROSSE caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto con misure ulteriori ancor più restrittive.

Le restrizioni e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi, e la collocazione delle regioni nei tre scenari sono decisi con Ordinanza del Ministero della Salute e dipenderanno dal coefficiente di rischio calcolato.

CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI DATA ODIERNA IL FVG RITORNA IN ZONA GIALLA

 

AREA GIALLA: MISURE NAZIONALI RAFFORZATE PER LE FESTIVITÀ

SPOSTAMENTI:

  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
  • Divieto di circolazione dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
  • Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome.
  • Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

SECONDE CASE

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
  • Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

BAR E RISTORANTI

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
  • Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020,la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
  • oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio organizzare gli ingressi in modo dilazionato e impedire alla clientela di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

APERTURA IMPIANTI SCI DAL 7 GENNAIO

Dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo se si adottano apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal CTS.

MUSEI, CINEMA E TEATRI, PISCINE E PALESTRE

  • Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
  • Restano chiuse piscine e palestre, teatri e cinema.

 CONGRESSI ED EVENTI

  • Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

SPORT: CONSENTITI SOLO EVENTI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO

  • Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di “alto livello”.
  • Sono infatti consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

  • Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennai al rientro dovranno rispettare la quarantena
  • Quarantena prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo

SCUOLA: DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75%

  • Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza;
  • Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa;
  • Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico

CHIUSURA STRADE E PIAZZE CONTRO ASSEMBRAMENTI

Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.

CONCORSI

Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

MASSIMO SMART WORKING E SCAGLIONAMENTO ORARI

  • Le pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo almeno il 50 % del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
  • Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario e di quello impegnato in attività essenziali.
  • È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

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