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Marzo 10, 2020 by Redazione

CORONAVIRUS – Aggiornamenti in base al Decreto 9 marzo 2020

Come vi è già noto ieri sera il Governo ha decretato di estendere a tutto il territorio nazionale le misure che il D.P.C.M. dell’ 8 marzo aveva previsto per la c.d. zona rossa (Regione Lombardia e le 14 Province tra Emilia Romagna e Veneto).

Anche il Friuli Venezia Giulia, come TUTTO il territorio nazionale, ricade quindi da OGGI E FINO AL 3 APRILE PROSSIMO, nel provvedimento.

Consulta integralmente i DPCM 8 e 9 marzo 2020

Di seguito evidenziamo i passaggi di nostro maggiore immediato interesse:

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

NOTA –  Come chiarito ieri con nota esplicativa della Protezione Civile è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. E quanto previsto non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. (…)

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);

NOTA – per un approfondimento in merito si rimanda a questa nostra nota.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; (…)

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica (…)

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
NOTA – il nuovo orario va comunicato al pubblico con cartello visibile dall’esterno del locale, come ordinariamente avviene per il proprio orario abituale di apertura al pubblico. Non è indispensabile evidenziare riferimenti normativi. E’ solo essenziale che l’orario di apertura applicato e comunicato al pubblico resti nell’ambito della fascia oraria definita con decreto.

NOTA – A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di Confcommercio, la Protezione Civile ha chiarito che successivamente alle ore 18:00 l’attività può proseguire mediante le consegne a domicilio.

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

NOTA – in allegato si rinnova l’invio del cartello sulle distanze interpersonali da rispettare. Attenzione: ribadiamo che il gestore ne è direttamente responsabile, con sospensione dell’attività in caso di violazione

NOTA – purtroppo le FAQ già pubblicate chiariscono che Estetisti, parrucchieri e barbieri, salvo diversa interpretazione, sono chiusi in quanto oggettivamente non in grado di garantire la distanza.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , ed evitando assembramenti;

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione (…)

Ci rendiamo conto che la confusione regna sovrana. Dobbiamo tutti impegnarci a non affidarci ad informazioni imprecise, da fonti non verificate, e soprattutto di non incoraggiarne la diffusione.

Ogni indicazione è suscettibile di successiva modifica o nuova interpretazione delle norme del Decreto, cosa che ovviamente per essere meritevole di considerazione deve SOLO ED ESCLUSIVAMENTE provenire da fonti istituzionali e certe, tipo i siti istituzionali del Governo, dei Ministeri, delle Autorità Sanitarie e Scientifiche. Insomma, non bisogna dare credito al passaparola, tanto nella vita reale quanto in quella virtuale. Affidarsi solo a fonti autorevoli e fare sempre accurate verifiche prima di dare credito a quanto si legge.

I nostri uffici restano a disposizione per raccogliere i vostri dubbi e quesiti a cui daremo riscontro esclusivamente in base ai documenti ufficiali e alle eventuali faq e circolari esplicative ufficiali che continuereo a raccogliere nel corso della giornata.

Filed Under: Circolari e Scadenze, Emergenza COVID-19, In evidenza, Mondo Confcommercio Gorizia, Tutte le categorie

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