La Conferenza delle Regioni ha approvato lo scorso 25 Maggio un nuovo documento di “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” , recepito con Ordinanza contingibile e urgente n. 16/PC della Regione FVG.
Oltre a disciplinare nuovi settori, ha introdotto modifiche, precisazioni e integrazioni rispetto alle linee guida già in vigore dal 18 maggio, di rilievo per specifici settori.
Ristorazione:
- viene precisato che è necessario rendere disponibili prodotti “per l’igienizzazione delle mani” per i clienti e per il personale;
- si esplicita il divieto di mettere riviste giornali e materiale informativo a disposizione in modo promiscuo;
- viene specificato, senza più fare riferimento in tale punto alla distanza tra le sedute, che “i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”;
- si chiarisce che non è consentita la consumazione a buffet in modalità self-service, ma che è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, con divieto per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
- si precisa che al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di “pulizia” e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili “se non disinfettabili” (saliere, oliere, ecc) (in precedenza era “se non igienizzati”);
Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge):
- viene precisato che è necessario rendere disponibili prodotti “per l’igienizzazione delle mani” per i clienti e per il personale;
- la definizione “gel igienizzante per le mani” è modificata in “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;
- si prevede che sia favorito, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
Strutture ricettive e locazioni brevi:
- è esplicitato che la scheda si applica alle strutture ricettive alberghiere, complementari ( extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo;
- le misure si applicano alle locazioni brevi “per le parti compatibili”. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria;
- viene riformulata la voce relative alle aree comuni specificando, in particolare, che nelle stesse “è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro” (nella precedente versione era previsto l’obbligo di “garantire il rispetto del distanziamento interpersonale”);
- si chiarisce che il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (specificando che detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale); la voce relativa all’utilizzo degli ascensori viene modificata di conseguenza;
- viene ribadito che la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche ma che, in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti;
- si chiarisce, inoltre, che per gli ospiti delle strutture, l’obbligo di indossare la mascherina vale soltanto nelle aree comuni chiuse e che, negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro (resta confermato quanto già previsto per il personale dipendente);
- si esplicita il divieto di mettere riviste giornali e materiale informativo a disposizione in modo promiscuo;
- ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato “prima” della consegna all’ospite (era “prima e dopo di ogni utilizzo”);
- le numerose prescrizioni relative al microclima e alla ventilazione sono sostituite da quelle sul ricambio d’aria già inserite in alcune delle schede relative alle altre attività;
Servizi alla persona:
- viene aggiunto il riferimento ai tatuatori;
- si chiarisce che è necessaria la “disinfezione” delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente (in luogo della “igienizzazione”);
- la definizione “gel igienizzante per le mani” è modificata in “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;
Commercio al dettaglio:
- è stato rimosso il riferimento alla vendita di abbigliamento per prevedere in generale che, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, sia resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- la definizione “gel igienizzante per le mani” è modificata in “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;
Commercio al dettaglio su aree pubbliche:
- la scheda non fa più riferimento alle fiere, alle quali è ora dedicata una scheda specifica
- è stata rivista la sezione relativa alle misure generali, includendola espressamente tra gli obblighi dei Comuni che dovranno assicurare, tra l’altro, la previsione di un maggiore distanziamento dei posteggi, anche ampliando, ove necessario e possibile, l’area mercatale, nonché l’individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti;
- sono sostanzialmente confermati gli obblighi per gli operatori, salvo per quanto riguarda gli acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, per i quali è stata mutuata la formula inserita nella scheda relativa al commercio al dettaglio;
Piscine:
- non è più previsto che le piscine alimentate ad acqua di mare siano escluse dalle misure indicate nella scheda;
- per esse viene stabilito di mantenere, ove previsto, la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, di attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione;
- vengono modificate le prescrizioni relative alle aree solarium e verdi, nonché alla disposizione delle attrezzature, prevedendo che sia assicurato “un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m”, senza che sia più menzionata, al riguardo, la predisposizione di percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale.
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