Le prefetture regionali si sono espresse con vari chiarimenti rispetto alle misure introdotte con l’applicazione delle misure di cd “zona arancione”, per ora dal 15 novembre 2020 e fino al 4 dicembre p.v., nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Tali chiarimenti prevedono in particolare:
SPOSTAMENTI AL DI FUORI DAL PROPRIO COMUNE
art. 2, comma 4, lett. b) DPCM 3.11.20
Prevede che sia “vietato ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
ATTENZIONE – In relazione alla frase “o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, si mette in guardia rispetto alla legittimità di interpretazioni eccessivamente estensive (quali il recarsi presso una grande catena internazionale perché si vuole acquistare il bene di quella marca o perché il supermercato pratica una speciale offerta o perché si intenda fruire delle prestazioni del centro estetico o del salone-parrucchiere di fiducia).
Nell’ottica dell’utilizzo del “buon senso”, le deroghe al divieto di cui all’art. 2 comma 4, lett. b) per lo svolgimento di attività o la fruizione di servizi non sospesi, in base a quanto evidenziato nella circolare della Prefettura, devono essere considerate giustificate solo ove alla base ci siano comunque situazioni di necessità legate ad una concreta mancanza o sostanziale limitatezza del servizio nel comune di residenza, domicilio o abitazione e che di detto servizio non si possa usufruire con modalità alternative (consegna a domicilio, acquisto via web, etc, …).
SPOSTAMENTI AL DI FUORI DAL PROPRIO COMUNE PER PRESTAZIONI SANITARIE
art. 2, comma 4, lett. b) DPCM 3.11.20
prevede che sia “vietato ogni spostamento … in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” e che siano consentiti solo gli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Gli spostamenti per prestazioni sanitarie, prestazioni odontoiatriche e prestazioni veterinarie sono da considerarsi spostamenti per motivi di salute.
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Art. 2, comma 4, lett. c) DPCM 3.11.20
“sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale…”
è consentita “la sola ristorazione con consegna a domicilio …” nonché, dalle ore 5.00 “fino alle 22.00, la ristorazione con asporto”.
Con riferimento alla ristorazione negli alberghi, la norma prevede che continui ad essere “consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati”.
Qualora le strutture ricettive e alberghiere siano prive di attività di ristorazione propria ma abbiano stipulato convenzioni con ristoranti esterni, la somministrazione in convenzione dei pasti può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.
Stesse regole valgono per le attività di ristorazione che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende, forniscano pasti al personale delle aziende stesse. Anche in tale caso la ristorazione può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.
Come specificato ieri, nel solo caso in cui la convenzione stipulata con un’azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell’azienda stessa che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti possono avvenire all’interno dell’esercizio convenzionato, a condizione che “vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio” e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibirsi alle Forze dell’Ordine in caso di controllo.
Si precisa che la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce REATO.
Per completezza si rimanda anche balle ulteriori FAQ presenti sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638