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Emergenza COVID-19

Agosto 6, 2021 by Redazione

GREEN PASS – NUOVI OBBLIGHI

Gentilissimi,

in considerazione del fatto che le nuove misure in materia di obbligo di Green Pass in vigore da domani venerdì 6 agosto riguardano tutti noi, come cittadini e clienti, riteniamo utile rimandare a questo approfondimento (una raccolta di chiarimenti del governo e del nostro ufficio legale) tutti gli associati Confcommercio Gorizia, e non solo le categorie colpite da obblighi di verifica:

https://www.confcommercio.it/-/faq-green-pass

GREEN PASS – CHIARIMENTI PER RISTORAZIONE E RICETTIVO

Ma con particolare riferimento al nuovo obbligo per i clienti che desiderano accedere ad alcuni servizi, si inviano di seguito alcuni chiarimenti rivolti ai titolari e gestori delle attività più direttamente coinvolte:

OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI POSSESSO DEL GREEN PASS TRAMITE L’APP “VERIFICA C19”.

Ricordiamo che la nuova misura ha esteso l’obbligo ai seguenti servizi:

·        di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso: la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi;

·        NOTA BENE – è stata appena confermata dal Governo anche l’ESENZIONE DELL’OBBLIGO PER L’ACCESSO A BAR E RISTORANTI AL CHIUSO DI STRUTTURE RICETTIVE PER I CLIENTI CHE VI ALLOGGIANO!!!! – Visualizza le FAQ per le strutture ricettive

·        spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;

·        musei altri luoghi di cultura e mostre;

·        piscine, centri natatori, palestre, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive) limitatamente alle attività al chiuso;

·        centri termali, parchi tematici e di divertimento;

·        sagre e fiere, convegni e congressi;

·        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

·        rimane inoltre valida la disposizione che impone il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Sono esclusi dal controllo sul possesso delle certificazioni verdi i minori con età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

CHI VERIFICA IL GREEN PASS, DEVE ANCHE RICHIEDERE AL CLIENTE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’?

L’art. 13 del DPCM del 17 giugno u.s., oltre a individuare i soggetti deputati alla verifica di tali certificazioni, precisa che “l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1, dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità” (comma 4).

Dunque la norma sembra finalizzata a conferire in capo al titolare dell’esercizio una facoltà (quella di chiedere l’esibizione del documento) che altrimenti non avrebbe e non invece a prescrivere l’obbligo di tale attività di controllo!

E’ dunque ragionevole ritenere tale ulteriore verifica come un’azione meramente eventuale che potrebbe essere svolta “a campione” laddove il verificatore lo ritenga opportuno e che può essere omessa tutte le volte in cui il verificatore sia certo dell’identità del cliente. 

Attenzione: nel caso l’autorità di controllo accerti una diffusa mancata corrispondenza tra i “green pass” e l’identità dei soggetti che stanno consumando al tavolo all’interno dei locali, non si può tuttavia escludere una sanzione a carico dello stesso! Quindi il controllo a campione è NECESSARIO!!!

L’ACCESSO ALL’AREA AL CHIUSO DI UN RISTORANTE è SEMPRE CONSENTITA ANCHE SENZA GREEN PASS?

Si. Il cliente deve esibire il Green Pass SOLO per il consumo al tavolo. E’ quindi sempre possibile, per agevolare il servizio, far entrare e accomodare il cliente, e verificare il green pass solo prima di raccogliere l’ordine. E’ inoltre sempre possibile accedere all’interno del locale per ordinare, pagare, o utilizzare la toilette.

GREEN PASS RILASCIATI DA STATI TERZI (extra UE)

Il Ministero della Salute, con la circolare del 30 luglio 2021, ha inoltre fornito chiarimenti sulla equiparazione delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi.

Con l’app VerificaC19 è infatti possibile verificare solo le certificazioni italiane e degli stati dell’Unione Europea, conformi ai regolamenti europei.

Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi, per il loro utilizzo sul territorio nazionale, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 

•        dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

•        dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 

•        data/e di somministrazione del vaccino;

•        dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. 

La validità̀ dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale).

I vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech);  Spikevax (Moderna);  Vaxzevria (AstraZeneca);  Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

•        dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

•        informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); 

•        dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. 

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione). 

SANZIONI

Oltre alle sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52 “Riaperture”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87 (da 400 a 1000 euro applicabili sia al cliente che al gestore), è stata introdotta una specifica sanzione accessoria – chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse dell’obbligo di verifica del green pass.

GREEN PASS – SCUOLA E TRASPORTI DL dd 6.8.2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, ed è entrato in vigore in data odierna, il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.

