Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 produce effetto da oggi 23 marzo fino al 3 aprile prossimo.
Cosa cambia:
Per effetto del nuovo decreto vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del nuovo provvedimento:
Le misure del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e quelle dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, inizialmente in vigore fino al 25.3.2020, vengono prorogate al 3 aprile 2020 (riportiamo in calce i link per accedere ai testi completi).
Cosa NON cambia:
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo scorso e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso, laddove non incompatibili. Quindi le attività commerciali già autorizzate, possono proseguire l’attività.
In ogni caso per TUTTE le attività anche quelle consentite (LO RIBADIAMO) si prevede che:
- sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Segnaliamo anche che nel corso della giornata abbiamo raccolto numerosi quesiti, che riorganizzati a livello nazionale trovano in parte riscontro alla sezione FAQ CORONAVIRUS del sito Confcommercio che vi consigliamo di consultare almeno giornalmente:
FAQ CONFCOMMERCIO
Per rileggere i provvedimenti integrali citati: