- Lunedì 29 novembre FVG in zona GIALLA
- Sempre da lunedì 29.11 entrano in vigore per la zona gialla (quindi anche in FVG) le nuove disposizioni “Super Green Pass”
- Dal 6.12 al 15.1 la disciplina “Super Green Pass” si applica anche in zona bianca
- SUPER Green Pass = certificato di guarigione e avvenuta vaccinazione
È stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale il DL n. 172/2021 cd. “Super Green Pass”, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri. In mattinata è stata inoltre pubblicata l’Ordinanza n. del Ministero della Salute che determina, a partire da lunedì 29 novembre, il passaggio della Regione FVG in zona gialla.
Ne deriva che le nuove misure introdotte dal decreto entrano per il FVG in vigore nella stessa giornata di lunedì 29 novembre:
- zona gialla, ma minori restrizioni per vaccinati e guariti: nessuna limitazione per chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è sottoposto a vaccinazione entro i 12 mesi precedenti, nell’accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti
- in attesa dell’aggiornamento informatico che, a livello nazionale, porterà al rilascio del “super Green Pass” digitale con relativo QR code, sarà necessario esibire il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione in versione cartacea completa.
- per tutti, sempre a partire da lunedì, sarà invece obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.
- “vecchio” green pass esteso ad alcune attività, tra cui la ristorazione interna agli alberghi per soli alloggiati e le mense (o ristoranti che svolgono servizio mensa in convenzione)
- Prefetture tenute per norma a rafforzare i controlli
- “vecchio” green pass (anche con tampone) sempre valido per l’accesso ai luoghi di lavoro
Entrando maggiormente nel dettaglio, tra le novità di maggiore interesse per il settore dei pubblici esercizi (i più immediatamente colpiti dalle novità) ma anche sale giochi e sale da ballo, si segnalano:
- Green pass rafforzato solo per il consumo al tavolo al chiuso, con esclusione delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, per i quali continuerà ad applicarsi il green pass ordinario
- Il green pass rafforzato non è richiesto per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti (per certificazione medica) dalla campagna vaccinale
- Nessun limite orario né di massimo di persone per tavolo (come già previsto per la zona bianca)
- Disciplina applicabile anche per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose
Per approfondire: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 172/2021, c.d. “super green pass”
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera n. 282/2021, il Decreto Legge n. 172/2021, c.d. “super green pass”, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, in vigore a partire da oggi 27 novembre 2021.
Per una lettura completa del provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/home
Di seguito si sintetizzano le misure di maggiore interesse per i nostri settori di riferimento:
Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi Covid-19
La norma, intervenendo in modifica dell’art. 9, del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d’ora in avanti “Riaperture”), prevede che:
- le certificazioni verdi relative all’avvenuta vaccinazione siano rilasciate anche a seguito della somministrazione della c.d. “dose di richiamo”;
- anche le certificazioni rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione intervenuta dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, saranno rilasciate anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo;
- la validità della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione sia portata a 9 mesi (non più 12) dal completamento del ciclo vaccinale primario e, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data da tale somministrazione;
- la certificazione relativa alla somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2 sia rilasciata “nei termini stabiliti con circolare del Ministero della Salute”;
- sia portata a 9 mesi (non più 12) anche la validità del green pass rilasciato a coloro che abbiano contratto il virus SARS-CoV2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal prossimo 15 dicembre. Restano, invece, invariati i termini di validità delle ulteriori tipologie di certificazioni verdi.
Nei luoghi di lavoro, continua ad applicarsi la precedente disciplina: è sufficiente il “vecchio” green pass, si può quindi accedere ai luoghi di lavoro anche con tampone negativo.
Art. 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
La disposizione, applicabile a partire dal prossimo 6 dicembre, prevede ulteriori attività e servizi – rispetto a quelli già previste dalla normativa vigente – per il cui accesso o la cui fruizione è necessario essere muniti di una valida certificazione verde.
In particolare, la norma modifica l’art. 9-bis, comma 1, lett. a) del “Riaperture”, prevedendo ora esplicitamente la necessità del green pass per il consumo al tavolo al chiuso anche per i clienti alloggiati negli alberghi o altre strutture ricettive.
Art. 5 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
In quest’articolo risiede, la novità più importante. Già a partire da lunedì 29 novembre, laddove le Regioni dovessero esser collocate in zona gialla o arancione, le limitazioni e le restrizioni previste dalla normativa vigente nei confronti, tra l’altro, delle imprese (tra cui quelle del settore rappresentato) non troveranno applicazione e dovranno osservarsi unicamente le prescrizioni concernenti la zona bianca; tuttavia, ai predetti servizi e attività potranno accedere, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, solo i soggetti in possesso del c.d. “green pass rafforzato”. In altri termini, non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)) bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:
- l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
- l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
- l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).
L’impatto più esteso di questa introduzione si riflette nell’immediato sui pubblici esercizi: le attività di ristorazione che si troveranno in zona gialla o arancione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, fermo restando tuttavia che al consumo al tavolo al chiuso potranno accedere – oltre ai minori di 12 anni e io soggetti esonerati dalla vaccinazione – solo chi sia in possesso del green pass c.d. rafforzato.
Tale condizione non si applica a coloro che vogliano accedere alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, dunque, salva diversa indicazione delle autorità competenti, devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all’interno dei locali del proprio esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio.
Inoltre, il comma 2 della disposizione in oggetto precisa che fino al 5 dicembre sarà consentito effettuare le attività di verifica circa il possesso delle predette certificazioni verdi in formato cartaceo.
Art. 6 – Disposizione transitorie
La norma prevede che a partire dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del “super green pass” trovi applicazione anche in zona bianca.
Art. 7 – Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il provvedimento dispone un esplicito rafforzamento delle attività di controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza, in ordine al rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. In particolare, il Prefetto territorialmente competente:
- entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (vale a dire il prossimo 2 dicembre) sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovrà adottare uno specifico piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- dovrà inoltre trasmettere settimanalmente al Ministro dell’Interno una relazione sui controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.
Restiamo come sempre nelle prossime ore a disposizione per chiarimenti o specifiche necessità di confronto che emergeranno in applicazione dei nuovi provvedimenti.