  1. Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università (art. 1)
    L’articolo prevede che tutte le attività educative e scolastiche, a partire dai servizi educativi dell’infanzia, fino alle scuole secondarie di secondo grado, nell’anno scolastico 2021/2022 saranno svolte in presenza. Analoga previsione riguarda le Università, con riferimento alle quali si specifica però che le attività didattiche e curriculari in presenza avranno carattere prioritario.
    Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, si conferma l’obbligo di adottare le seguenti misure:
  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con il loro utilizzo e per lo svolgimento delle attività sportive. Il decreto prevede, tuttavia, che i protocolli e le linee guida – che sono attualmente in via di revisione in vista del prossimo anno scolastico – possano derogare a tale obbligo, nei casi in cui tutti i bambini e/o gli studenti presenti in aula abbiano completato il ciclo vaccinale o siano in possesso del certificato di guarigione in corso di validità;
  • il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro;
  • il divieto di accesso ai locali degli istituti ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomatologia respiratoria.
    Si conferma, inoltre, l’obbligo del rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti nei casi di accertata o sospetta positività all’infezione da SARS-CoV-2.
    Il ritorno alla didattica a distanza potrà avvenire, su disposizione di Sindaci e Presidenti di regione o province autonome, esclusivamente su territori rientranti in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione de virus. Tali provvedimenti non precluderanno, tuttavia, la possibilità di svolgimento di attività in presenza per consentire l’utilizzo dei laboratori o per tutelare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
    Il comma 6 dell’articolo in esame inserisce nel corpo del D.l. 52/2021 (“Riaperture”) il nuovo art.9 ter – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario – ai sensi del quale, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti delle Università, dovranno essere in possesso della certificazione verde Covid 19. Il mancato rispetto della disposizione è considerato, per quanto attiene il personale della scuola e delle università, assenza ingiustificata e comporterà la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, a partire dal quinto giorno di assenza, fatto salvo per i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione, dalla campagna vaccinale.
    Il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 9 bis dovrà essere verificato, secondo le modalità stabilite con DPCM, dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle Università.
    Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio è confermata, anche per questa fattispecie, l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge n.19/2020.
    Le disposizioni dell’art. 9-bis, laddove compatibili, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle istituzioni di alta formazione collegate alle università
  1. Impiego del green pass nei mezzi di trasporto (art. 2)
    A partire dal prossimo 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi del nuovo art. 9-quater, inserito nel corpo del D.L. n.52 del 2021 (cd “Riaperture”), soltanto alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 sarà consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
     aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
     navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina;
     treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e ad Alta velocità;
     autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti;
     autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
    L’obbligo di possesso del green pass non si applica ai passeggeri esclusi per età dalla campagna vaccinale e a quelli esenti dalla stessa, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.
    I vettori, e i loro delegati, saranno tenuti a verificare il rispetto di tali obblighi e le verifiche delle certificazioni verdi dovrà avvenire secondo le indicazioni del DPCM 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 10 del richiamato D.L. 52/2021.
    La violazione delle disposizioni indicate sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2020 n.35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro) ed i relativi proventi saranno ripartiti tra Stato Regioni ed Enti Locali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis del D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito nella legge 14 luglio 2020 n.74.
  2. Modifiche al decreto legge n.33 del 2020 (art. 3)
    L’articolo 3, con una modifica all’articolo 1, comma 16-bis del decreto legge n.33 del 2020, prevede che il Ministro della salute, nel procedimento per l’individuazione, sulla base dei dati monitorati dalla cabina di regia, delle regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano specifiche misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale, senta solo “ove ritenuto necessario” il Comitato tecnico scientifico.
  3. Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico (art. 4)
    Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi all’aperto sarà possibile prevedere – con le linee guida adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.L. n.52/2021 – cd “Riaperture”) – modalità alternative al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro per l’assegnazione dei posti.
    Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi al chiuso, in zona bianca, dal 7 agosto (data di entrata in vigore del presente decreto) il limite di capienza consentita è innalzato al 35 per cento di quella massima autorizzata.
    Si dispone, infine, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all’art. 5, comma 1 del citato D.L. Riaperture, in zona bianca, che, dalla medesima data del 7 agosto, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
  4. Disposizioni di coordinamento (art. 5)
    L’articolo 5, con finalità di coordinamento, interviene sull’articolo 9, comma 10-bis del più volte richiamato decreto Riaperture, in cui sono tassativamente indicati i fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, estendendone l’ambito applicativo anche alle nuove fattispecie introdotte dal presente decreto: impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e universitario (art. 9-ter) e nei mezzi di trasporto (art. 9-quater).
  5. Disposizioni per i residenti della Repubblica di San Marino (art. 6)
    Nelle more dell’adozione di una circolare del Ministero della salute che definisca modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in possesso di un certificato di vaccinazione anti Sars-Cov-2, non si applicano le disposizioni in materia di green pass (di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto riaperture, come modificato, da ultimo, dal presente decreto).
  6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio (art. 7)
    In considerazione del recente attacco informatico ai sistemi della Regione Lazio, il provvedimento dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
    La Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei suddetti procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
    Inoltre, in caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazo e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui sopra, sono sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza della Pubblica amministrazione.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Agosto 5, 2021 by Redazione

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) – CARTELLI e altra documentazione utile per i servizi di RISTORAZIONE

Come noto l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, ha individuato una serie di servizi e attività ai quali possono accedere solo i clienti muniti della Certificazione verde COVID-19, e tra questi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

COMUNICARE L’OBBLIGO DI GREEN PASS

L’obbligo di possesso e verifica del GREEN PASS (e di un documento di identità) va per tanto comunicato esplicitamente alla clientela.

A questo scopo inviamo primi CARTELLI UTILI: in pagina unica la “novità” del green pass, ma rinnoviamo con l’occasione anche l’invio in file unico degli obblighi residui in zona bianca (distanziamento, mascherina all’interno, green pass).

ORGANIZZARE IL CONTROLLO

Ricordiamo che resta sempre consentito l’accesso all’interno del locale (per esempio per ordinare, pagare o utilizzare il bagno), e anche il consumo in piedi al banco.

Quindi è possibile per motivi organizzativi scegliere di verificare il green pass anche dopo che il cliente ha preso posto al tavolo, basta farlo PRIMA di accettare l’ordine!!!

VERIFICA DEL GREEN PASS E PRIVACY

Si allega inoltre un modello che può essere utilizzato per delegare ad un terzo incaricato le funzioni di verificatore. Se è vero infatti che si tratta di un obbligo di legge, e la complessa normativa privacy vi è dunque in qualche modo “subordinata”, l’obbligo ricade in capo al solo titolare, e il personale deve pertanto essere espressamente delegato per non ricadere nel campo di applicazione delle norme sul trattamento dei dati.

Cartello ITA

Cartello GB

Altri Cartelli obbligatori

Delega Controllo Green Pass

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza, Tutte le categorie

Luglio 27, 2021 by Redazione

Nuove Misure urgenti COVID-19 – PROROGA stato di emergenza e nuovi ambiti di obbligatorietà del GREEN PASS

  • PROROGA STATO DI EMERGENZA al 31.12.21
  • NUOVI AMBITI PER GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 6 AGOSTO
  • INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS (CON APP VerificaC19)
  • NUOVI CRITERI PER DEFINIZIONE COLORE PER LE REGIONI

Gentilissimi,

come noto il Consiglio dei Ministri dd 22.7.21 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha stabilito nuove modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Il provvedimento è stato pubblicato ier sera, e in attesa di approfondimenti attuativi che seguiranno, si anticipa con la presente una sintesi delle nuove misure previste.

NOTA BENE – In considerazione del fatto che le misure decorrono dal 6 agosto, abbiamo tutto il tempo di acquisire dettagli ulteriori sulle modalità operative che dovranno essere adottate.

CAMPAGNA VACCINALE

E’ evidente che il nuovo provvedimento mira in primis a consentire alla popolazione di provvedere tempestivamente alla prenotazione della prima dose vaccinale.

