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Aprile 11, 2020 by Redazione

Le disposizioni del nuovo decreto in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020

Emergenza COVID 19 – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

Le disposizioni del nuovo decreto sono in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (e dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020).

Confcommercio nazionale anche per il tramite delle sue federazioni di categoria sta già formulando una serie di quesiti, e tra oggi e martedì arriveranno certamente primi chiarimenti (per esempio sulle modalità di apertura di negozi di abbigliamento per bambini che vendono anche abbigliamento per adulti). Seguiranno dunque aggiornamenti.

Ma per agevolare la vostra lettura del nuovo documento ne riprendiamo intanto di seguito gli aspetti di maggiore interesse per i nostri settori di riferimento, evidenziando in ROSSO le novità.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

  • sono sempre consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Resta in vigora l’autocertificazione. La versione aggiornata è sempre scaricabile dal sito del governo:

http://www.governo.it/it/coronavirus

  • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.

NOTA BENE – L’allegato 1 comprende gli stessi prodotti dell’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo, a cui sono aggiunti: il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ma resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM dell’11 marzo 2020
  • gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda inoltre l’applicazione delle misure descritte nell’allegato 5.

L’Allegato 5 prevede le seguenti misure per gli esercizi commerciali:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine da parte del personale nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
  6. Uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande (NB – è il caso di piccoli negozi al dettaglio con merce confezionata su scaffali accessibili al cliente)
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a 40 m2 può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione (CARTELLI) per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi; l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” e raccomandato di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie (ma eventuali giacenze di ferie e permessi NON precludono attivazione degli ammortizzatori sociali)
  • gli stessi principi vengono ribaditi per le attività professionali.

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

  • Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che conferma le attività incluse nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, come sostituito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, con alcune integrazioni:

divisione 2 (Silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali); divisione 16 – Industria del legno ora ricompresa per intero; categoria 25.73.1 (Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili); gruppo 26.1 (Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche); gruppo 26.2 (Fabbricazione di computer ed unità periferiche); categoria 46.49.1 (Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria); categoria 46.75.01 (Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura); gruppo 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio) con esclusione delle attività di realizzazione; divisione 99.

NOTA BENE

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

Per consentirvi di consultare il provvedimento completo inviamo il testo firmato ancora in attesa di pubblicazione.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza

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