E’ stato firmato nella notte l’atteso nuovo DPCM dd 13.10.2020. Le nuove misure sono in vigore da domani, mercoledì 14 ottobre, e resteranno efficaci fino al 13 novembre 2020.
Ma anticipiamo di seguito per comodità di lettura le principali novità per i nostri settori di interesse:
Mascherine (art. 1 comma 1)
Si conferma che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sempre esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e che stanno svolgendo attività sportiva.
Fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
L’articolo (comma 4) richiama anche alla tipologia di mascherina utilizzata: che in tutti i casi (luoghi di lavoro e comunità) deve avere forma e aderenza adeguate a garantire la copertura dal mento a sopra il naso.
Si ricorda con l’occasione che per quanto riguarda la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro restano in vigore le misure di contenimento del virus COVID-19 introdotte dal protocollo sottoscritto tra governo e parti sociali lo scorso 24.04.2020 (art.2).
Il Mantra (art. 1 comma 5)
- UTILIZZO DELLE MASCHERINE
- DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE
- IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI
Resta questo il mantra per contribuire al contenimento del contagio.
Linee Guida per le Attività Produttive
Il comma 6 disciplina inoltre nuove misure tese al contenimento del contagio, che si integrano ove non in contrasto alle Linee Guida definite nella Conferenza Stato Regione, come aggiornate in data 8.10.2020, esplicitamente richiamate in Allegato 9 al DPCM
Si veda la pg 32 del documento:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf
Le novità introdotte interessano in particolare:
Commercio al Dettaglio
Si evidenzia nuovamente la necessità di regolamentare gli accessi perché avvengano in modo dilazionato, per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. Non basta il cartello insomma, bisogna agire anche sugli accessi. E in ogni caso il cliente deve sostare nell’esercizio il tempo strettamente necessario. A titolo di esempio, in esercizi con 2 persone destinate al servizio e che non prevedono self service, è ragionevole pensare che solo 2 persone possano sostare all’interno contemporaneamente. Ricordiamo che apposita cartellonistica deve raccomandare il distanziamento del metro anche fuori dal negozio.
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie
Le attività di somministrazione e ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo.
(La disposizione trova applicazione dal giorno 14.10, e quindi per quanto riguarda la chiusura alle ore 24 nella notte tra il 14 e il 15.10)
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d’asporto, senza limite di orario, ma con divieto di assembramento e divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.00.
Feste
Resta sospesa l’attività nelle sale da ballo e le discoteche, all’aperto o al chiuso.
Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ma feste o banchetti conseguenti a tali cerimonie potranno svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone.
E’ fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 nelle abitazioni private, e anche in quel caso applicando rigorosamente il mantra mascherina+ distanziamento+ igiene delle mani.
ATTENZIONE:
In attesa di chiarimenti ufficiali dal Governo sui dubbi in merito al tema “Feste”, riteniamo indispensabile condividere in modo integrale il parere espresso dall’ufficio legale e multidisciplinare Confcommercio in merito al significato di FESTA e alle CAPIENZE MASSIME FISSATE:
Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione festa che ricorre alla lettera n) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 13 ottobre, si rappresenta quanto segue.
Riteniamo che con l’espressione di cui al secondo periodo della lettera citata Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto debba intendersi che è vietata qualsiasi attività o insieme di attività, anche al di fuori di ricorrenze predeterminate, come quelle civili o religiose, che siano messe in opera per esprimere una comune esultanza o anche per semplice divertimento e dove prevale il “vissuto insieme”.
La ratio dell’introduzione di questa disposizione così restrittiva, che colpisce profondamente attività molto comuni e diffuse, è infatti sempre quella di tentare, con ogni mezzo che non arrivi al confinamento, di arginare la diffusione del contagio visto l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia testimoniato dal costante incremento del numero dei contagiati, ormai non più limitato al nord del Paese, attraverso misure che garantiscano l’uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale.
Le successive specificazioni contenute nei periodi terzo e quarto della medesima lettera, infatti, servono a dare esempi concreti riferiti per alcune delle feste più comuni, conseguenti a cerimonie civili o religiose (come un’inaugurazione, un matrimonio, ecc.) per le quali si arriva ad indicare il numero massimo dei partecipanti fissato in 30 unità.
Con riguardo alle abitazioni private, nella consapevolezza dell’impossibilità di vietare tout court le feste, la disposizione raccomanda fortemente di evitarle e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Le feste rispetto alle quali si registra un’apertura rispetto a quelle da ritenersi vietate, che a nostro avviso sono quelle realizzate nell’ambito di attività economiche, sono quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose (che) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone…
Poichè una cerimonia è una celebrazione pubblica, anche in forma solo civile, di un avvenimento o di una ricorrenza (es. una cerimonia scolastica, un giuramento, una cerimonia militare, accademica, ecc.), un banchetto nuziale rientra sicuramente tra i casi per i quali è ammissibile una festa con la partecipazione massima di 30 persone. Così anche ci sembra di poter includere tra le feste ammissibili quelle conseguenti alla cerimonia di conferimento di una laurea che certamente avviene al termine di una cerimonia civile.
Qualche perplessità invece va mantenuta sui compleanni. Infatti, se guardiamo, come sopra evidenziato, al significato di “cerimonia” come “solenne celebrazione pubblica” (Treccani) o “manifestazione che si svolge secondo una formula e un programma prestabiliti e con l’intervento di un pubblico” (Devoto-Oli) dobbiamo pensare ad occasioni ben più formali, perché la festa di compleanno non consegue ad alcuna cerimonia.
Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, per il momento riteniamo opportuno adottare un’interpretazione restrittiva sulle feste di compleanno.
Infine, il limite della partecipazione massima di 30 persone va inteso in senso assoluto non essendo agganciato nè alla tipologia del locale, nè alla disposizione dei tavoli.
Cinema e concerti
Spettacoli consentiti, al chiuso e all’aperto, solo nel caso in cui si possa applicare l’obbligo di posti a sedere preassegnati e adeguatamente distanziati. Per gli spettacoli resta il limite di 200 partecipanti al chiuso (per ogni singola sala) e di 1000 all’aperto.
Smart working
Il provvedimento incoraggia ad incrementare ove possibile lo smart working mentre non è prevista la ripresa della didattica a distanza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Isolamento e Quarantena, nuove indicazioni
Si invia con l’occasione a consultare la circolare del Ministero della Salute dd. 12.10.2020 con le nuove indicazioni per la durata e il termine di isolamento e quarantena in caso di soggetti risultati positivi o di contatti con soggetti positivi all’infezione da Covid-19
Allegati:
Linee Guida Conferenza delle Regioni dd 8.10.20
Circolare Ministero della Salute