Ricordiamo pertanto con l’occasione che in Friuli Venezia Giulia la prenotazione del vaccino può avvenire

  • tramite portale dedicato: https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/informativa
  • Presso gli sportelli CUP delle Aziende sanitarie
  • Nelle farmacie abilitate
  • Tramite il Call Center Regionale allo 0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00

SINTESI DELLE NUOVE MISURE

GREEN PASS

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per accedere alle seguenti attività a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso (all’aperto e al banco cosumo comunque consentito anche senza green pass)
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai minori di 12 anni (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Restano per il momento esclusi dall’applicazione del Decreto gli ambiti lavoro – scuola –  trasporti, che saranno specificatamente disciplinati nelle prossime settimane. A titolo esemplificativo, con le misure attualmente in vigore un operatore del settore ristorazione non in possesso di Green Pass può prestare comunque servizio, anche in luogo chiuso.

Produrremo nei prossimi giorni adeguata cartellonistica.Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il processo di verifica prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Per saperne di più e scaricare la app di verifica: https://www.dgc.gov.it/web/app.html

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce con il Ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

ZONE A COLORI

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. I due parametri principali saranno infatti:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

Una Regione passa in zona gialla se:

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Come di consueto rimandiamo alla lettura del provvedimento integrale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

Ci riserviamo di tornare a voi nei prossimi giorni con ulteriori chiarimenti.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

Luglio 8, 2021 by Redazione

COMMISSIONI POS: novità per le imprese con fatturati inferiori a 400mila euro

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE n. 99 del 30 giugno 2021, contenente “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese“.

Il provvedimento risponde, in particolare, ad alcune sollecitazioni del mondo Confcommercio, quali:

  • l’estensione dal 30% al 100% del credito d’imposta per le commissioni bancarie (ex art. 1, comma 10 sulla disposizione introdotta dall’art. 22 del DL «FISCALE» n. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019), maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 dai soggetti con ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori a 400 mila euro, purchè gli esercenti adottino STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO o EVOLUTI capaci di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i corrispettivi;
  • un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO o EVOLUTI nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (ex art. 1, comma 11);
  • la sospensione del programma «cashback» per il semestre luglio-dicembre 2021 (ex art. 1, commi da 1 a 9)

 

ESCLUSIVI VANTAGGI DELLA CONVENZIONE FEDERMODA CON BANCA SELLA PER RISPARMIARE SUI COSTI DERIVANTI DA TRANSAZIONI ELETTRONICHE E VENDERE ANCHE ONLINE IN MODO SICURO:

Si ricorda con l’occasione la vantaggiosa convenzione di Federazione Moda Italia con Banca Sella, grazie alla quale le aziende associate del settore Moda delle Associazioni provinciali di Federazione Moda Italia presso le sedi di Confcommercio su tutto il territorio nazionale potranno beneficiare delle ESCLUSIVE TARIFFE per i pagamenti elettronici con Pagobancomat e Carta di Credito.

Chi fosse interessato, lo ricordo, può manifestare il proprio interesse con il Modulo disponibile per il tramite della scrivente Confcommercio Gorizia: MODULO ALLEGATO: (CLICCA QUI).

VANTAGGI riservati a chi HA un Conto Corrente con Banca Sella:

  • 0,28% le commissioni per pagamenti con Pagobancomat
  • 0,78% le commissioni POS su carta di credito
  • 0,68% le commisioni POS su carte Maestro
  • ZERO commissioni per i pagamenti con carte di credito accettate in VALUTA in modalità MULTICURRENCY (per gli stranieri che pagano con carta nella loro valuta di riferimento)
  • 1,80% le commissioni per pagamenti con UnionPay

VANTAGGI riservati a chi NON HA un Conto Corrente con Banca Sella:

  • 0,33% le commissioni per pagamenti con Pagobancomat
  • 0,88% le commissioni per pagamenti con Carta di Credito
  • 0,78% le commisioni POS su carte Maestro
  • 0,20% le commissioni per i pagamenti con carte di credito accettate in VALUTA in modalità MULTICURRENCY
  • 1,80% le commissioni per pagamenti con UnionPay

 

CANONI NOLEGGIO POS

I nuovi contratti prevedono canoni di noleggio POS ridotti della metà per chi ha un transato mensile superiore a 3 mila euro e addirittura A COSTO ZERO per chi ha un transato mensile superiore ai 6 mila euro anche per il noleggio POS GPRS o di ultima generazione.

 

LA PROCEDURA DI ADESIONE

  1. L’azienda interessata deve compilare il modulo allegato in ogni sua parte e sottoscriverlo
  2. L’Associazione provinciale certifica la qualifica di socio in regola con i contributi associativi con timbro e firma
  3. L’Associazione provinciale invia il modulo a Federazione Moda Italia (email info@federazionemodaitalia.it)
  4. Federazione Moda Italia certifica a Banca Sella il diritto di accesso dell’azienda ai benefici della convenzione.

 

PAY BY LINK

La convenzione di Federazione Moda Italia con Banca Sella sulle Commissioni POS, si arricchisce nel 2021 con un nuovo servizio di pagamento a distanza “PAY BY LINK”.

La nuova offerta permette alle Aziende del dettaglio moda di offrire ai Clienti un nuovo modo di pagamento, sicuro, semplice e immediato, attraverso l’accesso ad una piattaforma che dà la possibilità all’azienda di inviare un’e-mail diretta al cliente contenente un link di richiesta di pagamento. Una volta ricevuto il link dal venditore, il cliente verrà reindirizzato alla pagina di pagamento dove potrà inserire i dati della sua carta di credito in tutta sicurezza, proprio come avviene nei pagamenti sui siti di e-commerce.

PAY BY LINK è una soluzione innovativa utile ed ideale per chi:

  1. vende a distanza con i canali social, instagram, facebook, whatsapp, telefono o attraverso l’e-commerce
  2. effettua consegne a domicilio
  3. non ha un un sito e-commerce
  4. vuole ricevere un acconto o recuperare un credito

Condizioni economiche in convenzione

Spese di servizio:

  • Costo una tantum per attivazione servizio: € 50,00
  • Costo chiusura contratto: Gratuito
  • Canone Mensile Axerve Ecommerce Solutions Professional: Gratuito
  • Commissione di processing Axerve Ecommerce Solutions Professional: € 0,21 per ogni transazione

Commissioni:

  • Commissione carte di credito Visa – Mastercard: 1,10% dell’importo transato
  • Commissione carte di credito Visa – Mastercard Aziendali: 1,80% dell’importo transato
  • Commissione Mybank: 0,80% dell’importo transato
  • Commissione storno transazione per ogni operazione (nel caso di operazione di storno verrà riaccreditata all’esercente la commissione percentuale pagata sull’importo stornato): € 0,77

Condizioni di servizio

  • Tempi di attivazione: 12 gg. lavorativi da sottoscrizione contratto convenzionamento
  • Servizio di assistenza clienti: gratuito
  • Nessun obbligo apertura conto corrente presso le Succursali Banca Sella
  • Possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni presso qualsiasi Istituto Bancario o Poste Italiane (modificabile in tempo reale)
  • Accredito giornaliero con data valuta e disponibilità il giorno lavorativo successivo alla data transazione
  • Possibilità di accredito delle operazioni con periodicità giornaliera, settimanale o bi-settimanale
  • Operatività on-line tramite il servizio gratuito Axerve myStore: https://mystore.axerve.com e messa a disposizione di riepilogo operazioni mensili

Le aziende Associate potranno aderire alle condizioni in convenzione per tutto il 2021, previa regolarità contributiva alle Associazioni territoriali di Confcommercio e relativa compilazione del MODULO ALLEGATO: (CLICCA QUI).

 

 

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Giugno 24, 2021 by Redazione

DECRETO RIAPERTURE – Chiarimenti, conferme e novità introdotte in sede di conversione

NELLE ZONE BIANCHE

  1. I Chiarimenti
  • le attività dei servizi di ristorazione sono consentite senza limitazioni orarie e senza limiti di capienza dei tavoli né all’interno né all’esterno
  • possono esser svolte, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose con l’obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 ***
  • (mentre restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso)
  • è consentito lo svolgimento in presenza di spettacoli, fiere e congressi (con i dettagli di seguito illustrati)
  1. La mascherina all’aperto

Con Ordinanza del Ministero della Salute dd 22.6.2021, viene inoltre revocato a partire da lunedì 28 giugno 2021 l’obbligo di indossare dispositivi di protezioni delle vie aeree all’aperto, fermo restando l’obbligo di avere sempre con se una mascherina, che resta obbligatorio indossare nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale o si configurino assembramento affollamenti, per         gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti fragili.

  1. Proroga sanzione per obbligo trasparenza contributi pubblici

In sede di conversione del Decreto Riaperture, è stata inoltre prorogata l’applicazione di sanzioni inerenti l’obbligo di pubblicazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi erogati da pubbliche amministrazioni nel corso del 2020

***[NOTA BENE – Ricordiamo che SOLO in caso di eventi, feste, ricevimenti, tra i soggetti verificatori, deputati alla verifica del possesso del green pass sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, tramite app VerificaC19]

Rif. normativi: decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. decreto “riaperture”)

Art. 5, comma 1 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi

Gli spettacoli aperti al pubblico possono esser svolti anche in locali di intrattenimento e musica dal vivo. Viene poi confermato il regime relativo alla necessità di rispettare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida vigenti, nonché delle seguenti misure:

  • organizzazione del pubblico con posti esclusivamente a sedere preassegnati;
  • dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori
  • che non siano abitualmente conviventi;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (è bene comunque precisare che, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento le linee guida di settore possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori per gli eventi all’aperto. A tal proposito, quelle attualmente vigenti – approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio – conferiscono tale facoltà alle Regioni, sulla base dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi).

Permane invece la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Art. 8-bis, comma 2 – Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

La norma ripropone la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. “Riaperture-bis”, secondo cui, come noto, in zona gialla, già a partire dallo scorso 15 giugno, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore, nonché con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.

Art. 11 sexiesdecies – Proroga applicazione sanzioni inerenti obblighi di trasparenza

La norma ha prorogato al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese e associazioni di cui all’articolo 1, commi 125 e 125 bis, della legge n. 124 del 2017 (sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione) per coloro che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati

 

Consulta il testo completo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg

Ordinanza del Ministero della Salute dd 22.6.21

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21A03849/sg

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Giugno 21, 2021 by Redazione

INGRESSI IN ITALIA da Stati e Territori ELENCO C – Le novità dal 21 giugno 2021

CORONAVIRUS INGRESSI IN ITALIA  – ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (G.U. n.145 del 19 giugno 2021)

  • novità dal 21 giugno
  • link al Digital Passenger Locator Form
  • link al questionario Azienda Sanitaria GORIZIA
  • novità per i minori

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE

A decorrere dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021, chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia, inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Polonia, Portogallo, incluse Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, inclusi territori nel continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco), ha l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli (i gestori delle strutture ricettive non sono deputati ad effettuare tale tipo di controllo) una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale disposizione, in assenza di insorgenza di sintomi da COVID-19, non trova applicazione in alcuni casi (indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021), ad esempio per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

ADEMPIMENTI RESIDUI

Rimane fermo (tranne per i transfrontalieri – 60km dal confine)

  1. l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF: https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html)
  2. comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?id=188&uuid=b3311f89-2771-44d2-802f-2b60e6875ae0).

L’ingresso nel territorio nazionale con una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, è consentito, inoltre, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d’America, che saranno quindi esonerati dall’isolamento fiduciario. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, rimangono ferme le deroghe vigenti, e rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero (Digital Passenger Locator Form – dPLF), e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

Per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) rimane invece fermo l’obbligo di presentare all’ingresso il certificato che attesti il risultato negativo al test antigenico o molecolare, a cui si aggiunge ora l’obbligo di di isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni, a cui deve seguire un nuovo test.

MINORI IN VIAGGIO

I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, non sono tenuti ad effettuare, laddove, previsto, l’isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 

GREEN PASS – DPCM 17.6.2021 definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali COVID-19 di cui al regolamento (UE) 2021/953

E’ stato pubblicato il decreto che definisce le condizioni per l’operatività del regolamento Ue sul “green pass”, che garantirà la piena validità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione, assicurando a partire da 1 luglio 2021 piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Il green pass faciliterà inoltre la partecipazione ad eventi pubblici e alle feste conseguenti a cerimonie, nonché l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA).

La verifica del possesso del green pass è effettuata mediante la lettura del codice a barre, utilizzando esclusivamente una applicazione mobile che dovrà essere scaricata per controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e per conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

  • Ricordiamo che la certificazione verde COVID-19 attesta:
  • avvenuta vaccinazione – tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
  • avvenuta guarigione – data e Paese dove è stato effettuato il primo test molecolare positivo – data di inizio e fine validità della certificazione verde COVID-19;
  • test antigenico rapido o molecolare con esito negativo – esito del test, struttura e Stato in cui è stato eseguito.

NOTA BENE – Tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass, quando il possesso è richiesto dalle norme vigenti, sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (articolo 13). Su questo aspetto si rimanda al focus in calce!!!!***

Il processo di verifica dei green pass è descritto al paragrafo 4 dell’allegato B al provvedimento. Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

E’ inoltre già operativo il sito dgc.gov.it con tutte le informazioni per ottenere il green pass. Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms. La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone. In alternativa alla versione digitale, la certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

 

***ADDETTI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS

DPCM N. 143 DD 17.6.2021 – art. 13

Testo completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/17/143/sg/pdf

(…)

Alla suddetta verifica sono deputati:

  1. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
  3. c) i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  4. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  5. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  6. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

 

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. – su questo punto seguiranno chiarimenti.

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

L’attività di verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma e la modalità è stato per tanto autorizzata dal Garante per la Privacy.

 

 

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Maggio 30, 2021 by Redazione

Regione FVG in zona bianca da lunedì 31 maggio!

L’ingresso della Regione FVG in zona bianca è confermato!

La conferma è per ora resa pubblica con Comunicato ufficiale del Ministero della Salute, che firmerà in serata l’Ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 31 maggio.

Riassumiamo con la presente i provvedimenti attualmente in vigore:

IN ZONA BIANCA

RESTANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE relativi a:

  1. utilizzo delle mascherine
  2. frequente igienizzazione delle mani
  3. distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per scongiurare assembramenti (e quindi capienze MASSIME contingentate)
  4. areazione e sanificazione degli ambienti
  5. applicazioni delle misure previste nelle LINEE GUIDA definite settore per settore
  6. attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali

DECADONO TUTTE LE LIMITAZIONI ORARIE (alla circolazione e alle attività)

POSSONO ESSERE RIPRESE TUTTE LE ATTIVITA’ con la sola eccezione di quelle di ballo (sia in discoteche che in altri locali, al chiuso o all’aperto).

 

Per quanto riguarda il punto 5 – LINEE GUIDA vi raccomandiamo di visualizzare la nostra nota e scaricare e rivedere le linee guida aggiornate in vigore ADESSO nel vostro settore di specifico riferimento:

https://confcommerciogorizia.it/2021/05/21/coronavirus-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-20-5-2021/

 

Riferimenti normativi: ESTRATTO DEI PROVVEDIMENTI ATTUALMENTE IN VIGORE PER LA ZONA BIANCA

 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 

ART. 1 c. 5

Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti (è il c.d. coprifuoco)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

ART. 1

Restano in vigore le misure generiche relative a dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento:

  1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
  2. Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  4.                 a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
  5.                 b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  6.                 c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
  7. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  8. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della   protezione   civile,   di   seguito   denominato   «Comitato tecnico-scientifico».

(…)

  1. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

ART. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

  1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti   del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

ART. 7

Zone Bianche (…) cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di                 esercizio   delle   attivita’   ivi disciplinate. A tali attivita’ si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonche’ dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

ALLEGATO 19 – Misure igienico-sanitarie resta in vigore ed è richiamato espressamente.

 

CHIARIMENTI ULTERIORI

FESTE E CERIMONIE

30.5.2021 – Con comunicato congiunto Conferenza Stato-Regioni e Ministero della Salute è stato inoltre ufficializzato un chiarimento in merito alle feste conseguenti a cerimonie, che riportiamo integralmente:

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo.
Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma.

Ricordiamo che la certificazione verde, a livello nazionale, consiste in una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
  • il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
Mentre sarà senza dubbio compito del gestore che ospiterà l’evento conservare per 2 settimane la lista degli invitati per agevolare il tracciamento in caso di contagio, per quato riguarda la certificazione verde verrà probabilmente chiarito nelle prossime ore che la stessa, nel rispetto della privacy degli invitati, dovrà essere oggetto di semplice autocertificazione. Seguiranno eventuali comunicazioni.

 

 

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Maggio 26, 2021 by Redazione

Coronavirus – Linee Guida per la riapertura delle attività economiche 28.5.2021

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 maggio 2021, ha ulteriormente aggiornato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Gli aggiornamenti riguardano in particolare le seguenti schede:

  • RISTORAZIONE E CERIMONIE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
  • STABILIMENTI BALNEARI
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • SERVIZI ALLA PERSONA
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO e SU AREA PUBBLICA
  • AREE GIOCHI per BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

Restano valide le misure già definite per

  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • SERVIZI PER L’INFANZIA

Cliccando la scheda di vostro interesse (o le schede se nella vostra attività coesistono situazioni riferibili a schede distinte, come per esempio RISTORAZIONE di interesse anche per le attività ricettive, anche nel caso in cui somministrassero solo colazioni agli alloggiati) si apre un link al protocollo che consigliamo di stampare, e firmare (legale rappresentante dell’impresa e collaboratori) e inserire nel proprio protocollo aziendale di misure anti-contagio.

Il documento in versione aggiornata con tutte le misure attualmente in vigore è stato recepito con Ordinanza del Ministero della Salute dd 29.5.2021, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge n. 65 del 2021.:

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 21/75/CR2B/COV19

Si ricorda che in ZONA BIANCA oltre alle misure previste nelle singole attività restano in vigore gli obblighi di legge relativi a:

  1. utilizzo delle mascherine
  2. frequente igienizzazione delle mani
  3. distanziamento interpersonale per scongiurare assembramenti
  4. aereazione e sanificazione di ambienti chiusi aperti al pubblico
  5. attento monitoraggio dell’evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali
  6. applicazioni delle misure previste nelle linee guida definite settore per settore

Oltre all’Allegato 19 

Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti o specifiche necessità.

