Contributi a fondo perduto art. 25 Decreto Rilancio: sono stati pubblicati ieri provvedimento ed istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per fare domanda.
L’invio è possibile dal 15 giugno 2020, ed entro la scadenza del 13 agosto 2020.
Le modalità complete sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 (Prot. n. 0230439/2020)
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
- 20% per ricavi o compensi fino a 400 mila euro;
- 15% per ricavi o corrispettivi fino a 1 milione di euro;
- 10% per ricavi o corrispettivi oltre il milione e fino a 5 milioni di euro.
per un importo IN OGNI CASO non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda per il contributo a fondo perduto dovrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 ed entro la scadenza del 13 agosto 2020, in modalità telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 6.192 milioni di euro per il 2020.
Beneficiari:
titolari di partite IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
- se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).
Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
Sono ESCLUSE dall’agevolazione le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici
- intermediari finanziari
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Consulta il provvedimento completo:
Consulta la GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.
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