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Marzo 27, 2020 by Redazione

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga è uno degli strumenti di sostegno economico attivati dal Decreto Legge 18/2020 (Cura Italia) a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il 25 marzo si è definita l’intesa regionale relativa alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Riguarda i lavoratori subordinati sospesi dal posto di lavoro o posti in riduzione di orario, che non possono accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà).

 

COME SI OTTIENE L’INTERVENTO DI CIG IN DEROGA 

L’intervento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto – in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa sita sul territorio regionale – a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale od orizzontale, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020 da parte di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà).

In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.

Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale (se occupa più di 5 dipendenti) ovvero rendere alle OO.SS. apposita informativa (se occupa fino a 5 dipendenti).

CHI PUÒ BENEFICIARE 

Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito di 90 giornate di anzianità aziendale, che non siano già titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020:

  • lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato,
  • lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati conformemente a quanto previsto dal punto 11 dell’intesa di data 25 marzo 2020,
  • lavoranti a domicilio monocommessa,
  • lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro,
  • lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro
  • lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di CIG in deroga deve essere trasmessa, in via telematica, a decorrere dal 27 marzo 2020 attraverso il sistema ” Adeline”, entro i seguenti termini:

  1. con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, entro 60 giorni decorrenti da tale ultima data;
  2. con riferimento a sospensioni e riduzioni di orario aventi decorrenza successiva al 26 marzo 2020, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Alla domanda deve essere allegato l’accordo ovvero l’informativa, nonché la dichiarazione di avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta.

I fac-simile degli schemi dell’accordo sindacale e dell’informativa da utilizzare al fine della presentazione della domanda di CIG in deroga sono disponibili nell’apposita sezione del sito, in cui è disponibile anche la dichiarazione di avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di cassa in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

La domanda di CIG in deroga deve indicare come modalità di erogazione ai lavoratori dei trattamenti il pagamento diretto da parte dell’INPS. Nel caso di diversa indicazione, il Servizio politiche del lavoro provvede in ogni caso ad autorizzare il trattamento di CIG con la modalità del pagamento diretto. I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Le richieste di Cassa Integrazione in Deroga vengono trasmesse dal Vostro consulente del Lavoro.

 

Documentazione e informazioni complete al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/#id2

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza, Tutte le categorie

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