 

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Maggio 19, 2021 by Redazione

Modifiche al Decreto RIAPERTURE

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 maggio 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge che anticipa il calendario delle riaperture previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. Il provvedimento è stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale, ed entra quindi in vigore oggi mercoledì 19 maggio 2021.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il provvedimento modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono, tra le altre, le seguenti graduali modifiche:

  • il divieto di spostamento dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute decorre da oggi dalle ore 23.00, anzichè dalle 22.00, fino alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021 decorrerà dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • ricordiamo che in base all’art. 4 comma 2 del DL n. 52 dd 22.4.2021, l’orario di chiusura dei servizi di ristorazione rispetta il limite orario previsto per gli spostamenti, e quindi slitta alle 23.00.
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (rimangono valide le deroghe per la consumazione di cibi e bevande per gli alloggiati in strutture ricettive);
  • dal 22 maggio i centri commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • viene anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli (oltre ai centri termali per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza o nelle attività riabilitative e terapeutiche);
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi;
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • i parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde” (tampone negativo con referto entro le 48 ore precedenti, certificato vaccinale non più antico di 9 mesi, non più 6 dunque, certificata guarigione covid nei 9 mesi precedenti). Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Rimandiamo come sempre ad una lettura completa del provvedimento, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg

e a successive comunicazioni di eventuale approfondimento.

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza, Tutte le categorie

Maggio 18, 2021 by Redazione

Con l’entrata in vigore delle nuove Ordinanze del Ministero della Salute d.d. 14 e 15 maggio si introducono aggiornamenti in materia di:

  • INGRESSI IN ITALIA – STOP QUARANTENA DA UE
  • NUOVI VOLI COVID TESTED
  • nota bene – indicazioni utili per le strutture ricettive
  • NUOVI COLORI DELLE REGIONI

INGRESSI IN ITALIA – Dal 16 maggio e fino al 30 luglio stop quarantena da Paesi EUROPEI

L’ingresso di viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Regno Unito e Israele è consentito con tampone negativo, senza più obbligo di quarantena.

Resta l’obbligo di esibire all’arrivo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore che precedono l’arrivo in Italia (restano esonerati dal tampone i bambini di età inferiore a 2 anni).

In alternativa l’ingresso in Italia di viaggiatori europei è consentito:

  • a persone in possesso di certificato vaccinale Covid (ciclo completo) rilasciato da almeno 14 giorni
  • a persone con guarigione da infezione Covid certificata da non più di 6 mesi

ATTENZIONE – Sono semplicemente queste 3 condizioni (referto tampone negativo, certificato vaccinale, guarigione certificata) che costituiscono la cosiddetta “CERTIFICAZIONE VERDE / GREEN PASS” di cui spesso si sente parlare!

Per entrare in Italia provenendo da un paese europeo è quindi necessario:

  1. sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo (o essere in possesso di certificato vaccinale o di guarigione certificata)
  2. compilare un’autodichiarazione.
  3. comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio

In assenza dei casi previsti al punto 1, scatterà l’obbligo di isolamento fiduciario di dieci giorni, con effettuazione di test a mezzo di tampone al suo termine.

Per l’ingresso da altri paesi si consiglia di verificare il dettaglio delle misure aggiornate al seguente indirizzo:

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


Voli Covid tested anche per aeroporti di Venezia e Napoli

Estesa la sperimentazione dei voli Covid tested, già in funzione negli aeroporti di Roma e Milano, anche agli scali di Venezia e di Napoli. Nei voli Covid tested i passeggeri sono sottoposti a un test molecolare o antigenico prima della partenza e all’arrivo a destinazione e, se l’esito è negativo, sono autorizzati all’ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario anche se provenienti da paesi in cui tale obbligo resta in vigore. Finora i voli Covid tested coprivano solo la tratta fra gli Stati Uniti e l’Italia ma, nella nuova ordinanza, sono stati aggiunti come Paesi di provenienza anche il Canada, il Giappone e gli Emirati Arabi.

OBBLIGHI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

NOTA BENE – In caso di soggiorno presso una struttura ricettiva italiana, si ribadisce che non spetta al gestore della struttura verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

TUTTAVIA IL PERSONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E’ TENUTO AD AGEVOLARE L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI, E DEVE QUINDI ESSERE A CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA CLIENTELA.

Si segnala pertanto che:

  1. con riferimento all’autodichiarazione (fino ad oggi cartacea, utilizzata anche dalle compagnie aeree e da altri vettori), a partire dal 24 maggio 2021, a tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia, sarà invece richiesto di compilare il Modulo di localizzazione DIGITALE passeggero Digital PLF – Passenger Locator Form (dPLF) prima del proprio ingresso sul territorio nazionale. Tutte le informazioni sono già accessibili in varie lingue europee al seguente indirizzo:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

Il modello cartaceo ancora in vigore è reperibile (in italiano e in tedesco!) al seguente indirizzo:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

  1. Per comunicare il proprio ingresso in Italia è intanto necessario fare riferimento al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Per la Regione FVG il numero da contattare è ​800 909 060 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 (esclusi i festivi). Ma è sempre possibile fare riferimento al numero nazionale 1500 (24 ore su 24). Per quanto riguarda il contatto telefonico, potrebbe riscontrare problemi linguistici
  2. NOTA BENE – con l’entrata a regime del modulo di localizzazione digitale queste misure probabilmente subiranno una razionalizzazione.)

Andamento del contagio nelle regioni: novità solo per le regioni Sicilia e Sardegna che passano in zona gialla

Complessivamente la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio 2021 è quindi la seguente:

  • zona rossa: (nessuna Regione)
  • zona arancione: Valle d’Aosta (IN ZONA GIALLA DAL 21.5.2021)
  • zona gialla: tutte le altre Regioni
  • zona bianca: (nessuna Regione)

Ricordiamo che la circolazione sul territorio nazionale tra regioni bianche e gialle è libera, anche per motivi turistici, mentre per muoversi da e per regioni arancioni o rosse, sono valide le stesse condizioni previste per gli ingressi da paesi UE!

https://confcommerciogorizia.it/2021/05/18/2535/

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Aprile 30, 2021 by Redazione

CORONAVIRUS – INGRESSI in Italia: proroga restrizioni al 15 MAGGIO

Ministro della Salute ha disposto una ulteriore proroga fino al 15 maggio 2021 della validità delle misure adottate con le ordinanza del 30 marzo e del 2 aprile 2021.

Fino al prossimo 15 maggio, pertanto, permane l’obbligo di quarantena di 5 giorni e di ulteriore test molecolare o antigenico a mezzo di tampone al termine di detto periodo per le persone in ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021 .

Contestualmente si introducono misure fortemente più restrittive per i viaggiatori provenienti da Bangladesh, India e Sri Lanka.

