Come noto è stata pubblicata ieri l’Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha validità dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.
Per comodità di lettura, riportiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per le attività associate.
Fermo restando l’OBBLIGO per chiunque si rechi fuori dall’abitazione l’uso la copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente:
- sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività consentinte (quindi anche per recarsi in un’attività commerciale aperta, ma collocata fuori dal territorio del comune)
- è obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all’ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;
- è obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti;
- l’accesso all’interno degli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- è consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;
c) per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; - è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- è consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. La vendita per asporto è effettuata garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. E’ vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Non è quindi più obbligatoria la prenotazione a distanza, ma la vendita deve essere organizzata in modo da ridurre al massimo la permanenza del cliente dentro al locale, e in ogni caso l’accesso è consentito ad 1 cliente alla volta. Ne deriva che la prenotazione a distanza non è obbligatoria ma sempre preferibile, va pertanto incoraggiata.
- permane l’obbligo di chiusura nella giornata di domenica per gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari;
- sono consentiti gli interventi di manutenzione e riparazione per garantire la sicurezza e conservazione:
a) a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli;
c) di immobili diversi dall’abitazione principale; - è consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo.