Ad integrazione dei chiarimenti scritti e verbali che abbiamo già condiviso con la maggior parte degli associato, inviamo in allegato anche la nota scritta formulata dalla REGIONE FVG per definire esplicitamente l’inquadramento della consegna a domicilio di pasti e prodotti alimentari.
Non lo abbiamo fatto subito perchè ripetendo concetti già affrontati temevamo facesse più confusione che altro.
MA lo riteniamo adesso un supporto essenziale soprattutto per “difendervi” da eventuali diverse interpretazioni di tale inquadramento che potrebbero esservi proposte da organi di vigilanza locali (purtroppo la difficoltà di districarsi nei provvedimenti e contro provvedimenti colpisce tutti) o da passaparola di colleghi, che a volte potrebbero riferirsi a situazioni diversamente disciplinate in diversi territori regionali.
Attenzione: la nota entra soprattutto nel merito degli aspetti igienico sanitari. Va anche valutata, come chiarito a chi ci ha sentiti In merito in questi giorni, l’influenza del nuovo processo sul vostro DVR nel caso in cui per il processo intendiate impiegare personale dipendente. In questo caso vi invitiamo e sentire il vostro consulente abituale in materia per aggiornare anche il DVR.
Come leggerete NON si fa cenno a comunicazioni da inviare all’ASL (che abbiamo sentito per conferma) o ai Comuni.
Per quanto riguarda infine la consegna FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, che restano ammessa, riportiamo la FAQ prodotta dall’Ufficio legislativo Confcommercio in base ai quesiti posti ai diversi livelli governativi che disciplina esplicitamente tale caso:
Per quanto riguarda le consegne al di fuori del comune sede dell’attività, sebbene l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, recepita dal DPCM di pari data, abbia vietato, in generale, gli spostamenti tra comuni diversi, segnaliamo che gli stessi rimangono possibili per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Invece il DPCM 8 marzo, all’art. 1, comma 1, lett. a), prevedeva già che gli spostamenti, anche all’interno dei singoli territori, potessero avvenire solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Le FAQ del Governo (sez. SPOSTAMENTI) chiariscono che “comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, rientra nell’andare al lavoro.
Nelle medesime FAQ del Governo (Sez. Trasporti), inoltre, viene precisato che non vi è alcuna limitazione per il transito delle merci (non solo quelle di prima necessità) che possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Ricordiamo infine la necessità di dotare il personale (se diretti dipendenti/collaboratori) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anche ai fini della consegna. In caso di ricorso a soggetti terzi, è necessario assicurarsi che siano rispettate le misure sanitarie di protezione da parte del soggetto che materialmente effettuerà le consegne presso i clienti.
Resta in ogni caso salva la possibilità che misure più restrittive vengano adottate dal Governo e/o dagli Enti Locali (regioni e comuni), così come previsto dal decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, anche riguardo agli spostamenti, nel qual caso dovranno essere valutate caso per caso.