In caso di soggiorno presso una struttura alberghiera, si ribadisce che non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

Cogliamo l’occasione per segnalare come utile strumento di aggiornamento continuo sulle misure da adottare in relazione agli spostamenti da e per i vari paesi il portale del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/

 

Leggi l’Ordinanza del Ministero della Salute dd 29.4.2021

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Aprile 23, 2021 by Redazione

DECRETO RIAPERTURE Cosa cambia cosa si conferma

DECRETO RIAPERTURE IN VIGORE DA LUNEDI’ 26 APRILE

ANNUNCIATA LA ZONA GIALLA PER IL FVG

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL approvato in data 21.4.2021, e denominato DECRETO RIAPERTURE.

Il documento segna infatti, come ben noto, un primo programma di parziali e progressive riaperture, ed entrerà in vigore da lunedì 26 aprile e fino al 31 luglio.

Che si AGGIUNGE al DPCM del 2.3.2021.

RESTA QUINDI SEMPRE DOMINANTE, PER STABILIRE LE ATTIVITA’ CONSENTITE O SOSPESE IL MECCANISMO DELLA FASCIA DI COLORE IN CUI SI COLLOCA LA REGIONE.

E LE NUOVE MISURE SI SOMMANO (o modificano in parte) A QUELLE GIA’ IN VIGORE IN BASE AL “VECCHIO” DPCM.

Di seguito i punti di nostro maggiore interesse:

 

SPOSTAMENTI TRA REGIONI GIALLE E BIANCHE

Dal 26 aprile 2021 tornano le zone gialle e sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

SPOSTAMENTI REGIONI ARANCIONI E ROSSE: IL CERTIFICATO VERDE

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi.

Le Certificazioni verdi Covid-19 attestano:

  • avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, con validità 6 mesi
  • avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, con validità 6 mesi
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, con validità 48 ore

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

È confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina

VISITE AD AMICI E PARENTI

  • Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito spostarsi verso un’abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • Visite a casa vietate in zona rossa

SERVIZI RISTORAZIONE

  1. Dal 26 aprile 2021 in zona gialla attività di somministrazione aperte fino alle 22

CONSUMO AL TAVOLO CONSENTITO SOLO ALL’APERTO.

  1. Nessun limite di orario per i clienti (alloggiati) dei ristoranti di alberghi e altre strutture ricettive
  2. Restano consentiti asporto (fino alle 18 per i BAR, fino alle 22 per le altre attività) e il domicilio (senza limite di orario)
  3. Dal 1° giugno in zona gialla consumo AL TAVOLO consentito anche AL CHIUSO ma solo dalle ore 5:00 e fino alle ore 18:00.
  4. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
  5. Ristorazione collettiva tipo mensa consentita dunque nel rispetto del “vecchio” decreto, come da nostra nota: https://confcommerciogorizia.it/2021/03/22/mensa-o-ristorante-interpretazione-della-prefettura-di-gorizia/
  6. Si ricorda che restano intanto sempre sospese le “feste” anche conseguenti a riti civili o religiosi, fino al 31.7.2021

NOTA BENE – Si ritiene utile riportare l’art. 4 del DL n. 52 dd 22.4.2021 in modo integrale:

  1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

NOTA BENE – SCARICA LA NUOVA CARTELLONISTICA PER I PUBBLICI ESRECIZI

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

Dal 26 aprile in zona gialla cinema e teatri al 50% e fino a 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Posti a sedere preassegnati, biglietti acquistati online, distanza di 1 metro a meno che non si conviva e uso di mascherine.

Dal 1° giugno in zona gialla allo stadio al 25% e non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Per eventi particolari l’accesso potrà essere riservato a chi è in possesso del green pass.

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA

Nelle zone gialle, e sempre con specifico riferimento alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana:

  • Dal 26 aprile consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È interdetto l’uso di spogliatoi.
  • Dal 15 maggio consentite le attività delle piscine all’aperto.
  • Dal 1° giugno aprono le palestre con il rispetto di una distanza fisica di due metri tra un atleta e l’altro.

ATTIVITA’ COMMERCIALI, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

Nelle zone gialle:

Dal 1° luglio riaprono le fiere, e sono consentiti i convegni e i congressi

Diversamente da quanto inizialmente annunciato NON è intervenuta alcuna modifica alla disciplina che prevede la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi: restano chiusi.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI DI DIVERTIMENTO

Dal 1° luglio sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e le attività dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e linee guida

 

Come sempre abbiamo atteso il testo ufficiale e pubblicato PRIMA di scrivere, ci scusiamo dunque se non siamo riusciti a farlo prima, ma ci sembra più utile così.

E ci riserviamo di inviare al solo indirizzo degli associati del settore pubblici esercizi una ULTERIORE NOTA più specifica nel corso della giornata.

 

Il nuovo provvedimento completo è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

Filed Under: Emergenza COVID-19, In evidenza

Aprile 21, 2021 by Redazione

Cartellonistica e Documentazione Pubblici Esercizi al 23.4.2021

CARTELLO DISTANZIAMENTO

CARTELLO CAPIENZA

CARTELLO MISURE

CARTELLO MENSA 

LINEE GUIDA DD 8.10.20

Filed Under: Emergenza COVID-19

Aprile 6, 2021 by Redazione

Friuli Venezia Giulia Zona Rossa fino al 20 aprile. Nuove misure per gli ingressi in Italia fino al 30 aprile

FRIULI VENEZIA GIULIA RINNOVATA LA ZONA ROSSA

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute, si evidenzia che in base alla nuova Ordinanza del Ministero della Saluta pubblicata in GU sabato 3 aprile, la Regione Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa fino a martedì 20 aprile, a meno di nuovi provvedimenti che ne modifichino la classificazione.

 

NUOVE MISURE PER GLI INGRESSI IN ITALIA FINO AL 30 APRILE

Il Ministro della salute con nuova Ordinanza ha inoltre prorogato e modificato le regole per gli ingressi in Italia da alcuni Paesi esteri, con misure valide da domani 7 aprile e fino al 30 aprile, e in particolare:

1. per tutti coloro che intendono entrare in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi e territori indicati nell’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo u.s., (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni, presso la propria abitazione o dimora, con test a mezzo di tampone ripetuto due volte: in partenza per l’Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario;

2. proroga della disciplina specifica stabilita dall’ordinanza del 13 febbraio 2021 per gli ingressi dal Brasile, che prevede obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni con test a mezzo di tampone ripetuto tre volte: alla partenza, all’arrivo in Italia e al termine del periodo di isolamento fiduciario.

La nuova Ordinanza prevede inoltre che a partire dal prossimo 7 aprile e fino alla fine del mese:

3. agli spostamenti da e per l‘Austria, il Regno Unito ed Israele si applica la disciplina prevista per i Paesi dell’ Elenco C allegato 20 DPCM 2 marzo 2021 (Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), come sintetizzata al punto 1;

4. per gli spostamenti da e verso la regione austriaca del Tirolo, la durata del previsto periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria è estesa a 14 giorni.

 

ATTENZIONE –  Non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.

Ma è bene considerare che il cliente potrebbe invece richiedere anche alla struttura chiarimenti e supporto in merito agli adempimenti previsti.

Ricordiamo che un primo punto di riferimento sempre aggiornato, con contenuti ufficiali e selezionati per le specifiche esigenze di chi viaggia, è il portale del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/

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Marzo 31, 2021 by Redazione

Emergenza Coronavirus – FVG in zona ROSSA fino almeno al 6 aprile

In base alle Ordinanze del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta sabato 27 marzo e che entrano in vigore a partire da oggi lunedì 29 marzo si rinnovano le misure di AREA ROSSA in vigore in Friuli-Venezia Giulia, che restano valide ALMENO fino al 6 aprile 2021

 

Complessivamente quindi – considerati anche gli effetti del Decreto legge del 13 marzo 2021 n.30 – la ripartizione delle Regioni e Province autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 29 marzo 2021 è la seguente:

  • area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio (passa in arancione dal 30.03), Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento (Trentino), Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.
  • area arancione: tutte le altre (regione Lazio dal 30 marzo)
Purtroppo le dichiarazioni di questi giorni del Governo hanno però anticipato il varo di un nuovo decreto, che dovrebbe entrare in vigore subito dopo Pasqua, e che nelle intenzioni NON PREVEDE zone gialle fino al prossimo 30 aprile. Resterebbero quindi in vigore, sulla base si questa linea abbozzata, solo zone bianche, arancione e rosse, e non più le zone gialle.
MA le nostre federazioni sono vivacemente impegnate in queste ore anche più del solito sul confronto con governi regionali e nazionale sugli effetti devastanti del prolungarsi di queste restrizioni, e l’auspicio è per tanto che il confronto sulla situazione sanitaria da un lato, misure di prevenzione dall’altro, e una sempre più accurata consapevolezza delle effettive condizioni delle nostre categorie possano portare a provvedimenti nel breve e di lungo periodo più adeguati possibile.
Per una sintesi delle misure in vigore in zona rossa rimandiamo invece alla nostra nota dd. 14.3.2021, che riprende anche le misure ponte in vigore per il solo periodo di Pasqua:
https://confcommerciogorizia.it/2021/03/14/covid-19-da-lunedi-15-marzo-friuli-venezia-giulia-zona-rossa-con-misure-aggiuntive-fino-al-6-aprile/

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  • Nuovi Ristori FVG: domande on-line al via il 18 marzo 2021
  • COVID-19 – Da lunedì 15 marzo Friuli Venezia Giulia ZONA ROSSA – con misure aggiuntive fino al 6 aprile
  • SIAE – Proroga e riduzioni sul rinnovo abbonamenti musica d’ambiente
  • DPCM e Ordinanza FVG – In tutta la regione didattica a distanza per medie, superiori e università. Province di Gorizia e di Udine in ZONA ARANCIONE per 15 giorni
  • Sabato 27 febbraio torna lo SBARACCO.
  • FORMAZIONE: I CORSI IN PARTENZA A FEBBRAIO E MARZO 2021
  • Lotteria degli Scontrini. Chiarimenti.
  • CAPIENZA di NEGOZI, UFFICI, PUBBLICI ESERCIZI e altre attività aperte al pubblico
  • Il FVG rientra in ZONA GIALLA
  • CONFIDI VENEZIA GIULIA: Liquidità con GARANZIA 100% per pubblici esercizi – Abbattimento commissioni di garanzia.
  • Prossime scadenze e comunicazioni utili su tributi comunali e provvedimenti COVID
  • Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)
  • Circolare 31 gennaio scadenza comunicazione lavoratori somministrati anno 2020
  • Corso inglese base
  • Obbligo pagamento stipendi entro il 12 gennaio
  • SALDI INVERNALI AL VIA GIOVEDì 7 GENNAIO 2021 – delibera formale in arrivo mercoledì 30.12
  • Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con NUOVO TRACCIATO: i dettagli del RINVIO al 1° aprile 2021
  • DECRETO NATALE 2020: QUADRO DELLE MISURE IN VIGORE DAL 21.12.2020 AL 6.1.2021
  • Seconda edizione del progetto “Uno scontrino per la scuola”
  • PROGRAMMA CASHBACK: avvio della fase di “Rimborso Sperimentale” e chiarimenti operativi
  • FVG IN ZONA GIALLA – il quadro di tutte le misure in vigore
  • UN REGALO SOSPESPESO per i Bambini di Gorizia
  • Detrazioni per carichi di famiglia per non residenti in Italia
  • Ordinanza FVG in vigore da domani 24.11 e fino al 3.12.20
  • MISURE RESTRITTIVE NELLE ZONE ARANCIONE. Chiarimenti delle Prefetture regionali.
  • FVG in vigore da DOMENICA 15.11.20 le misure da ZONA ARANCIONE
  • Ordinanza FVG in vigore dal 14 al 29 novembre
  • Nuovo contributo fondo perduto RISTORO Regione FVG: Beneficiari e modalità di richiesta
  • ATTENZIONE – Norme in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre
  • e-Commerce nel settore Moda: le regole del gioco
  • CONTRIBUTO a fondo perduto per la filiera della RISTORAZIONE – PRIME informazioni
  • COVID – Caso positivo o sospetto in Azienda – Cosa si fa?
  • Nuovi orari e nuove modalità di accesso nei nostri Uffici Confcommercio Gorizia
  • Nuovo DPCM 24.10.20 – Le misure in vigore da DOMANI lunedì 26 ottobre
  • CUOIO, PELLE E PELLICCIA: Accolte le richieste di FEDERMODA
  • DPCM dd 18.10.20 – Le nuove misure in vigore da OGGI lunedì 19 ottobre
  • Corso Sab, somministrazione alimenti e bevande
  • DPCM 13.10.20 – Nuove misure in vigore dal 14 ottobre
  • Cassa integrazione COVID: contributi a beneficio dei vostri dipendenti
  • Contributi TOSAP Comune di Gorizia. DOMANDE ENTRO IL 18 SETTEMBRE.

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